Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18828 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18828 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GRECO CRISTIAN nato il 26/11/1988 a LAMEZIA TERME
NICOTERA PASQUALE nato il 11/10/1966 a LAMEZIA TERME
PARISI FRANCESCO nato il 04/10/1971 a LAMEZIA TERME
PARISI GIUSEPPE nato il 08/04/1973 a LAMEZIA TERME
PULICE SALVATORE nato il 24/04/1990 a LAMEZIA TERME
PULICICCHIO GIUSEPPE nato il 06/07/1989 a LAMEZIA TERME
QUIROGA EDUARDO GUSTAVO nato il 28/02/1963 a BUENOS AIRES(
ARGENTINA)
SANTORO FILIPPO nato il 26/11/1984 a LAMEZIA TERME
STRANGIS EMANUELE nato il 25/06/1981 a LAMEZIA TERME

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
I4 .—Proc–frieneerrcirrde-per il rigetto del ricorso del QUIROGA e l’inammissibilità di
tutti gli altri ricorsi.

Data Udienza: 08/02/2018

U4ite–i4-4ifeFtsereL’avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA TERME quale difensore di
fiducia di NICOTERA PASQUALE, PARISI FRANCESCO, PULICICCHIO GIUSEPPE,
STRANGIS EMANUELE, SANTORO FILIPPO, PARISI GIUSEPPE insiste per
l’annullamento della sentenza e quale sostituto processuale dell’avvocato
SERENO MASSIMO difensore di QUIROGA EDUARDO GUSTAVO, insiste per
l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato CANZONIERE LUCIO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di GRECO
CRISTIAN e PULICE SALVATORE, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste per

l’accoglimento degli stessi.

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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lamezia Terme, all’esito di giudizio abbreviato, con
sentenza resa il 5 giugno 2015 ha dichiarato, per quanto d’interesse in
questa sede, Pulice Salvatore, Pulicicchio Giuseppe, Parisi Giuseppe, Parisi
Francesco, Nicotera Pasquale, Greco Cristian, Strangis Emanuele e Santoro
Filippo colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica e relativi ad
una pluralità di condotte di acquisto, trasporto e cessione a terzi finalizzate a
successiva canalizzazione verso piazze di spaccio nonché di detenzione di

imputazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ai sensi del
comma 4 della medesima norma.
Nei segnati termini il G.u.p. ha ritenuto l’esistenza di un’attività di
spaccio di droghe leggere alla cui direzione era Nicotera Pasquale, di cui era
fedelissimo Pulice Salvatore che si riforniva di quantitativi di sostanze
stupefacenti destinate al mercato lametino da un personaggio orbitante
all’interno della criminalità organizzata reggina.
Il giudizio di penale responsabilità ha ricompreso contestate condotte di
ricettazione e detenzione di armi e di un ordigno nel derivato episodio di
danneggiamento aggravato conseguito alla sua esplosione.
Il Tribunale ha assolto, tra gli altri, e per quanto ancora di interesse,
l’imputato Quiroga Eduardo Gustavo dai reati a lui ascritti.

3. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 6 luglio 2016, in
parziale riforma di quella di primo grado, appellata anche dal P.m.,
confermate le condanne di Pulice Salvatore, Nicotera Pasquale, Parisi
Francesco, Parisi Giuseppe e Pulicicchio Giuseppe dichiarava altresì costoro
penalmente responsabili di ulteriori episodi in rubrica contestati,
riqualificandone altri, già in primo grado ritenuti, nei termini di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
In totale riforma della sentenza di primo grado, Quiroga Eduardo
Gustavo è stato condannato per il reato ascrittogli al capo 20 della rubrica.

4. Ricorrono in cassazione per all’annullamento della sentenza della
Corte di appello di Catanzaro i difensori di fiducia di Greco Cristian, Nicotera
Pasquale, Parisi Francesco, Parisi Giuseppe, Pulice Salvatore, Pulicicchio
Giuseppe, Quiroga Eduardo Gustavo, Santoro Filippo e Strangis Emanuele.

sostanza stupefacente del tipo marijuana, riqualificata l’originaria

5. Nell’interesse dell’imputato Greco Cristian, condannato alla pena di
due anni ed otto mesi di reclusione ed euro quattro mila di multa per avere
ceduto a Pulice Salvatore, per la somma di tremila euro un quantitativo pari
a grammi 1.150 di sostanza stupefacente del tipo marijuana poi immessa
sul mercato lametino al prezzo di quattro euro al grammo (capo 35 della
rubrica, artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990), con unico motivo
di ricorso si fa valere la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ed il vizio di
logicità in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che aveva disatteso la
censura difensiva di nullità di quella di primo grado nel carattere apparente

della sua motivazione.
Il G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme, nel formulare il giudizio di
penale responsabilità dell’imputato quanto al capo 35 della rubrica, avrebbe
operato nella inosservanza dei principi sanciti dalla sentenza a Sezioni Unite
Primavera sulla motivazione per relationem con il richiamare, per ampi
stralci, l’ordinanza cautelare, nella non congruità dell’atto di riferimento,
governato da sue proprie regole di giudizio, rispetto al provvedimento di
destinazione ovverosia la sentenza di primo grado di cui sarebbe venuta a
mancare quell’autonoma valutazione capace di sostenere il giudizio di
condanna.
Per il richiamo dalla stessa operato alla sentenza di primo grado,
identica mancanza si sarebbe registrata in quella di appello che non avrebbe
dato risposta, inoltre, alle specifiche deduzioni difensive sul punto svolte con
il ritenere gli apprezzamenti condotti dal primo giudice in punto di
trattamento sanzionatorio, integrativi della richiesta autonomia di giudizio.

6. Nell’interesse dell’imputato Nicotera Pasquale, condannato alla pena
di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro sei mila di multa per i reati
di cui ai capi 7 e 38 della rubrica, confermati in appello, e, per la prima volta
in secondo grado, per i reati di cui ai capi 9, 12, 15 e 20 della rubrica — per
una serie di episodi di acquisto di marijuana finalizzato alla cessione su
piazza di spaccio e di detenzione dell’indicata sostanza o verosimilmente del
tipo marijuana, anche per quantità non precisate —, il difensore di fiducia
affida il proposto ricorso a quattro motivi di annullamento, ciascuno
articolato su più punti di censura.
6.1. Con il primo motivo viene dedotta mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 125 cod.
proc. pen. e dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’art. 192 cod.
proc. pen., per avere la Corte territoriale ricondotto le condotte ascritte alla
indicata fattispecie normativa, per un malgoverno delle risultanze di prova.
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%

La sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio di logicità in risposta
alla censura difensiva sull’apparenza della motivazione adottata dal giudice
di primo grado che, nel formulato giudizio di penale responsabilità, si era
riportato alla richiesta dal p.m. svolta nell’incidente de libertate.
Il principio dell”autonoma valutazione’, destinato a valere, all’esito
della legge n. 47 del 2015, nella materia della cautela personale sarebbe
valso, viepiù, per l’accertamento della penale responsabilità, nella specie per
i capi 7 e 38, là dove, venendo in applicazione l’art. 192 cod. proc. pen.,

motivazione avrebbe dovuto essere più robusta e garantista, non potendo,
in adozione della tecnica per relationem,

tradursi in un richiamo agli

accertamenti svolti in sede cautelare fondati su regole speciali (art. 273 cod.
proc. pen.). La motivazione resa in punto di trattamento sanzionatorio dal
giudice di primo grado sarebbe stata insufficiente ad integrare 1″autonomia’
della valutazione.
6.1.1. In relazione all’addebito di cui al capo n. 7 della rubrica la
sentenza avrebbe violato l’art. 192 cod. proc. pen. fornendo delle
conversazioni intercettate un errato contenuto, per decriptazione di un
linguaggio in apparenza convenzionale, incorrendo in tal modo in
travisamento della prova.
Nella lettura della captazione del 6 giugno 2012 (progressivo 1836 rit
445/2012) la Corte di appello, travisandone i contenuti, aveva ritenuto che
le ragioni di credito, di cui il colloquio avrebbe dato atto, maturate dal
Nicotera nei confronti del Pulice fossero dovute ad una pregressa cessione di
stupefacente e non ad altra causa, a favore della quale avrebbe deposto
l’evidenza che al Pulice fossero stati contestati anche reati in materia di armi
e la mancata prova che lo stupefacente ceduto dal Pulice a Vesci Felice o a
Curcio Salvatore, su cui pure la Corte di merito si era intrattenuta per
individuare nel commercio dello stupefacente l’attività precipua del primo nel
periodo delle intercettazioni, fosse della medesima partita.
6.1.2. Censure vengono svolte quanto al giudizio di responsabilità
formulato dalla Corte di appello in ordine alle condotte contestate al capo n.
38 della rubrica per il valore probatorio attribuito, con violazione dell’art.
192, comma 3, cod. proc. pen., alle conversazioni intercettate tra soggetti
‘inconsapevoli’ e relative, esclusivamente, a fatti di terzi.
Il ‘Pasquale’ oggetto della conversazione del 26 aprile 2013
(progressivo 1482) tra Pulice Salvatore e Mercuri Michael, soggetto di cui si
parla quale detentore di mezzo chilo di stupefacente, non avrebbe potuto

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dettato sulla valutazione della prova da condursi in sede di giudizio, la

identificarsi con il Nicotera solo perché il colloquio sarebbe intervenuto
mentre i conversanti si trovavano nei pressi dell’abitazione dell’imputato.
L’ulteriore colloquio del 4 maggio 2013 avrebbe poi potuto riguardare
anche altro soggetto, di nome Pasquale, imputato nello stesso procedimento
e con cui il Pulice intratteneva frequenti rapporti telefonici.
La Corte di appello non si sarebbe fatta carico delle deduzioni difensive
e poiché le conversazioni intercettate avrebbe integrato, dei vari moduli di
prova a cui poter pure ricondurre le ‘conversazioni tra persone

probatoria — quello di coloro che narrano fatti di terzi, vi sarebbe stata la
necessità di un riscontro in esterno delle prime, secondo corretta
applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
6.2. Con il secondo motivo si denuncia, quanto ai punti di condanna
relativi ai capi 9, 12, 15 e 20, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado per
argomenti non dotati di superiore forza persuasiva, in violazione del
principio dell”oltre ogni ragionevole dubbio’ (art. 533 cod. proc. pen.) e del
diritto di difesa per omesso confronto con gli argomenti della memoria
difensiva prodotta, in appello, all’udienza di discussione.
Tale sarebbe stato il tema, obliterato nell’impugnata sentenza, del
rilievo assunto in un giudizio abbreviato, quale era quello di specie, da un
giudicato cautelare formatosi in punto di insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza su conversazioni generiche e forzosamente interpretate.
La Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento della prova
nell’interpretazione del compendio intercettivo (art. 192 cod. proc. pen.) in
relazione alla fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
6.2.1. Quanto al capo n. 9 della rubrica, la conversazione teleforica del
15 novembre 2013 non avrebbe potuto, ove non riscontrata, essere assunta
a fondamento della ritenuta responsabilità, in concorso, del Nicotera,
nell’impossibilità di stabilire dal tenore della prima se oggetto di discussione
fosse sostanza stupefacente e se poi si parlasse proprio di quella, descritta
nel contestato episodio, offerta dall’imputato a Molinaro Fabrizio e Guarda
Davide. Il riscontro ai contenuti non si sarebbe potuto individuare nella
circostanza, generica, che il Nicotera fosse coinvolto in traffici di sostanza
stupefacente, nella necessità di un riscontro specifico che potesse far
ritenere che nella cantina dei dialoganti, e cioè i fratelli Parisi, coimputati —
su cui pure non era stata effettuata alcuna perquisizione a conferma della
captazione — vi fosse occultato stupefacente.

