Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18829 del 09/11/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18829 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
– CURCI PAOLO, n. 14/08/1949 a Grumo Appula
– SANARICA GENNARO, n. 12/10/1953 a Locorotondo

avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO in data 17/06/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. L. Cuomo, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell’Avv. A. Veneto, che ha chiesto accogliersi
i ricorsi;

Data Udienza: 09/11/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17/06/2015, depositata in data 25/06/2016, la
Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del medesimo tribunale, emessa
in data 28/11/2014, che aveva condannato gli attuali ricorrenti, rispettivamente,
il Curci, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed C 28.000,00 di multa per il

tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, del valore non inferiore a
23.000 euro, in relazione a fatti contestati come commessi nel luglio 2010; il Sanarica, invece, veniva condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed €
40.000,00 di multa, per il reato di acquisto continuato al fine di cessione onerosa
a terzi, da tali Pangrazio e Guida, e da altri soggetti non identificati, di quantitativi
di stupefacente del tipo cocaina non potuti accertare analiticamente ma comunque
non modici, in relazione a fatti contestati come commessi tra l’aprile ed il maggio
2010.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Curci personalmente, deducendo un unico
motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare evocando il vizio di cui all’art.
606, lett. b), ed e), c.p.p. in relazione all’art. 73, T.U. Stup., e correlato vizio
motivazionale di illogicità e contraddittorietà.

2.1. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene
il ricorrente, sussisterebbe il vizio di violazione di legge quanto alle intercettazioni
telefoniche intercorse con altri soggetti al di fuori del periodo dal 30 giugno al 2
agosto 2010 utilizzate nei suoi confronti; la sentenza sarebbe censurabile per illogicità e contraddittorietà in relazione ad alcuni profili; anzitutto, laddove afferma
che il Sanarica nel periodo in cui intratteneva rapporti illeciti con Guida e Pangrazio, avrebbe intrattenuto rapporti dello stesso tipo con il ricorrente, nonostante
ques avesse documentalmente provato di svolgere l’attività lecita di commerciante di abbigliamento; ancora censurabile sarebbe la sentenza laddove afferma
che il Sanarica, mentre intratteneva i predetti rapporti illeciti, avrebbe contraddittoriamente inviato terze persone ad acquistare stupefacenti dal ricorrente, rinunciando ad acquistare ed a vendere in proprio; ancora, sarebbe censurabile quando,
nel descrivere i commenti all’arresto del Guida degli interlocutori, afferma che il
linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente con il Sanarica indicherebbe che i due
trattino con certezza cessioni di cocaina, mentre la lettura del contenuto di tali
intercettazioni dimostrerebbe trattarsi di semplice “commento” all’arresto di quel
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reato di cessione continuata a soggetti non identificati di sostanze stupefacenti del

soggetto; il ricorrente riporta poi la sintesi “personale” del contenuto di alcune
conversazioni intercettate (8 luglio, 3 luglio; 14 luglio; 17 luglio 2010), sostenendo
come, per ciascuna di esse, ne fosse possibile una lettura “lecita” che smentirebbe
la tesi accusatoria; infine, si censura l’argomento valorizzato per sostenere la colpevolezza, ossia la differenza di prezzo riferibile a due diversi affari riguardanti il
commercio di “magliette”, osservando come tali capi non è detto debbano avere

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Sanarica a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, deducendo anch’egli un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
in particolare evocando il vizio di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p. sotto il profilo
dell’omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine agli elementi probatori a sostegno della responsabilità.

