Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18829 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18829 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MAUCERI SALVATORE nato il 16/01/1984 a CARRARA
GENOVA ANTONIO nato il 25/05/1972 a SIRACUSA

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 16/02/2018

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Ragusa, il quale ha condannato Mauceri Salvatore e Genova Antonio con il rito
abbreviato, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa
per avere detenuto in concorso tra loro e con altra persona, nei confronti della
quale si è proceduto separatamente, circa 17 chili di marijuana (principio attivo

2. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore di
fiducia, con due distinti atti deducendo motivi comuni:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della
circostanza aggravante di cui all’articolo 80 T.U. stup..
Il criterio di giudizio posto dalle Sezioni Unite della Suprema corte con
sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012, deve ritenersi superato.
Il ripristino della distinzione tra droghe leggere droghe pesanti non consente
la persistente applicabilità di un criterio matematico elaborato sul presupposto
dell’identità ai fini sanzionatori di tutte le sostanze stupefacenti.
Recenti sentenze hanno evidenziato che il quantitativo minimo di principio
attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish al di sotto del quale non è
ravvisabile la circostanza aggravante di cui all’articolo 80 T.U. stup. deve essere
pari al doppio di quello erroneamente indicato, e dunque 4.000 e non 2.000 volte
il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno
(corrispondente a circa due chili di principio attivo).
La quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata
all’imputato è pari a Kg. 1. 873, quindi inferiore ai due chili di principio attivo per
le sostanze stupefacenti «leggere».
In ogni caso la Corte d’appello ha limitato il proprio esame al numero di dosi
ricavabili (73.500) e ad un’ inesistente possibilità di rifornire un numero ingente
di tossicodipendenti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata
esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 73 comma 6 T.U. Stup..
La Corte ha fondato la piena partecipazione di Bonafede Antonio al reato
posto in essere dai due ricorrenti sulla base di emergenze processuali a tutt’oggi
rimesse alla valutazione del giudice del dibattimento. Bonafede, peraltro, ha
respinto ogni addebito.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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pari a 1.481 mg.) e due chili di hashish (principio attivo pari a 356 mg.).

La Corte d’appello ha motivato il rigetto in ragione delle concrete modalità
del fatto ritenute gravi e non ha valutato positivamente il buon comportamento
processuale dei ricorrenti i quali in sede di convalida di arresto hanno ammesso
le loro responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili poiché per un verso, propongono censure

confrontano con le

puntuali risposte date dalla Corte territoriale, con ciò

omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
243838); per altro verso, sollecitano una rivalutazione di puro merito delle
emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità (ex plurimis
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1. In tema di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2,
T.U. stup., non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo sia
inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia),
determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006,
ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale
quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 Biondi Rv. 253150).
Questa Corte, con orientamento ampiamente condiviso ed al quale questo
Collegio intende aderire, ha affermato che per effetto dell’espressa
reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell’art. 75, comma
primo bis, T.U. stup., come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che
ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della
sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80,
comma secondo, del predetto T.U., può essere tuttora effettuata utilizzando i
criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza
stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente
detenibile (Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014 Rv. 261261 Keci; conf. Sez. 6, n.
6331 del 04/02/2015 Rv. 262345 Berardi; Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014,
Kapsimalis, Rv. 261770; Sez. 4, n. 3799 del 05/12/2014, Vabanesi e altro, Rv.
263203; Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014, Jitaru e altri, Rv. 260123; Sez. 6, n.
44595 del 8.10.2015, Maggiore, n. m.; Sez. 3, n. 47978 del 28/09/2016, Hrim e

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costituenti mera replica delle deduzioni già mosse con gli atti di appello e non si

altro, Rv. 268699; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palunbo e altro, Rv.
268624; Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017 Rv. 270916).
Si è spiegato, invero, che «non può condividersi l’ assunto espresso da Sez.
3, n. 25176 del 21.5.2014, Amato ed altri, secondo la quale la modifica del
sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito
con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza
aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di

tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante. Invero, da un lato, la
sentenza costituzionale n. 32/2014, che ha determinato il successivo intervento
legislativo, non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla
ratio legis su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di
sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di
incostituzionalità su ragioni procedurali; d’altra parte, la rimodulazione delle
tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri qualitativi e
quantitativi di riferimento sui quali si è basato l’arresto delle Sezioni Unite del
2012.
Seguendo il filo logico della motivazione della sentenza Sez. U., Biondi,
questa Corte (Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017 Rv. 270916) ha, poi, precisato
che, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa
affermato alle conseguenze dell’annullamento del d.m. 1 agosto 2006, il
quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish
al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante di cui all’art. 80,
comma 2., T.U. stup., deve essere necessariamente pari al doppio di quello da
essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il
quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno
(corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto
ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%).
2.2. La Corte di appello di Catania ha fornito una corretta applicazione di
tali principi ermeneutici nel ritenere configurabile, alla luce della droga rinvenuta
in possesso degli imputati, l’aggravante di cui all’art. 80 T. U. stup..
Deve aggiungersi che, se è vero che il principio attivo presente nell’ hashish
per configurare l’aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. deve essere pari a 4.000
(e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in
un giorno, è, del pari vero che, oltre ai 2 chili di tale sostanza stupefacente, sono
stati sequestrati a Mauceri e Genovese anche 17 chili di marijuana, con un
principio attivo pari a 1,481 kg., quindi maggiore rispetto alla soglia del chilo,

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modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione

superata la quale, a mente della sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, è
configurabile l’art. 80 del T.U. stup..

3. Il secondo motivo è inammissibile perché ripropone acriticamente le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame,
dovendosi lo stesso considerare non specifico, ed anzi, meramente apparente, in
quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza
oggetto.

recarsi a Pozzallo insieme a una terza persona, e cioè Bonafede, con la quale
trascorrevano, poi, la notte nella stessa camera. L’indomani, nei pressi dell’area
di imbarco per Malta era, infine, notato uno scambio di bagagli tra la terza
persona e il Mauceri. In ragione di ciò i tre erano fermati e sottoposti a
perquisizione e all’interno dei bagagli di entrambi i ricorrenti erano rinvenuti gli
involucri della sostanza poi sequestrata. E’, quindi, indubitabile, come ritenuto
dalla Corte di appello, che il reato sia stato commesso col concorso di tre
persone. La circostanza che Bonafede sia ancora sottoposto a processo è, quindi,
del tutto ininfluente ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 73,
comma 6, T.U. stup.

4. Il terzo motivo è inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata
da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, a fronte della mancata indicazione di elementi positivi, non potendosi
considerare tale il comportamento processuale, risulta avere individuato la
valenza ostativa alla invocata concessione in forza dell’evidente gravità dei fatti e
degli indubbi collegamenti con ambienti criminali da parte degli imputati.
Trattasi di circostanze che rendono congruo il giudizio negativo espresso dal
giudice del merito che risulta, dunque, incensurabile in sede di legittimità.

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In ogni caso, i ricorrenti erano visti dagli operanti della polizia giudiziaria

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2016

Il Consigler-e estensore
Maria Sabina Vigna

P.Q.M.

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