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inconsapevoli’ — ciascuno dei quali segnato da una propria efficacia

6.2.2. Quanto al capo n. 12 la Corte di appello, muovendo da un errato
parallelismo con il fatto di cui al capo n. 9 della rubrica, avrebbe travisato gli
esiti delle prove dichiarative, non essendo dato desumere per i contenuti
della conversazione progr. 550 rit 189/2012 che oggetto ne fosse sostanza
stupefacente, occultata nell’abitazione del Nicotera, e tanto anche
nell’omesso scrutinio della condotta successivamente assunta da Parisi
Francesco che non si sarebbe recato ove dal Nicotera indicato nel corso della
conversazione.

della prova là dove si era ritenuta la penale responsabilità del Nicotera per
un acquisto di sostanza, in ragione dell’interpretazione di un contatto
telefonico tra il primo e Carbone Angelo che, seguito da altro intercorso tra i
fratelli Parísi, sarebbe stato inteso come espressivo del perfezionamento di
una trattativa di acquisto di sostanza.
In mancanza di ogni riferimento allo stupefacente, per qualità, quantità
e prezzo, sarebbe risultata integrata la diversa fattispecie della offerta e
messa in vendita di sostanza stupefacente rispetto alla quale il cessionario, il
Nicotera, sarebbe rimasto estraneo.
La sentenza impugnata sarebbe stata illogica nella parte in cui per gli
esiti delle captazioni del 24 dicembre 2012, di contenuto assolutamente
equivoco quanto all’oggetto, nonché di altri dialoghi affetti dal medesimo
carattere e, ancora, per la circostanza, presunta, della restituzione della
partita di droga — assunta come acquistata dal Nicotera — al cedente,
Carbone Sebastiano, il successivo 21 gennaio 2013 presso l’abitazione dei
Parisi, non si sarebbe neppure confrontata con i contenuti dell’atto di appello
del p.m. ove si evidenziava che la perquisizione operata dalla p.g.
sull’autovettura e la persona del Carbone, nel suo viaggio di rientro
dall’abitazione dei Parisi, aveva dato esito negativo.
6.2.4. Per travisamento della prova si denuncia ancora la motivazione
impugnata nella parte in cui si era pervenuti al giudizio di penale
responsabilità quanto al capo 20 dell’imputazione, per il quale si contestava
all’imputato l’acquisto di una partita di sostanza stupefacente, del tipo
marijuana, il cui trasporto curato dai correi Cimino Luigi e Colosimo
Domenico, avrebbe registrato nel carattere negativo della perquisizione
operata dalla p.g. sulla vettura il mero ‘innervosirsi’, in siffatta circostanza,
dei cani antidroga, di cui ci si avvaleva al momento del controllo.
Si erano ignorate le contrarie conclusioni raggiunte dal G.i.p.,
confermate dal Tribunale in sede di appello cautelare, sull’insussistenza di
estremi integrativi dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cessione di
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6.2.3. Con riferimento al capo n. 15, si fa ancora valere il travisamento

sostanze stupefacenti, reiterate nella pronuncia assolutoria di primo grado
che aveva apprezzato l’estrema genericità dei contenuti delle intercettazioni
telefoniche, in cui si faceva riferimento a mere richieste di incontri, ignorate
nei loro esiti, e comunque ad elementi non significativi di una serietà della
transazione.
La sentenza d’appello aveva raggiunto le censurate conclusioni in
mancanza di certezza che nell’auto si stesse trasportando sostanza
stupefacente e che si trattasse dello stupefacente oggetto della pregressa

equivocità dei contenuti della conversazione, assunti a riscontro in sentenza,
tra Pensabene Giammarco e Pane Matteo, conversazione che intercettata nel
distinto procedimento 2593/12 R.g.n.r., avrebbe invero rivestito limitato
valore probatorio sia per il linguaggio adottato sia perché i dialoganti
avrebbero riferito di fatti e condotte di terzi.
6.2.5. Per ulteriore profilo di censura, comune a tutte le fattispecie per
le quali era intervenuta condanna in appello, si denuncia mancanza di
motivazione ed erronea applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309
del 1990 in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale di Catanzaro
nell’escludere il fatto di lieve entità. Gli episodi contestati avrebbero
integrato condotte di cd. ‘droga parlata’ ed i fatti ritenuti non avrebbe potuto
ascriversi all’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73, ma a quella di cui al
comma 5 dell’art. 73 cit., in applicazione del principio del

favor rei,

nell’insufficienza di un dato ponderale ricavato da unilaterali dichiarazioni o
da presunzioni su quantitativi, non modici, di sostanza.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso si fa valere l’erronea applicazione
degli artt. 132 e 133 ed 81, comma secondo, cod. pen. e la mancanza di
motivazione inficiante sul punto l’impugnata sentenza. La Corte di appello
avrebbe applicato una pena base notevolmente superiore al minimo di legge
e quasi prossima al massimo senza spendere una specifica motivazione,
legittimante un corretto esercizio della discrezionalità sul punto
riconosciutale.
L’aumento in continuazione, indicato in quattro mesi per ciascun reato
satellite, sarebbe stato anch’esso eccessivo ed incongruente rispetto al
trattamento riservato al coimputato Pulice Salvatore per il quale l’aumento
in continuazione era stato fissato in due mesi per i reati di cui ai capi dal 40
al 42 ed al capo 48 e di due mesi per i capi 41, 43 e 49 e tanto nonostante
si trattasse di fatti relativi ad armi, puniti più gravemente della materia sugli
stupefacenti.

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telefonata intercorsa tra il Nicotera ed il venditore Barillà Cosimo, nella

6.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l’apparenza della
motivazione in punto di applicazione della recidiva. I precedenti apprezzati
ai sensi dell’art. 99 cod. pen. dalla Corte di merito come segno della
proclività a delinquere, lontani nel tempo e diversi dal reato per cui
interveniva condanna, avrebbero richiesto una più diffusa motivazione a
sostegno di una reiterazione nel reato sintomatica di maggiore
riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità sociale del suo

7. Nell’interesse dell’imputato Parisi Francesco, condannato alla pena di
tre anni di reclusione ed euro sei mila di multa per il reato di cui al capo 19,
in relazione al quale era già intervenuta condanna in primo grado, e per gli
ulteriori reati di cui ai capi 9, 12 e 15 della rubrica — e quindi per una serie
di episodi di acquisto di marijuana finalizzati alla cessione su piazza di
spaccio e di detenzione dell’indicata sostanza anche per quantità non
precisate —, il difensore di fiducia affida il proposto ricorso a tre motivi di
annullamento, ciascuno articolato su più punti di censura.
7.1. Per il primo motivo di ricorso vengono reiterate le denunce sulla
motivazione, dedotta come apparente, della sentenza di primo grado (art.
125, comma 3, cod. pro. pen.) ed il vizio di motivazione nonché l’erronea
applicazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., nella individuazione del giudice
territorialmente competente, e, a definizione della ritenuta fattispecie dì
reato, dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel correlato malgoverno della
prova (art. 192 cod. proc. pen.).
7.1.1. La sentenza impugnata sarebbe stata nulla per non avere
rilevato il vizio da motivazione apparente inficiante la sentenza di primo
grado perché tradottasi nel mero utilizzo della motivazione dell’ordinanza
cautelare per un improprio ricorso alla tecnica della motivazione
relationem

per

nella inosservanza dei criteri individuati nella sentenza

Primavera.
7.1.2. I giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione degli artt. 8
e 9 cod. proc. pen. con l’individuare, confermando la sentenza di primo
grado, il territorio di Lamezia Terme quale

/ocus commissi delicti

dell’episodio di cui al capo 19 della rubrica. Lo stesso capo di accusa,
definendo i fatti come accaduti nella provincia di Reggio Calabria e Lamezia
Terme dal 12 al 18 febbraio 2013, avrebbe individuato una progressione
criminosa, costituita da condotte diverse e plurime di uno stesso reato,
quello previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, poste in essere senza
un’apprezzabile soluzione di continuità e relative ad una stessa sostanza,
7

autore.

nell’unicità del fine, con conseguente radicamento della competenza nel
luogo di compimento della prima delle condotte addebitate.
Poiché la conclusione dell’accordo finalizzato all’acquisto di sostanza era
avvenuto durante l’incontro presso un centro commerciale sito in Gioia
Tauro tra Parisi Giuseppe e Carbone Sebastiano, in quel territorio, e quindi
nel circondario del Tribunale di Palmi, andava radicata la competenza e non
in quello di Lamezia Terme, presso il quale sarebbe intervenuta la consegna
ed era stato operato il sequestro della sostanza al Carbone.