3.1. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene
il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe apodittica ed illogica, trattandosi di una classica ipotesi di “droga parlata”; occorre, pertanto, rifarsi alla giurisprudenza di questa Corte – di cui viene richiamata in ricorso esemplificativamente
la sentenza n. 50995/2013 – ritenendo il ricorrente che, applicando i principi giurisprudenziali al caso in esame, a cui la sentenza non si sarebbe uniformata, si
sarebbe dovuto pervenire al suo proscioglimento; non sarebbe stata svolta alcuna
attività investigativa, salvo la captazione delle conversazioni tra vari soggetti ed il
ricorrente, che per due mesi circa sarebbe stato sottoposto ad intercettazioni; per
il resto l’attività investigativa sarebbe stata inesistente e, comunque, il ricorrente
avrebbe cercato di fornire una propria versione circa la reale interpretazione delle
conversazioni intercettate, deducendo anche prove per testi; premesso che le intercettazioni sarebbero suddivisibili in due gruppi, sostiene il ricorrente che nel
primo gruppo effettivamente si sarebbe fatto riferimento alla “cocaina” ma che, in
realtà, quando egli faceva riferimento ai “campioni”, avrebbe adottato un tipico
escamotage del tossicodipendente, quale quello di simulare una volontà di acquisto per procurarsi – con il pretesto di testare la sostanza – una dose gratuita per
consumo personale; quanto al secondo gruppo di conversazioni intercettate, le
stesse invece riguarderebbero attività lecita, in particolare essendo riferibili al trasporto di laterizi ed al commercio di capi di abbigliamento, a ciò riferendosi
l’espressione “magliette” che ricorre nelle conversazioni, avendo tentato il ricorrente di intraprendere un’attività commerciale con il Curcio di vendita all’ingrosso
in una località della Grecia, come sarebbe stato confermato dalla teste Bruno, sua
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Io stesso prezzo.

prossima congiunta; sia sul primo che sul secondo gruppo, però, la Corte d’appello
non avrebbe svolto alcuna considerazione per confutare la prospettazione difensiva e alternativa alla chiave di lettura accusatoria, nonostante non vi fosse in atti
alcun elemento che indicasse – nel primo gruppo di conversazioni – che la cocaina
fosse stata poi acquistata e venduta a terzi e – quanto al secondo gruppo di conversazioni – che di stupefacenti e non di magliette effettivamente si fosse parlato;

pravenduta, avendo cioè ritenuto la Corte d’appello che la cifra indicata (4,72) si
riferisse alla somma di 4700,00 euro quale valore di vendita di un etto di cocaina,
in quanto il prezzo all’ingrosso delle magliette cinesi si attesterebbe più sui 4 euro
che sui 7 euro, come invece affermato dalla Corte d’appello, donde si sarebbe
trattato di una vera e propria costruzione della realtà e non di una deduzione della
stessa dai dati probatori.

4. Con motivi aggiunti depositati presso la cancelleria di questa Corte in data 17
giugno 2016, il difensore di fiducia del Sanarica, Avv. A. Veneto, ha dedotto un
ulteriore censura, di seguito enunciata nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in particolare evocando il vizio di
cui all’art. 606, lett. c) ed e), c.p.p. per violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p.
e correlati vizi di motivazione illogica e contraddittoria.

4.1. In sintesi, la censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene
il ricorrente, la sentenza sarebbe censurabile contenendo la stessa solo “opinioni”;
l’impalcatura accusatoria sarebbe fondata solo su intercettazioni telefoniche; i giudici hanno ritenuto che l’uso del linguaggio criptico fosse di per sé sufficiente a
giustificare una condanna, ma l’affermazione sarebbe censurabile in quanto, trattandosi di “droga parlata” in cui non è nemmeno indicato il genere di stupefacente,
ed in assenza di una qualsiasi riscontro probatorio sull’acquisto e sulla successiva
cessione dello stupefacente, la motivazione avrebbe dovuto essere più approfondita e non semplicistica; anche le stesse conversazioni intercorse tra il ricorrente
ed i due soggetti noti (Sanarica e Pangrazio), non rivelerebbero con evidenza il
contenuto riferibile con certezza a stupefacenti; vi sarebbe stato un abuso del
principio del libero convincimento del giudice che sarebbe sconfinato in un mero
arbitrio, in assenza di elementi di riscontro alle intercettazioni (il riferimento è al
difetto di identificazione degli acquirenti dello stupefacente; alla mancata individuazione delle fonti dello stesso; all’assenza di sequestri, salvo quello del
23/06/2010 a carico del Guida; alla mancata smentita della riferibilità alle conversazioni al lecito commercio di magliette e di capi di abbigliamento in genere; alla
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non sarebbe poi condivisibile la sentenza sulla stima del valore della “merce” com-

mancata individuazione dei movimenti e delle disponibilità di denaro compatibili
con gli importi di cui si parla nelle conversazioni intercettate); nell’interpretare le
conversazioni, poi, i giudici si riferirebbero solo a dati numerici, per cui non sarebbe comprensibile su quali prove si fondi l’asserito acquisto di cocaina; si censura, ancora, il passaggio della motivazione in cui, attraverso una “forzatura interpretativa”, la Corte d’appello avrebbe omesso di specificare la ragioni per le
quali ritiene che il linguaggio utilizzato fosse “criptico”, aggiungendo però con un