escluso univoco rilievo all’incontro presso il centro commerciale di Gioia
Tauro ai fini dell’individuazione del luogo in cui si era raggiunto l’accordo —
poiché se ne ignoravano gli esatti contenuti — confermando però del primo
la centralità ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dei fratelli
Pa risi .
Sarebbe stata violata anche la disposizione di cui all’art. 9 cod. proc.
pen., e le regole suppletive dirette a segnare la competenza per territorio,
poiché, anche non valutato il luogo di conclusione dell’accordo del 13
febbraio 2013, l’inizio del trasporto della sostanza sarebbe comunque
avvenuto nel territorio del comune di Delianuova, in cui si trovava
l’abitazione del Carbone, ricadente, a sua volta, nel circondario del Tribunale
di Palmi.
La motivazione sarebbe stata illogica altresì nel punto in cui aveva
ritenuto la competenza sull’episodio di cui al capo 19 della rubrica a -:tratta,
per connessione, da quella relativa ai fatti di cui al capo 9, posti in
continuazione, ai sensi degli artt. 12, comma 1 lett. c) e 16, comma 1, cod.
proc. pen. «trattandosi di reato di pari gravità e commesso per primo», per
poi affermare, invece, nella parte della motivazione riservata al trattamento
sanzionatorio, la maggiore gravità del capo 19.
7.1.3. La motivazione resa sul capo 19, confermativa della sentenza di
condanna di primo grado, denunciata per apparenza di motivazione, non si
sarebbe confrontata con le deduzioni difensive, e non sarebbe stata
integrata dalla Corte territoriale là dove si era ritenuta la penale
responsabilità per la mera descrizione dei contatti tra i Parisi con Carbone
Angelo tra il 12 ed il 18 febbraio 2013, data, quest’ultima, dell’arresto del
Carbone. Non vi sarebbe stata la prova, come dedotto nell’atto di appello,
che la droga sequestrata al Carbone fosse destinata ai fratelli Parisi e che
l’incontro a Gioia Tauro avesse avuto la finalità di concludere l’acquisto della
relativa partita in difetto di un preventivo contatto tra Parisí Francesco ed il
fornitore Carbone.
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La Corte di appello con motivazione contraddittoria aveva da un canto

La vettura del Carbone, al momento dell’intervenuto sequestro, era
stata intercettata dalla p.g. ben prima dello scambio, nella equivocità e
sostanziale fragilità del dato riportato in sentenza circa il carattere non
distante dall’abitazione dei Parisi in cui il primo era stato fermato, in difetto
di riprese aventi ad oggetto il momento della cessione, e tanto nonostante le
innumerevoli foto scattate, in mancanza di spiegazione circa l’assenza di
ogni contatto telefonico tra Parisi Giuseppe ed il Carbone.
Eliminato dall’impugnata motivazione ogni riferimento all’incontro

sentenza ora come irrilevante, a definizione della pregiudiziale questione
sulla incompetenza per territorio, ora come centrale nell’affermazione della
penale responsabilità — non sarebbe rimasto dell’ordito probatorio alcun
contatto telefonico tale da giustificare la conferma della sentenza di primo
grado senza confutazione dei motivi di appello.
Contraddittoria sarebbe stata la motivazione di affermazione della
responsabilità di Parìsi Francesco nonostante l’assoluzione del concorrente
Nicotera per una ricostruzione della vicenda che non avrebbe tenuto conto
che le posizioni degli ulteriori e diversi concorrenti, Calluso Emanuele e
Salerno Giovanni, avrebbero ricevuto favorevole copertura da giudicato
cautelare.
7.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, violazione di legge in relazione all’art. 533 cod. proc. pen.
relativamente a quei capi della sentenza che avevano regist-ato il
ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado (nn. 9, 12 e 15).
Sarebbero rimaste senza risposta le deduzioni difensive sul punto
svolte e la Corte sarebbe incorsa, finanche, nel travisamento della prova nel
ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Vengono richiamati i contenuti della difesa svolta dal coimputato
Nicotera in punto di motivazione della sentenza di condanna di appello che
ribalti l’esito assolutorio di primo grado, nella denunciata inosservanza del
giudicato negativo cautelare formatosi in punto di gravi indizi di
colpevolezza e del mancato confronto con le deduzioni difensive.
7.2.1. Quanto al capo 9, la telefonata intercettata del 15 novembre
2012 non avrebbe potuto da sola fondare il giudizio di penale responsabilità
di Parisi Francesco non risultando neppure dal tenore della prima se si
stesse parlando di sostanza stupefacente e, segnatamente, di quella offerta
dal Nicotera a Molinaro Fabrizio e Guarda Davide. Il riscontro ai contenuti
equivoci della conversazione non sarebbe potuto venire dal rilievo che Parisi
Francesco fosse coinvolto in simili traffici, essendo necessario un riscontro
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presso il centro commerciale — elemento contraddittoriamente trattato in

specifico ai primi che sostenesse la presenza della sostanza nella cantina dei
germani Parisi, non sottoposta a perquisizione.
7.2.2. Le deduzioni difensive svolte per la ritenuta fattispecie di cui al
capo 12 condividono i contenuti del motivo proposto dal coimputato Nicotera
e quindi la non identità dell’oggetto, in entrambe le occasioni non
conosciuto, delle due conversazioni intercettate, relative ai capi 9 e 12
(progr. 550 nt. 189/2012 e progr. 548 nt. 189/2012) e la contraddittoria e
travisata equiparazione della sorte degli oggetti, in un caso occultati nella

7.2.3. Quanto al capo 15 la sentenza avrebbe tratto convincimEnto da
una confusa serie di captazioni che non sarebbero state dimostrative di
trattative dirette all’acquisto dello stupefacente e che travisate nei loro
contenuti non avrebbero potuto configurare nessuna offerta di vendita in
mancanza delle condizioni su oggetto, quantità e prezzo dello scambio.
Il motivo riprende le ragioni enunciate nell’identica censura articolata
dalla difesa del Nicotera sulla non punibilità del cessionario ove vi sia difetto
delle indicate condizioni e denuncia l’illogicità della motivazione per il
trattamento ivi riservato alla telefonata del 24 dicembre 2012 ed alla
riconsegna della sostanza a Carbone Sebastiano il successivo 21 gennaio
2013, nella evidenziata mancanza di riscontro ai contenuti della prima, non
essendo stata rinvenuta sostanza stupefacente all’interno dell’autoveicolo
del Carbone.
7.2.4. In punto di errata qualificazione delle condotte ascritte alla
fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 cit. anziché a quella
prevista dal successivo comma 5, i contenuti sono quelli già articolati a
sostegno dell’omologo profilo dedotto dalla difesa del coimputato Nicotera,
nella necessità di una più mite qualificazione del fatto in ipotesi di cd. droga
parlata.
7.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione delle norme dettate
sulla determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine alla fissazione
della pena base, denunciata come sensibilmente discosta dal minimo
edittale, ed agli aumenti in continuazione applicati nella misura di quattro
mesi per ciascun reato satellite, eccessivi ed incongrui rispetto al
trattamento riservato al coimputato Pulice Salvatore, per il quale l’aumento
in continuazione era stato di due mesi di reclusione per i reati satellite,
anche quando relativi alla più grave materia delle armi.

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cantina dei Parisi e nell’altro presso l’abitazione del Nicotera.

8. Nell’interesse di Parisi Giuseppe, condannato alla pena di tre anni ed
otto mesi dì reclusione ed euro sei mila di multa per i reati di cui ai capi 9,
15, 19, 52 e 53, sono introdotti quattro motivi di ricorso.
8.1. Il primo, il terzo ed il quarto, relativi alla motivazione del
provvedimento impugnato per il conseguito effetto di ribaltare l’epilogo
assolutorio della sentenza di primo grado (per i capi 9 e 15), alla
competenza per territorio, al trattamento del materiale probatorio costituito
da intercettazioni, alla qualificazione delle condotte ascritte nei termini di cui

entità ai sensi del successivo comma 5 ed alla pena, sono di identico
contenuto rispetto a quelli articolati dalla difesa di Parisi Francesco.
8.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art.
604, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all’affermazione di responsabilità
di cui ai capi 52 e 53 (già capi a) e b) del proc. n. 2013/14 r.g.n.r., poi
riunito), relativi alla detenzione di 3676 grammi di sostanza del tipo
marijuana ed a quella di n. 29 cartucce calibro 38, rinvenute all’interno di un
container posto all’interno della sede dell’impresa Scavi s.a.s. di Parisi
Marina e C., e la mancanza di motivazione in ordine alle censure sul punto
svolte dalla difesa in appello ove si era eccepita la nullità della sentenza di
primo grado, avendo il G.u.p. dimenticato di motivare il giudizio di condanna
su detti capi. La Corte di merito aveva ritenuto di poter decidere nel merito
sulla base del solo dato ponderale ed in mancanza di ogni riferimento al
principio attivo, non essendo in atti presente una perizia tossicologica,
estremo pure necessario a scrutinare l’esistenza dell’effetto drogante della
sostanza e quindi la configurabilità stessa del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309 del 1990 o, comunque ed altrimenti, rilevante per la definizione del
fatto di lieve entità, di cui al comma 5.

9. Il difensore di fiducia di Pulice Salvatore, condannato dalla Corte di
appello di Catanzaro alla pena sei anni di reclusione ed euro dodicimila di
multa per i reati per cui era intervenuta condanna in primo grado (capi 3, 4,
5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 48, 49, 50 e 51) oltre al capo 33, nell’intervenuto riconoscimento quanto
ai capi 5, 6, 8, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36 e 37, dell’ipotesi di cui al comma 5
dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, articola un unico motivo di ricorso.
9.1. La sentenza impugnata sarebbe stata viziata da nullità per
apparenza della motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) e
violazione di legge in relazione all’art. 435 cod. pen., reato a cui avrebbe
dovuto ricondursi, nella ritenuta violazione degli artt. 2 e 4 I. n. 895 del
11

al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e non quali fatti di lieve

1967, la condotta contestata al capo 50 della rubrica e violazione degli artt.
192 e 533 cod. proc. quanto al capo 33, per il quale era intervenuta
condanna solo in appello.
9.1.1. Le deduzioni difensive svolte sulla motivazione riprendono i temi
addotti dalla difesa del coimputato Greco sul giudizio di penale
responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio disatteso, nei suoi contenuti,
per un illegittimo richiamo ai contenuti dell’ordinanza cautelare.
9.1.2. La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel ritenere la

luogo pubblico di un congegno micidiale, composto da due chilogrammi di
polvere esplosiva ad elevato potenziale distruttivo — riconducibile alla
previsione di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 anziché in quella
dell’art. 435 cod. pen., sulla fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti. La micidialità dell’esplosivo non avrebbe potuto equipararsi alle
armi da guerra.
9.1.3. La condanna per le condotte di cui al capo n. 33 della rubrica, e
quindi per un episodio che veniva ascritto alla fattispecie di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe violato la regola di cui all’art. 533 cod. proc.
pen., intervenendo all’esito di una diversa valutazione del materiale di prova
vagliato in primo grado e quindi priva di quella forza persuasiva tale da far
venir meno ogni ragionevole dubbio.