tentato di nascondere il senso di quanto stavano discorrendo; ancora, si censura
il “pregiudizio” della Corte d’appello che dà per scontato che le conversazioni avessero ad oggetto stupefacenti, da ciò deducendo che gli interlocutori discutessero
di droga; ancora, sarebbe censurabile la motivazione, laddove il ricorso alla “presunzione” secondo cui la droga fosse acquistata “anche per rivenderla a terzi”
sarebbe divenuta uno strumento per semplificare i più complessi problemi di accertamento di fatti, con ciò tentando la Corte d’appello di riempire i vuoti creati
dall’impossibilità per il primo giudice di costruire un ragionamento probatorio logico e corretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono inammissibili.

6. Ed invero, quanto al ricorso Curci, il ricorrente si limita a svolgere censure
puramente contestative, fornendo una lettura diversa ed alternativa delle conversazioni intercettate che sarebbero state intese in senso non corretto, quanto, in
particolare, all’uso di linguaggio criptico che sarebbe stato utilizzato da parte degli
interlocutori nel corso delle loro conversazioni. Sul punto è sufficiente in questa
sede richiamare quanto di recente affermato dal Supremo Collegio a Sezioni Unite
avendo infatti questa Corte, nel suo Massimo Consesso, affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico
o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si
sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 – dep.
28/05/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso di specie, la lettura del materiale captativo operata dai giudici di merito con le due sentenze di primo grado e di appello
(che, com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), è conforme ai criteri di logicità quanto
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artifizio logico che, in assenza di finalità illecita, gli interlocutori non avrebbero

alla qualificazione illecita del contenuto delle conversazioni, come anche laddove
si sottolinea che l’uso di tale linguaggio celava traffici illeciti, laddove se nulla gli
interlocutori avessero avuto da nascondere, certamente detto linguaggio non sarebbe stato utilizzato.
Deve, a tal proposito, essere ribadito che l’imputato deve essere posto in grado di
far valere, nel corso del procedimento, una diversa lettura del fatto prospettato
dall’accusa, per quel che concerne sia il suo accertamento che il suo apprezza-

“giusto” – ma, una volta che questa esigenza risulti soddisfatta ed il giudice, esaminate le risultanze processuali, abbia enunciato, attraverso adeguata e logica
motivazione, quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti
per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l’ “iter” logico seguito
per addivenire alla decisione adottata (la quale non deve lasciar spazio per altra
valida alternativa, anche in ordine a quelle deduzioni difensive con le quali si prospetti una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, che pur non essendo state
in motivazione espressamente confutate, siano con esse incompatibili e devono,
pertanto, ritenersi implicitamente disattese), tale decisione non può essere investita della censura di mancanza o di contraddittorietà della motivazione, ovvero
dell’omesso esame di circostanze decisive al fine del giudizio.
E la sentenza impugnata, sotto tale profilo, non merita censura.

7. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al ricorso Sanarica.
Ed invero, al pari di quanto già esposto a proposito del ricorso Curci, anche con
riferimento ai motivi proposti dall’imputato Sanarica, la censura si sostanzia in una
critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito circa la natura illecita
delle conversazioni oggetto di intercettazione, dalle quali emergeva, con evidenza,
come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente quanto al “primo” gruppo di
conversazioni, il chiaro riferimento alla sostanza stupefacente del tipo cocaina; il
richiamo da parte del ricorrente ad argomenti fattuali (quali il significato da attribuire al c.d. escamotage per poter ottenere gratuitamente droga da “provare” o,
ancora, attribuire una presunta veste lecita all’attività di vendita di “magliette” e
capi di abbigliamento), si risolve in un tentativo di sottoporre a questa Corte la
valutazione degli elementi di fatto già oggetto di analisi ed adeguata confutazione
da parte dei giudici territoriali, e, dunque, in ultima analisi, nella manifestazione
del dissenso rispetto alla valutazione probatoria, operazione vietata in questa
sede.

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mento – e questa esigenza è fondamentale perché un processo possa ritenersi

Si ribadisce, e non potrebbe essere altrimenti, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del
legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai

a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte., v.: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997,
Dessimone e altri, Rv. 207944).
A ciò si aggiunge – con particolare riferimento alle censure sull’esistenza di presunti vizi motivazionali – che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli
apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto
attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori
logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere
investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché
contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili
quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non rientrano
quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di
contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine
sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco
della congruità e logicità della motivazione (tra le tante: Sez. 4, n. 87 del
27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961; Sez. 2, n. 20806 del
05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Controllo, in questa sede, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.
Non va peraltro dimenticato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio
di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o
da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile
ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del “devolutum”
in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito
del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 – dep. 03/02/2014, Del
Gaudio e altri, Rv. 258774).

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poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti

8. La censura del Sanarica è, inoltre, generica per aspecificità, perché non si confronta con la motivazione della Corte d’appello che aveva chiarito come le dichiarazioni della Bruno fossero del tutto compatibili con la natura illecita delle “magliette” oggetto delle conversazioni intercettate, avvalorando, anzi – visto il prezzo
dichiarato dalla stessa teste di 7/10 € (e non di 4,70 euro come invece sostenuto
dal ricorrente) – che il riferimento fosse inequivocabilmente operato allo stupefacente e non alle magliette “cinesi” (deduzione, peraltro, svolta fattualmente e,

dunque, inibita in questa sede).

9. Solo per completezza, si noti, l’inammissibilità dei motivi originari, rende inammissibili i motivi nuovi od aggiunti, norma applicabile anche nel giudizio di Cassazione. Ed infatti, si è correttamente affermato che il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti, nel codice abrogato ontologicamente e temporalmente diversi, della dichiarazione e della presentazione dei
motivi, ed ha affidato il controllo sull’ammissibilità dell’impugnazione soltanto al
giudice “ad quem”, cui sono trasmessi senza ritardo gli atti dell’impugnazione e
quelli del procedimento (art. 590 cod. proc. pen.). Essendo, dunque, l’impugnazione per il nuovo codice, “unitaria”, la disposizione di cui all’art. 311, comma
quarto, secondo cui “nei casi previsti dai commi primo e secondo, i motivi devono
essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione prima dell’inizio delle discussione” deve necessariamente essere correlata all’altra disposizione contenuta nel
quarto comma dell’art. 593 cod. proc. pen. secondo cui “fino a quindici giorni prima
dell’udienza possono essere presentati in cancelleria del giudice dell’impugnazione
motivi nuovi …” cui subito dopo si aggiunge l’altra “L’inammissibilità dell’impugnazione si estende a motivi nuovi”. Tale disposizione è di carattere generale ed
è pertanto, applicabile anche al ricorso per cassazione. Ne consegue che l’indicazione di motivi generici, in violazione dell’art. 581, lett. c) cod. proc. pen., nell’atto
di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi “nuovi”, ad integrazione, nei termini di legge
(Sez. 1, n. 4641 del 03/12/1991 – dep. 23/01/1992, Andricciola ed altri, Rv.
190733). Peraltro, si osserva, quanto al motivo con cui il ricorrente si duole dell’errore che sarebbe stato commesso nel valutare l’uso del linguaggio criptico da parte
della Corte territoriale, vangano le medesime considerazioni già esposte a proposito dell’analogo motivo sollevato dal Curcio.

10. I motivi nuovi od aggiunti, comunque, sarebbero manifestamente infondati.
Ed invero, quanto alla mancanza di elementi di riscontro alle intercettazioni, vero
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è che in tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma
prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice
con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio (Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015 – dep. 22/04/2015, Di Bello, Rv.
263356), ma nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna forzatura interpretativa
alla luce del chiaro significato delle conversazioni (v. pagg. 3/5 della sentenza

nuto, riferibile univocamente a traffici illeciti di stupefacente, dovendosi peraltro
ricordare quanto più volte affermato da questa Corte nel senso che in sede di
legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del
travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva
ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 17/02/2014, Napoleoni
e altri, Rv. 259516). Circostanza, questa, nel caso di specie non verificatasi.
Del resto, osserva il Collegio, le stesse conversazioni rendevano evidente come
l’approvvigionamento dello stupefacente – soprattutto in relazione all’entità anche
monetaria degli scambi – rendeva evidente con ragionevole certezza che lo stesso
fosse destinato ad essere ceduto a terzi, come si desume ad esempio dalle conversazioni intercettate in cui il Sanarica, parlando con un interlocutore, si riferisce
al “taglio” e vendita della merce oggetto della conversazione che viene ad essere
logicamente individuata dai giudici di merito come cocaina.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9/11/2016

impugnata), che lasciano inequivocabilmente trasparire l’illiceità del loro conte-

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