10. Nell’interesse dell’imputato Pulicicchio Giuseppe, condannato alla
pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro sei mila di multa per i
reati in materia di droga ed armi di cui ai capi 33, 42, 43, 44 e 45, in
continuazione ritenuti con i fatti giudicati dal G.u.p. di Lamezia Terme con
sentenza del 26 marzo 2014, irrevocabile il 4 luglio 2014, la difesa articola
un unico motivo in cui convergono più profili di censura.
in ordine a: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in
rapporto alle doglianze in appello; erronea applicazione dell’art. 125 cod.
proc. pen., sulla motivazione; malgoverno degli esiti di prova e quindi
erronea applicazione della norma di definizione del reato in materia di droga,
ritenuto nei termini di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e non
nei termini di cui al successivo comma 5.
10.1. Quello sulla motivazione sviluppa temi di contenuto identico a
quelli fatti propri della difesa degli altri coimputati quanto all’utilizzo del
tecnica della motivazione per relationem, nella denunciata incongruità del
provvedimento cautelare richiamato.

12

condotta contestata al capo n. 50 della rubrica — per detenzione e porto in

10.2. Quanto ai capi per i quali è intervenuta condanna, si denuncia
una errata interpretazione del dato di prova.
10.2.1. Della condanna di cui al capo 33 si fa valere la non concludenza
probatoria pure ritenuta in sentenza come fondante il giudizio di penale
responsabilità, di una conversazione ambientale (progr. 1371 del 23 aprile
2013) intervenuta tra soggetti terzi ed in cui il Pulicicchio viene solo
evocato. La fonte di conoscenza dei fatti, rimasta inespressa nella
conversazione e non confermata, avrebbe mancato di definire una prova

di una sentenza di condanna adottata in appello in riforma di quella di primo
grado.
Sul punto si sarebbe altresì formato un giudicato cautelare negativo e
sarebbe stata erroneamente esclusa, con conseguente violazione della
norma, l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 cit. in
applicazione del favor rei da valere in mancanza del sequestro della
sostanza e della conseguente analisi sul grado di purezza necessario, a sua
volta, a determinarne le dosi e, prima ancora, la capacità drogante della
sostanza.
10.2.2. In ordine ai capi 42, 43, 44 e 45, relativi alle condotte di
detenzione e ricettazioni di armi, si denuncia ancora la non idoneità delle
conversazioni intervenute tra il coimputato Pulice e terzi a fondare il giudizio
di penale responsabilità, nella non applicabilità del modello di prova a cui si
accompagni un riscontro non specifico ed individualizzante.
All’esito dei colloqui captati non vi era stato invero il ritrovamento di
armi; il rinvenimento di un’arma consegnata spontaneamente dal Pulicicchio
(p. 254 della richiesta della misura cautelare) non avrebbe avuto forza di
riscontro individualizzante; la motivazione di condanna sarebbe stata altresì
contraddittoria per il diverso epilogo assolutorio riservato all’imputato
quanto ai capi 48 e 49, rispetto ai quali si assisteva in atti al mero richiamo
della sua persona in conversazioni, intercettate, del coimputato Pulice.

11. Nell’interesse dell’imputato Quiroga Eduardo Gustavo, condannato
in appello in riforma della sentenza assolutoria di primo grado alla pena di
un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato
di cui al capo 20 della rubrica, relativo ad un episodio di acquisto di
stupefacente del tipo marijuana in cui l’imputato è concorrente, secondo
contestazione, con Nicotera Pasquale, il difensore di fiducia articola tre
motivi di ricorso.

13

indiziaria nei termini di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. a sostegno

11.1. Con il primo motivo si fa valere l’erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed il vizio
di motivazione in cui sarebbe incorsa, per l’impugnata sentenza, la Corte di
appello di Catanzaro nel ritenere l’ammissibilità dell’impugnazione del P.m.,
in ragione della quale veniva riformata la sentenza assolutoria di primo
grado.
I motivi dell’impugnazione sarebbero stati aspecifici mancando di
confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice ed avrebbero

indiziario, limitandosi il P.m. a reiterare quanto dedotto nella fase cautelare.
Anche graficamente l’appello dinanzi alla Corte territoriale di Catanzaro
avrebbe riproposto impaginazione e motivi dell’appello cautelare per
argomenti già puntualmente confutati nell’ordinanza reiettiva della misura
da parte del G.i.p. e quindi del Tribunale in sede cautelare e, ancora, nella
sentenza di primo grado.
11.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità, per violazione di
legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, della sentenza
impugnata perché aveva condannato l’imputato, per la prima volta, in
ragione di una rivalutazione di quelle risultanze istruttorie che avevano
determinato il primo giudice all’assoluzione, senza implementare il
compendio di prova, consistente in intercettazioni telefoniche che,
apprezzate come generiche dal primo giudice, erano state invece ritenute
dalla Corte di appello capaci di sostenere un giudizio di colpevolezza per una
diversa valutazione che, condotta in termini di mera ragionevolezza, non
sarebbe stata idonea ad affermare con certezza la colpevolezza
dell’imputato.
Tanto sarebbe valso in ordine alla nuova fornitura di sostanza richiesta
dal Nicotera al Barillà, dopo che il precedente fornitore avrebbe al primo
comunicato la propria intenzione di non concludere più affari fino
all’estinzione del debito pregresso, per la condotta dei cani antidroga in
occasione della perquisizione dell’autovettura con a bordo i pretesi corrieri
dell’operazione, Cimino Luigi e Colosimo Domenico.
Quella condotta avrebbe dovuto sostenere la pregressa esistenza e la
non modica quantità di sostanza nella vettura, la sua derivazione da un
acquisto intervenuto in provincia di Reggio Calabria, in cui sarebbe stato
coinvolto anche il Quiroga per comportamento causalmente rilevante, in
quanto diretto al rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
L’indicato costrutto sarebbe valso nonostante il contrapposto
apprezzamento espresso dal Tribunale del riesame che aveva invece
14

inammissibilmente sollecitato una nuova lettura del medesimo materiale

sottolineato nel mancato rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno
dell’autovettura, la non idoneità dell’evidenza che i cani antidroga avessero
percepito il sentore della sostanza.
La sentenza impugnata si sarebbe posta in radicale contrasto con
quanto affermato dalla Corte EDU sulla necessità che ove intervenga
condanna in appello essa debba fondarsi su prove acquisite ex novo, anche
d’ufficio, in tale fase (9/04/2013, Flueras c. Romania), il tutto a conferma
dell’orientamento, costante a far data dalla sentenza Dan c. Moldavia,

peius una sentenza di assoluzione, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale e
quindi l’esame dei testimoni, nel contraddittorio.
11.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della legge processuale
e vizio di motivazione in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. e del correlato
canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, dopo aver richiamato gli ar-esti, a
sezioni unite, adottati dalla Corte di legittimità con le sentenze Andreottí,
Franzese e Costantino.

12. Il difensore di fiducia di Santoro Filippo, condannato, con conferma
della sentenza di primo grado, per l’episodio contestatogli al capo 26 della
rubrica (detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana in quantità
superiore a dieci grammi, in parte rivenduta, per modica quantità, a
soggetto non identificato e per ulteriori grammi 2,2 ceduta a Pulice
Salvatore), alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro ottocento di
multa, previa riduzione della pena inflitta in primo grado, con unico
articolato motivo denuncia: la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione in rapporto alle doglianze svolte in grado di appello; erronea
applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; l’erroneo governo degli esiti di
prova e della norma di definizione del reato contestato nei termini di cui
all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 non in quello di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. cit.
12.1. I temi sono condivisi con quelli esposti dalla difesa del coimputato
Pulicicchio Giuseppe al cui contenuto si fa richiamo, eccezione fatta per il
profilo di censura che più squisitamente tocca la formazione della prova e la
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., ed il conseguente formulato giudizio
di penale responsabilità.
12.2. La conversazione intercettata tra il Santoro e Pulice Salvatore
non avrebbe potuto fondare la responsabilità del primo per l’argomento,
utilizzato in sentenza, della non contestazione del contenuto del colloquio da
parte del Pulice. L’epoca delle ritenute cessioni sarebbe stata non
15

affermativo della necessità per il giudice di appello, che voglia riformare in

determinata e non avrebbe potuto ‘sottacersi’, si afferma nell’atto difensivo,
l’ascrivibilità della cessione al consumo di gruppo.
Le parti della conversazione riferite al Santoro sarebbero state
incomprensibili e quindi non capaci di sostenere una pronuncia di condanna,
in difetto del sequestro della sostanza ed in mancanza di una identificazione
nella persona del Santoro dell’interlocutore del Pulice.

13. La difesa dell’imputato Strangis Emanuele, condannato alla pena di

relativo all’acquisto in territorio reggino, curato dall’imputato in concorso
con altri, di un quantitativo di droga per un corrispettivo 1.200 euro e quindi
al trasporto a Lamezia Terme ed alla successiva cessione a Pulice Salvatore
e ad altri, che rimanevano in tal modo debitori dello Strangis per la somma
di duemila euro, fa valere: la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in rapporto alle doglianze svolte in appello; l’erronea
applicazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; l’erronea applicazione degli artt. 8
e 9 cod. proc. pen. in materia di competenza territoriale; l’erroneo governo
degli esiti di prova e di applicazione della norma di definizione del reato, in
materia di droga in quanto ritenuto nei termini di cui all’art. 73, comma 4,
d.P.R. n. 309 del 1990 anziché in quelli di cui al successivo comma 5; l’
erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. in punto di riconoscimento della
recidiva facoltativa.
13.1. I temi sulla motivazione, sull’incompetenza per ragioni di
territorio del Tribunale di Lamezia Terme — perché il trasporto aveva avuto
inizio nel territorio del circondario di Reggio Calabria e comunque si era
concluso, in esito al guasto riportato a Mileto dall’autovettura utilizzata per il
trasporto dal prevenuto, nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia — e
sull’errata esclusione della riconducibilità del fatto contestato all’ipotesi di cui
al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 cit., sono quelli introdotti con i ricorsi
dei coimputati Parisi Francesco e Giuseppe ai cui contenuti si fa quindi
riferimento.
13.2. Per il profilo di ricorso che più puntualmente investe la posizione
dello Strangis e per il quale viene in considerazione il governo della prova in
atti, si deduce che la Corte di appello nel confermare la condanna di primo
grado sulla penale responsabilità dell’imputato per l’episodio del 28 febbraio
2013, contestato al capo 23 della rubrica, ritenendo la prima integrata per i
contenuti della telefonata del successivo 4 maggio 2013 (progr. 1733), in
cui si parla di un debito del Pulice per duemila euro, avrebbero obliterato: la
circostanza rappresentata dalla difesa che a distanza di oltre due mesi si
16

due anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui al capo 23,

parlasse ancora di un trasporto di stupefacente intervenuto il 28 febbraio;
l’alternativa lettura fornita dalla difesa che il debito, pari ad euro 1.200, si
riferisse in realtà alla riparazione dell’auto del Pulice; la meraviglia
manifestata dal Pulice alla richiesta dello Strangis; la risalenza del presunto
debito, riferita dallo Strangis nel corso della conversazione, a cinque mesi
prima, con conseguente incompatibilità di quel debito ai fatti del febbraio
2013; la dedotta preoccupazione dello Strangis, emergente dalle telefonate
del 28 febbraio 2013, di viaggiare con un’autovettura sottoposta a

confronti dello Strangis, evidenza incompatibile con l’assunto trasporto di
sostanza; l’omessa motivazione sulla circostanza che prova della
contestazione fosse una mera conversazione intercettata priva di obiettivi
riscontri.
13.3. La sentenza impugnata si sarebbe rivelata carente nella
motivazione in punto di riconoscimento della recidiva reiterata, mancando di
indicare i parametri espressivi di una maggiore pericolosità del suo autore e
di riprovevolezza della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’avvertita esigenza di dare ordinata trattazione alle questioni
introdotte dai proposti ricorsi, vanno individuati i temi comuni alle posizioni
degli imputati per dare di questi una valutazione che risulti rispettosa,
nell’osservata sequenza, della loro natura sia essa preliminare, pregiudiziale
e di squisito merito per poi passare a valutare i restanti singoli motivi.

2. Nell’indicata premessa, viene in considerazione, prima di ogni altro, il
tema della nullità dell’impugnata sentenza la cui motivazione si censura
perché non rispettosa dell’autonomia propria dell’attività di giudizio, nella
incongruità del richiamo operato dal giudice di primo grado all’ordinanza
cautelare, fondata sui gravi indizi di colpevolezza, per un meccanismo che,
governato dalla regola del

vitiatur et vitiat, è destinato a travolgere la

sentenza di appello che alla prima si riporti.
Condiviso dalle difese degli imputati Greco, Nicotera, Parisi Francesco,
Parisi Giuseppe, Pulice, Santoro e Strangis, il motivo non è fondato.
Due sono i profili destinati a venire in rilievo.
Da una parte quello della violazione della regola dell’autonoma
valutazione e dall’altro quello di una erronea applicazione della tecnica della
motivazione per relationem nella non congruità, in ragione dell’esigenza di
17

sequestro; il disinteresse manifestato dal Pulici per quel viaggio e nei

giustificazione propria del provvedimento di destinazione costituito da una
sentenza di merito, dell’atto richiamato ovverosia dì una ordinanza
cautelare.
2.1. La regola di giudizio dell’«autonoma valutazione», la cui
inosservanza è sanzionata con la nullità del provvedimento, è destinata a
valere, ai sensi del novellato art. 309, comma 9, cod. proc., là dove in
scrutinio sia la motivazione di un’ordinanza cautelare che disponga una
misura coercitiva nella necessità, espressa dalla richiamata norma, che

giudizio, diretto a segnare la necessaria discontinuità con le ragioni poste a
fondamento della richiesta del P.m.
Ove, per un meccanismo di rinvio a ritroso destinato a toccare i
contenuti dell’ordinanza cautelare, a venire in considerazione sia la
motivazione di una sentenza di appello, impropria appare l’applicazione
dell’indicato canone per denunciare di quest’ultima l’illegittimità.
La sentenza di appello chiamata a dare risposta alle deduzioni difensive,
e, quindi, nei limiti del devoluto, a sindacare la sentenza impugnata, una
volta soddisfatti siffatti momenti ben può saldarsi con quella di primo grado,
per un percorso di formazione del giudizio a cui resta estraneo ogni richiamo
al principio dell’autonomia della motivazione ed alla sua operatività come
insanabile nullità dell’originario momento valutativo destinata a travolgere
ogni successivo atto (art. 185 cod. proc. pen.).
Né le conclusioni appaiono diverse là dove la sentenza di primo grado si
trovi in motivazione a recepire in modo acritico i contenuti dell’ordinanza
cautelare.
La sentenza sarà appellabile per carenza di motivazione, nella
incongruità dell’atto di riferimento a sostenere l’accertamento contenuto in
sentenza (Sez. U n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664), che non è
più un giudizio di elevata probabilità sulla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, nei termini di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ma, ormai, in
applicazione delle diverse regole di cui agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen.,
affermazione di certezza processuale della responsabilità penale
dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, nell’apprezzamento delle prove
necessarie (Sez. 5, n. 811 del 20/08/1991, Mercuri, Rv. 188144; Sez. 5, n.
8343 del 24/10/2012, dep. 2013, E., Rv. 254651).
L’integrazione tra le sentenze di merito rende censurabile quella di
secondo grado ove il giudice d’appello, recependo la motivazione della
prima, radicalmente viziata da incongruità, ometta di dare risposta alle
deduzioni difensive, in violazione di un diverso modello motivatorio in cui le
18

l’applicazione della misura sia preceduta da un momento valutativo, o di

originarie carenze sono destinate ad essere colmate per fisiologica e
progressiva espressione dell’attività dello ius dicere.
La motivazione si emancipa dalla osservanza di un modello

per

relationem la cui carenza, espressa dall’incongruità dell’atto di riferimento, è
segnata dalla diversità dei contenuti dell’accertamento, cautelare o di merito
pieno, e procede, nella natura impugnatoria del giudizio, attraverso il
diverso canone del mancato confronto con quanto devoluto alla cognizione
del giudice d’appello (art. 546 cod. proc. pen.).

di secondo grado che, silente rispetto ad ogni critica difensiva, riproduca i
contenuti dell’ordinanza custodiale e, attraverso questa, a ritroso, quelli
della stessa richiesta di misura cautelare obliterando la distinzione tra le
categorie della ‘giustificazione’, destinata a sostenere la richiesta del P.m., e
della ‘motivazione’, propria dell’attività giurisdizionale (Sez. 5, n. 8343 cit.).
La Corte di appello di Catanzaro per l’adottata sentenza non ha
meramente richiamato — offrendone una diversa lettura, comunque esposta
a censura per le sintomatiche figure di cui all’art. 606, comma 1, lett. e)
cod. proc. pen. — la motivazione della sentenza di primo grado, ma di
questa ha scrutinato ed integrato i contenuti, dando conto delle deduzioni
difensive, nel rispetto del modello di motivazione cui deve conformarsi la
sentenza.
La deduzione difensiva sulla nullità ex art. 125 cod. proc. pen. della
sentenza impugnata, perché non rispettosa dell’archetipo suo proprio, è
pertanto infondata ed i relativi, e comuni, motivi proposti nell’interesse degli
imputati vanno disattesi.

3. E’ infondato il motivo di ricorso, comune alle difese Nicotera
Pasquale (per i capi 9, 12, 15, 20), Parisi Francesco (per i capi 9 e 15),
Parisi Giuseppe (per i capi 9 e 15), Pulice Salvatore (per il capo 33) e
Quiroga Edoardo Gustavo (per l’intera posizione), con cui si fa valere, per
condanne intervenute solo in appello con ribaltamento dell’esito assolutorio
di primo grado, la nullità dell’impugnata sentenza per vizio di motivazione
da mancato rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio (art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 533 cod. proc. pen.).
3.1. Una prima prospettiva adottata dalle difese degli imputati è
manifestamente infondata perché richiama in modo eccentrico principi che
hanno trovato sviluppo, nella interlocuzione tra Corte Edu e Corte di
cassazione, in ipotesi di riforma in peius di sentenze assolutorie, pronunciate
in primo grado sulla base di prove dichiarative, nella affermata necessità di
19

Salva rimane la sola ipotesi, estrema, di una patologia della decisione

una previa nuova diretta assunzione dei testimoni da parte del nuovo
giudice, in applicazione dei principi di cui all’art. 6 CEDU, ed in particolare
del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di «esaminare o fare
esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei
testimoni a discarico».
Viene in considerazione quanto espresso nella sentenza Dan c.
Moldavia del 5 luglio 2011 dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (per principi riaffermati da: Manolachi

recentemente, Lorefice c. Italia del 29/06/2017), in un dialogo tra Corti
segnato da pronunce del giudice nazionale che, nel ritenere l’obbligo in
secondo grado di rinnovare la prova dichiarativa decisiva anche in ipotesi di
giudizio cartolare, hanno fatto della giurisprudenza convenzionale parametro
di interpretazione della norma processuale interna (Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,
Patalano, Rv. 269785).
All’applicazione del principio da valere, quanto alla prova dichiarativa
decisiva, per le figure del testimone “puro”, di quello c.d. assistito, del
coimputato in procedimento connesso o nello stesso procedimento, del
soggetto “vulnerabile” e dell’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa
propria” (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 cit., Rv. 267488), sfuggono le
dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione regolarmente
autorizzate che, rese da persone che conversino tra loro liberamente, non
rivestono natura di prove dichiarative e come tali non sono chiamate a
rispettare, anche ove ritenute dal giudice decisive a fondare il giudizio di
penale responsabilità, i criteri di formazione guidati dai principi dell’oralità e
dell’immediatezza.
Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza
della questione proposta.
3.2. L’ulteriore motivo per il quale si contesta (posizioni: Nicotera,
motivo n. 2; Parisi Francesco, motivo n. 2; Parisi Giuseppe, motivo n. 3;
Pulice Salvatore, motivo relativo al capo 33; Pulicicchio Giuseppe, motivo
relativo al capo 33) la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533
cod. proc. pen., nell’intervenuto ribaltamento da parte della Corte di appello
dell’esito assolutorio di primo grado, per la dedotta inosservanza del
giudicato cautelare favorevole agli imputati e quindi della ritenuta
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a quegli stessi capi di
imputazione per cui è intervenuta condanna solo in appello, è
manifestamente infondato.
20

c. Romania del 05/03/2013; Flueras c. Romania del 09/04/2013; più

Pur assistendosi nei rapporti tra accertamento cautelare e di pieno
merito ad un progressivo innalzamento del livello qualitativo del materiale
spendibile nel primo e tanto in ragione di un accostamento dei parametri di
valutazione ed utilizzabilità del materiale conoscitivo, ciò non vale a
rovesciare il fisiologico rapporto tra giudizio cautelare e giudizio di merito,
per individuazione di preclusioni che formatesi nel giudizio sulla cautela
siano destinate a transitare in quello di merito (Sez. U, n. 36267 del
30/05/2006, Spennato, Rv. 234598, massimata in tema di valutazione della

motivazione, alle pp. 9 e 10).
3.2.1. La non permeabilità del giudizio principale agli esiti di quello
cautelare è garanzia della stessa coerenza logica di un sistema — si
considerino le sorti dell’archiviazione coatta di cui all’art. 405, comma 1-bis,
cod. proc. pen., norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 121 del 2009 — che preserva l’esistenza di una fase a
cognizione sommaria e di una a cognizione piena, diversamente rispettose di
regole ora prognostiche e funzionali all’esercizio del potere cautelare, per un
giudizio di ragionevole probabilità che ha ad oggetto i gravi indizi di
colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.), ora di certezza processuale,
maturata in un quadro probatorio completo, non passibile di ulteriori
aggiornamenti, e destinata a spingersi oltre ogni ragionevole dubbio in
ordine alla colpevolezza dell’imputato (art. 533 cod. proc. pen.).
3.2.2. La diversa operatività del giudicato segna la distanza tra
accertamento di merito e cautelare e riceve conferma dal diverso criterio di
valutazione della prova, guidato da gravità, precisione e concordanza degli
indizi solo quanto al primo (art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non
richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.) (in termini: Sez. 2,
n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 5, n. 36079 del
05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511).
Dal

giudicato

cautelare

discende

una

efficacia

preclusiva

endoprocessuale che tocca i soli divieti di utilizzabilità, comuni alle varie fasi
del procedimento (artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271,
comma 1, cod. proc. pen.), nella finalità di garantire stabilità ai
provvedimenti cautelari per un’operazione che risponde a necessità di
economia processuale, con cui si vuole evitare la reiterazione di istanze
aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi
presupposti che siano già stati vagliati dal giudice dell’impugnazione e
respinte (Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, Di Silvestro, dep. 2007, Rv.
235610, in motivazione p. 4; Sez. 1, n. 1086 del 17/03/2016, Capaldo, sub
21

chiamata in reità o correità in sede cautelare, e, sul punto indicato, in

par. 1.1. del ‘considerato in diritto’; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015,
Masone, Rv. 265555) là dove quello di merito è destinato a coprire il
‘dedotto’ ed il ‘deducibile’.
3.2.3. Né a differenti conclusioni può giungersi ove il giudizio di merito
sia cartolare, ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen.
Nella diversità della natura degli apprezzamenti condotti in sede
cautelare e di merito, il giudice del merito esprimendo il proprio libero
convincimento ben potrà discostarsi dalle differenti conclusioni raggiunte dal

motivazione, in adempimento del quale egli sarà chiamato a giustificare il
rilievo attribuito al dato di prova — non essendogli tanto precluso dal
giudizio di insufficienza espresso nella fase cautelare — per una diversa e
rimeditata rielaborazione, nel raffronto con gli altri concorrenti elementi
probatori.
Là dove sia poi il giudice di appello, nel ribaltare l’assoluzione di primo
grado, a formulare per la prima volta un giudizio di condanna, per un
accertamento destinato a spingersi fino a confutazione piena di quello di
primo grado e così sorretto da motivazione rafforzata, il denunciato mancato
confronto con la diversa valutazione del medesimo dato di prova condotta
nel giudizio cautelare diviene, come tale, tema del tutto inefficacemente
proposto non evidenziandosi neppure per lo stesso la diversa prospettiva di
cognizione in cui interviene il giudice di appello.

4. La questione pregiudiziale sulla incompetenza per territorio comune
alle difese di Parisi Francesco, Parisi Giuseppe e Strangis Emanuele non è
fondata quanto alle posizioni dei primi due ed è fondata rispetto al terzo.
4.1. Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre
fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte
addebitate e ove tale luogo non sia identificato o identificabile la
competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi
stabiliti dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42740 del 18/10/2007, Armeni,
Rv. 238305).
Là dove sia contestato l’accordo di cessione tra venditore ed acquirente
di sostanza stupefacente, rimasto indeterminato il luogo di perfezionamento
del primo, la competenza per territorio si radica in capo al giudice dell’ultimo
luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (Sez. 4, n. 24719 del
03/03/2016, Lusha, Rv. 267227).
In applicazione dell’indicato principio, da cui non si ha motivo di
discostarsi, la Corte di appello di Catanzaro, considerata la non
22

giudice della cautela. Residua piuttosto a suo carico un onere di

determinabilità del luogo di conclusione dell’accordo avente ad oggetto
l’acquisto dello stupefacente, poiché preceduto da una serie di contatti
telefonici all’interno dei quali risultava impossibile determinare il momento di
conclusione del negozio e da un incontro tra acquirenti e venditori, presso il
centro commerciale di Gioia Tauro, rimasto ignoto nei suoi contenuti,
facendo applicazione dei criteri suppletivi di cui all’art. 9, comma 1, cod.
proc. pen., ha correttamente individuato, con ragionamento che non si
presta a censura in sede di legittimità, il giudice territorialmente competente

di cessione gli acquirenti, in cui era pervenuta ed era stata sequestrata la
sostanza destinata allo spaccio.
La deduzione sul punto svolta dalle difese di Parisi Francesco e Parisi
Giuseppe va pertanto rigettata ed ogni altro argomento reso in sentenza a
sostegno degli esiti della scrutinata pregiudiziale resta assorbito.
4.2. E’ fondata invece l’omologa deduzione sollevata dalla difesa di
Strangis Emanuele, al quale è contestato il capo 23 dell’imputazione relativo
a trasporto e relativa detenzione di un chilo di marijuana da Reggio Calabria
a Lamezia Terme.
Secondo consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di
legittimità, il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ha natura
permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la
relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore (ex plurimis:
Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Baye, Rv. 245200).
L’articolo 8, comma 3, cod. proc. pen. ne radica la competenza
territoriale nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato
permanente e solo quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione
criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in
relazione a quello in cui è avvenuta una parte dell’azione con utilizzo dei
criteri residuali di cui all’articolo 9 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8665 del
22/01/2010, Carbone, Rv. 246851; Sez. 6, n. 15832 del 06/04/2005,
Petrolo, Rv. 231373).
In applicazione degli indicati principi, poiché l’arrivo del carico all’esito
del guasto all’autovettura avuto dall’imputato — impegnato nell’operazione
con il ruolo di corriere nel percorso da Reggio Calabria a Lamezia Terme — è
rimasto non definito in ragione del carattere generico dell’apprezzamento
condotto dalla Corte territoriale sull’intervenuta risoluzione dell’avaria
tecnica e l’arrivo a destinazione dello Strangis (p. 25 sentenza), e poiché è
mancata la valorizzazione dell’accordo avente ad oggetto l’acquisto di

23

in quello del luogo, posto all’interno del comprensorio in cui operavano ai fini

sostanza, divengono rilevanti ai fini della determinazione della competenza
per territorio le diverse condotte di trasporto e detenzione.
In applicazione della regula iuris da valere in materia di competenza
territoriale rispetto al reato permanente, va quindi dichiarata la competenza
del Tribunale di Reggio Calabria, nel cui territorio venne effettuato il carico
per il trasporto ed ebbe quindi inizio, ai sensi dell’art. 8, comma 3, cod.
proc. pen., la consumazione del reato.
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella
di primo grado nei confronti di Strangis Emanuele e va ordinata la

trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, giudice competente
per territorio.

5. Definite le questioni di portata preliminare e pregiudiziale, si tratta di
esaminare le residue posizioni dei singoli imputati.

6. Il motivo di ricorso, unico, articolato dall’imputato Greco Cristian sul
tema sulla motivazione per i caratteri dell’autonomia e della congruità del
rinvio al provvedimento di riferimento, è infondato per le ragioni sopra
indicate sub par. 2, certo essendo che il giudizio di penale responsabilità sia
stato formulato dalla Corte di appello non con un mero richiamo alla
motivazione del primo giudice, ma per un’autonoma valutazione frutto di
originale rielaborazione del dato di prova per passaggi pienamente
espressivi dell’attività di ius dicere.
Per le ragioni più sopra riportate il motivo va pertanto rigettato.

7. Il primo profilo del primo motivo di ricorso proposto dall’imputato
Nicotera Pasquale e relativo al modello motivatorio adottato nell’impugnata
sentenza è infondato.
Le ragioni sono quelle indicate supra, ai parr.

2 e 3 che qui si

richiamano con rigetto della relativa censura.
7.1. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso con cui si denuncia,
per i capi di condanna rispetto ai quali è risultato confermato il giudizio
espresso in primo grado (capi 7 e 38 della rubrica), il travisamento dei
contenuti delle conversazioni intercettate è infondato per contenuti che
toccano la categoria della stessa ammissibilità della proposta censura.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, è consentito dedurre il vizio
di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito
abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un
risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato
24

/

che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati
dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi
sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Sulla indicata premessa il vizio di travisamento della prova, desumibile
dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché
specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se
l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,
rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato

cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del
risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv.
258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
Poiché si registra per capi nn. 7 e 38 della rubrica una conferma del
giudizio di condanna di primo grado, il motivo sfugge a critica ammissibile in
sede di legittimità.
In ogni caso, e quindi per gli ulteriori contenuti con i quali si fa
questione circa la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di
appello per l’operato malgoverno della prova con violazione dell’art. 192
cod. proc. pen., vero è che la Corte territoriale dà corretta e congrua
composizione ai contenuti delle intercettazioni intervenute tra il 6 ed il 9
giugno 2012, ricostruendo la riferibilità del credito maturato dal Nicotera nei
confronti del Pulice ad una pregressa cessione di stupefacente.
I giudici di appello, senza incorrere nel pure denunciato vizio di
manifesta illogicità, colgono la dimensione allusivo-convenzionale del
linguaggio utilizzato là dove essi apprezzano la riferibilità al commercio dello
stupefacente del termine ‘vino’, che compare una sola volta nel corso della
conversazione intercettata, debitamente concludendo sulla incapacità di un
siffatto solitario utilizzo di evocare, validamente, un ambito di interesse
commerciale dei dialoganti.
Va sul punto richiamata la costante giurisprudenza di legittimità per la
quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche
quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento
del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione
risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (ex multis:
Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724; Sez. U, n. 22471 del
26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Il presupposto termine degli interessi del Pulice nel settore degli
stupefacenti ed i rapporti di questi con il Nicotera restano debitamente
25

processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di

definiti per una congruente lettura dei contenuti di intercettazioni (quella del
9 giugno 2012, sul sequestro di marijuana in possesso di tale Vesci Felice, e
quella del 26 aprile 2013 a cui partecipa il Nicotera) combinata con gli esiti
di un servizio di osservazione di p.g. condotto per utilizzo di GPS (p. 30),
per un argomentare che, lineare e congruo, non si espone a censura in sede
di legittimità.
7.1.1. Sul tema del ribaltamento in appello dell’esito assolutorio di
primo grado (capi 9, 12, 15 e 20 della rubrica per i quali è intervenuta

Il giudice di appello che si trovi a riformare totalmente la decisione di
primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo
ragionamento probatorio, confutando in modo specifico i più rilevanti
argomenti della motivazione della prima sentenza, non potendo limitarsi ad
imporre, per una sua ritenuta preferibilità, la propria valutazione del
compendio probatorio su quella coltivata nel provvedimento impugnato
(Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907).
Fermo tale principio, in caso di riforma della decisione di assoluzione
pronunciata in primo grado, l’onere della cd. motivazione rafforzata si
allenta sino a divenire del tutto recessivo ove il provvedimento assolutorio
abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo.
Viene meno infatti in tale ipotesi la concreta possibilità di confutare
argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il
giudizio d’appello l’unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del
24/01/2017, Caterino, Rv. 269595).
In applicazione della indicata regola, a fronte di una sentenza di
assoluzione del Tribunale di Lamezia Terme motivata per un mero assertivo
richiamo al cd. giudicato cautelare, formatosi sugli accertamenti negativi
condotti in sede di incidente cautelare per provvedimenti mai impugnati dal
P.m., la Corte territoriale ha correttamente assolto all’onere di motivazione
componendo il tema di prova sviluppando le linee portati del proprio
ragionamento.
Queste ultime, chiamate a confrontarsi con il solo dato probatorio in
atti e non con la sentenza di primo grado, sul punto ermetica e silente, non
si espongono a censura in sede di legittimità per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità, denunciando piuttosto, ed invece, del
proposto motivo una sua inconcludenza nella eccentricità del modello di
motivazione dedotto come violato.
7.1.2. Quanto alla condotta di cui al capo 9 della rubrica, per la quale
viene in considerazione la conversazione che si svolge tra i germani Parisi
26

condanna solo in appello) si richiamano i principi di cui al par. 3.

alla presenza del Nicotera ed in cui Francesco invita Giuseppe, su
sollecitazione del Nicotera, che quindi interviene ed è presente, di prendere
in cantina quanto viene ad essere qualificato ‘la sostanza imbustata ed altro
di Pasquale’, la Corte territoriale porta a riscontro che la sostanza da
recuperarsi dalla cantina dei Parisi sia droga attraverso un attento esame
della cronologia dei contatti telefonici e, segnatamente, per una
conversazione, successiva a quella intervenuta tra i Parisi, che registra il
contatto del Nicotera con un suo cliente al fine di proporgli l’acquisto della

La relazione con i fatti di cui al capo 12 della rubrica, contestata in
ricorso come portatrice di un operato improprio parallelismo tra situazioni
tra loro diverse, in alcun modo si espone a critica per vizio di motivazione.
La Corte di appello registra nel nuovo episodio — nel quale il Nicotera
chiede a Parisi Francesco di recarsi presso la sua abitazione, e/o meglio
magazzino, «per togliere quella cosa che abbiamo imbustato …. quella cosa
che abbiamo messo sotto vuoto da me», previa manifestazione del timore di
aver subito un tentativo di installazione, nella propria autovettura, di una
microspia — il riproporsi dei modelli di condotta già positivamente verificati
nel precedente scrutinato episodio.
Perspicua è allora la motivazione impugnata nella parte in cui la Corte
territoriale apprezza le conversazioni di cui agli episodi contestati ai capi n. 9
e n. 12 come espressive, nel loro complesso, di una «consapevole
condivisione dei luoghi di occultamento tra Parisi Francesco e il cognato
Nicotera Pasquale, i quali all’occorrenza si coadiuvano nel prelevare e
spostare gli involucri» (p. 13), nell’apprezzata riferibilità di quanto occultato
a marijuana in forza del conclusivo riferimento, contenuto negli scrutinati
dialoghi, ad un’attività degli imputati consistente nel confezionamento sottovuoto e nel presidiato occultamento di un qualcosa che viene ad essere
immediatamente spostato quando il Nicotera si accorge di essere oggetto di
attenzioni investigative.
L’argomento, ben articolato e di rilievo, resta pertanto fermo a dispetto
della critica svolta.
7.1.3. Medesime valutazioni sostengono il giudizio di non fondatezza
delle questioni poste in ordine a scrutinio della prova e modello motivatorio
adottato quanto al giudizio di penale responsabilità formulato per i fatti
contestati al capo 12 della rubrica, fermi i principi ivi espressi in punto di
qualificazione delle condotte ascritte nei termini di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 cit. (p. 13).

27

sostanza stupefacente (p. 13 sentenza).

7.1.4. L’affermazione di penale responsabilità per l’operazione del 21
gennaio 2013 di cui al capo n. 15 della rubrica è sostenuta da motivazione
coerente, puntuale e logica per una debita devalutazione della circostanza,
invece enfatizzata in ricorso, che nell’occasione in cui ebbe a maturare
l’episodio la p.g. non rinvenne droga nella valigia che portava con sé, in
macchina, Carbone Sebastiano, corriere e fornitore della partita ammalorata
e quindi da questi ripresa in consegna, per la contestata operazione,
dall’abitazione dei Parisí.

in alcun modo si espone a censura in questa sede, le modalità di
occultamento della sostanza per disamina del successivo episodio del 18
febbraio, in cui viene invece rinvenuto dalla p.g. mezzo chilo di marijuana, e
dalla relativa ambientale intercettata, i cui dialoghi, debitamente valorizzati,
nella motivazione impugnata, registrano l’identità delle modalità del
trasporto rispetto al precedente occorso: all’interno del vano della ruota di
scorta della vettura e con utilizzo da parte del corriere di una valigia vuota
come diversivo, in caso di controlli (p. 16), dando conto in modo ineccepibile
dell’infruttuoso esito investigativo del precedente episodio.
7.1.5. La motivazione risponde a coerenza e logicità là dove conclude
per la penale responsabilità dell’imputato quanto alla condotta contestata al
capo 20 della rubrica.
La Corte territoriale dà conto dello svolgimento dell’episodio
richiamando una intercettazione tra soggetti terzi, tali Pane Matteo e
Pensabene Giammarco, eseguita in altro procedimento, i cui contenuti per
univoca e convergente lettura, consentono ai giudici di appello di devalutare
debitamente la circostanza che nell’occasione non venne rinvenuta sostanza
stupefacente nella vettura dei corrieri Cimino e Colosimo, registrandosi dagli
operanti il solo nervoso atteggiamento dei cani antidroga.
L’episodio rinviene spiegazione per l’indicata fonte intercettativa che
analiticamente riportata e compiutamente scrutinata riceve sostegno, nei
suoi contenuti, per un operato riscontro delle circostanze ivi riferite con gli
oggettivi elementi, descrittivi delle modalità secondo le quali venne condotta
l’operazione di p.g. che si concluse con il mancato sequestro del carico
perché non rinvenuto.
In materia di intercettazioni captate fra terzi dalle quali emergano
elementi di accusa nei confronti dell’indagato, vale il principio che le stesse
possono costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza
necessità di corroborazione ai sensi dell’art. 192 comma 3, cod. proc. pen.,
fatto salvo l’obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni
28

La sentenza dà conto dell’evidenza ricostruendo, con ragionamento che

intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, n. 48286 del
12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,
Sebbar, Rv. 263714), con un alleggerimento dell’onere motivatorio che
riscontra quello di prova, nella non consapevolezza del soggetto intercettato
e quindi nel carattere libero e spontaneo delle sue dichiarazioni (Sez. 6, n.
25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259673).
7.2. La contestazione portata in ricorso, in ordine all’intervenuta
qualificazione della condotta, per gli episodi di cui ai capi, 9, 12, 15 e 20, nei

cui al successivo comma 5, nella natura meramente intercettiva della prova,
e quindi nelle limitazioni dalla stessa sofferta in quanto non seguita da
provvedimenti di sequestro e da indagini sul grado di purezza della
sostanza, resta superata in ragione di valutazioni del giudice di appello che,
coerenti e logiche, si sottraggono a censura in sede di legittimità.
La Corte territoriale per una valutazione unitaria del fatto sottrae
fondatezza al motivo proposto sul punto, in corretta applicazione del
principio per il quale, ogni accertamento condotto dal giudice del merito al
fine di scrutinare la sussistenza della fattispecie di lieve entità deve
correttamente spingersi a ricomprendere tutti gli indicatori della fattispecie
enunciati nella norma, al fine di dare conto di una significativa potenziale
lesività della condotta e quindi di un elevato pericolo di diffusività della
sostanza non conciliabile con la minore offensività (Sez. 3, n. 6871 del
08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149; Sez. 6, n. 57519 del
29/11/2017, Siccardi; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti,
Rv. 271959).
Il giudizio di esclusione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73 1 comma 5,
d.P.R. n. 309 cit. costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva
competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere
sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione.
La Corte territoriale in ragione di una più ampia valutazione del fatto,
integrata da apprezzamenti sulle modalità dell’azione, si esprime in modo
coerente, senza esporsi a censura di legittimità, nel senso della
incompatibilità per i contestati episodi del dato ponderale con il fatto lieve.
Nell’articolato giudizio la Corte di appello convergono: l’apprezzamento
del riferimento dei soggetti intercettati ad «intere buste» di stupefacente,
inteso come integrativo di quantitativi non irrisori (p. 13, per i capi 9 e 12);
la valorizzazione quanto alla merce restituita al fornitore, perché
ammalorata, della sua primitiva destinazione a spacciatori al minuto su
29

termini di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 cit. anziché in quelli di

piazza (p. 16, per il capo 15); la perspicua evidenza attribuita, in
applicazione a regola di comune esperienza, alla circostanza che un
quantitativo modesto di sostanza non sia nella normalità delle cose
destinato ad essere oggetto di una spedizione di approvvigionamento (p. 23
per il capo 20); la segnalata consistenza della quantità di sostanza che pari
a mezzo chilogrammo di sostanza sostiene l’espresso giudizio di
incompatibilità con la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309
del 1990 (p. 30, per il capo 38).
L’elemento ponderale resta pertanto qualificato per un processo di

inferenza logica che nel condotto apprezzamento del fatto nella sua
complessità muove da dati di comune esperienza, per un giudizio che lascia
soddisfatto il principio dell’unitaria stima dei concorrenti indicatori di legge e
che resta inefficacemente contrastato in ricorso nella denunciata mera
insufficienza del linguaggio intercettato a dare quantificazione della
sostanza.
7.3. Nell’ordine delle questioni ancora da esaminare, va anticipata la
valutazione del quarto motivo di ricorso sull’intervenuta applicazione della
recidiva semplice ex art. 99, primo comma, cod. pen.
Il motivo è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha
assolto all’obbligo di motivazione richiamando correttamente i precedenti
che, segnalati per tipologia ed entità della pena inflitta, sono stati ritenuti
espressivi della particolare propensione a delinquere dell’imputato e della
meritevolezza dell’inasprimento della pena, con ragionamento che non soffre
delle mancanze dedotte in ricorso e che si denuncia esso stesso generico,
risolvendosi in una sollecitata più diffusa motivazione a sostegno della
discrezionalità esercitata dai giudici di merito.
7.4. E’ fondato il terzo motivo di ricorso con cui si denuncia
l’illegittimità del trattamento sanzionatorio irrogato quanto alla fissazione
della pena-base e degli aumenti in continuazione.
Il giudizio sulla quantificazione della pena, articolato per i momenti
della pena-base — nella specie fissata in appello in tre anni di reclusione ed
euro quattro mila di multa — per il reato più grave di cui al capo 38, e,
quindi, all’esito degli apportati aumenti in continuazione per i capi 7, 9, 12,
15, 20, nella complessiva misura di cinque anni ed euro 9.000,00 di multa,
per le ritenute fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990,
non è sorretta da motivazione alcuna sì da giustificare del potere
discrezionale, proprio del giudice del merito, l’esercizio.
7.4.1. In difetto di ogni motivazione sulla quantificazione della pena,
per i momenti del giudizio destinati a definire la pena-base e gli aumenti in
,

30

continuazione, non può trovare applicazione il principio per il quale, in tema
di determinazione della pena nel reato continuato, è congruamente motivata
la sentenza che dopo aver sostenuto la fissata misura della pena-base con
riferimento ai parametri di legge, e quindi alla modalità dei fatti ed ai
precedenti penali specifici dell’imputato, non motivi poi in modo puntuale
sugli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le
ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena-base (tra le altre:
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261424; Sez. 5, n. 29847 del
30/04/2015, Del Gaudio; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, Portulesi, dep.

2017, Rv. 271787).
7.4.2. In materia di determinazione della pena, il meccanismo per
relationem per il quale carenze giustificative degli aumenti in continuazione
sono colmate dalla motivazione resa sulla quantificazione della pena-base
non è destinato a valere là dove il giudice del merito non abbia su
quest’ultimo punto motivato.
L’irrogazione di una pena-base pari o superiore al medio edittale
richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi
elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della
funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095
del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).
7.4.3. Né l’asserita rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio
da parte del giudice d’appello esonera quest’ultimo dall’onere motivatorio
indicato viepiù quando la determinazione della pena-base avvenga in misura
che non si discosti, in modo apprezzabile, da quella fissata in primo grado o
quando persino, e contraddittoriamente rispetto ai fini dichiarati, essa risulti
pari alla precedente.
La Corte di appello ha invero individuato la pena-base per l’episodio più
grave di cui al capo 38, in tre anni di reclusione e quattro mila euro di multa
(p. 37), e quindi in una misura che risulta essere pari a quella indicata dal
giudice di primo grado (p. 119), non giustificando in tal modo, la Corte
territoriale, nella sortita impermeabilità sull’effetto, il pure espresso giudizio
di ‘eccessività’ del trattamento sanzionatorio di primo grado.
Il trattamento quindi applicato in appello, si espone fondatamente a
critica, come dedotto, per una giustificazione sostenuta,
contraddittoriamente, da un intento solo espresso, ma obiettivamente
mancante, e per l’entità della misura applicata, non prossima al minimo
edittale.
Tanto più infatti la pena irrogata si discosti dal minimo edittale quanto
più il giudice del merito è tenuto puntualmente a motivare, non restando
31

i

mitigato il relativo onere dall’utilizzo di espressioni come “pena congrua”,
“pena equa” e “congruo aumento” ovvero per richiamo alla gravità del reato
o alla personalità del reo (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
241189).
7.4.4. Sul punto quindi la sentenza impugnata va annullata perché,
fermo il giudizio di penale responsabilità sui capi, la Corte di appello di
Catanzaro provveda a rideterminare la pena, fissando quella base nei
termini di una effettiva rivisitazione in melius della pena applicata in primo

applicata, per un giudizio destinato a sostenere altresì gli ulteriori aumenti in
continuazione.

8. I motivi di ricorso proposti dagli imputati Parisi Francesco e Parisi
Giuseppe per i profili sulla motivazione, l’eccezione pregiudiziale di
incompetenza per territorio, la violazione della regola di giudizio dell’oltre
ogni ragionevole dubbio, nel dedotto contrasto con il giudicato negativo
cautelare formatosi sui capi per i quali è intervenuta condanna solo in
appello (9, 12 e 15 per Parisi Francesco; 9 e 15 per Parisi Giuseppe), per le
linee generali e portanti degli svolti rilievi critici, sono infondati per le ragioni
indicate sub par. nn. 2, 3 e 4 e su quelle ragioni vanno pertanto rigettati.
8.1. Gli ulteriori motivi e profili di impugnativa, ancora comuni alle
posizioni dei due imputati e relativi all’accertamento della penale
responsabilità per dedotto malgoverno della prova, in ordine:
a) alle condotte contestate al capo 19, relativamente a Parisi Francesco,
ed ai capi 19, 52 e 53, quanto a Parisi Giuseppe, su cui è intervenuta in
appello conferma della condanna di primo grado;
b) alle condotte contestate ai capi 9, 12 e 15 che della prima sentenza
segnano, per il conseguito epilogo in appello, il ribaltamento;
sono infondati per contenuti destinati a spingersi fino alla
inammissibilità del proposto mezzo.
8.2. Il contratto illecito di cessione di sostanza stupefacente non
richiede per la sua consumazione la consegna della droga non trattandosi di
negozio reale, ma consensuale e come tale destinato a perfezionarsi con il
mero scambio delle volontà ove dell’oggetto risultino definiti qualità,
quantità e prezzo della sostanza, realizzando la traditi° la diversa condotta
di detenzione (Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv.
251736; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284).
L’accordo illecito finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente resta
integrato anche dall’osservanza di condotte concludenti che, destinate a
32

grado, provvedendo poi a graduare la motivazione in ragione della misura

manifestare dei partecipi la volontà di dare attuazione al programma
negoziale, sono come tali rilevanti anche ai fini di prova ove univocamente
composte dal giudice di merito con ragionamento che sfugga a censura in
sede di legittimità.
In applicazione degli indicati principi, nello scrutinare l’episodio di cui al
capo 19), la Corte di appello di Catanzaro attraverso i segnalati momenti
dell’incontro, monitorato dalla p.g., tra i Parisi ed il fornitore, Carbone
Sebastiano, presso il centro commerciale di Gioia Tauro, dei successivi

Il buon esito, dell’arresto del Carbone, rinvenuto con lo stupefacente
sull’autovettura a Lamezia Terme, in zona non lontana dall’abitazione dei
Parisi, e quindi dell’ulteriore contatto telefonico intercorso nella medesima
giornata tra i germani Parisi sull’epilogo dell’operazione, congruamente
compone per la rappresentata progressione degli eventi, una univoca
concordante gravità indiziaria che degli accordi sostiene l’intervenuta
conclusione.
Nella valorizzazione del diacronico svolgimento degli eventi resta
assorbita in punto di concludente logica ogni deduzione difensiva sulla
mancanza di contatti telefonici tra il Carbone e Parisi Francesco ed esclusa
ogni contraddittorietà tra l’importanza attribuita nell’impugnata sentenza
all’incontro presso il centro commerciale, al fine di ritenere integrata la
cessione della sostanza stupefacente e l’apprezzata irrilevanza del
medesimo evento al fine di radicare la competenza per territorio per regole
principali e suppletive (ex artt. 8 e 9 cod. proc. pen.).
Vero è infatti che il contatto in Gioia Tauro acquisisce rilievo nella
scrutinata fattispecie di cessione combinandosi con gli esiti delle successive
registrate condotte ricomposte in sentenza, nel loro complesso, come
indicatori fattuali del concluso accordo.
8.2. Quanto al giudizio di penale responsabilità per la prima volta
espresso in grado di appello in ordine ai capi 9, 12 e 15 la motivazione
impugnata non risulta efficacemente contrastata dai motivi di ricorso che
della prima non evidenziano carenze, manifeste illogicità e contraddittorietà
della motivazione.
Le conversazioni del 15 novembre e del 5 dicembre 2012, poste in
relazione tra loro sì da sostenere in sentenza, per gli episodi di cui ai nn. 9 e
12 della rubrica, il conclusivo giudizio di una consapevole condivisione dei
luoghi di occultamento dello stupefacente tra Parisi Francesco e Nicotera
Pasquale, con fattiva partecipazione di Parisi Giuseppe, chiamato a prelevare

33

contatti telefonici intervenuti tra i germani al fine di riscontrare del trasporto

la sostanza, non sono utilmente contrastate per il denunciato travisamento
dei loro contenuti.
Si tratta invero di un vizio della prova che viene inammissibilmente
descritto in ricorso non come introduzione in motivazione di una
informazione rilevante che non esiste nel processo, secondo la
classificazione del travisamento della prova operata dalla giurisprudenza di
legittimità (tra le altre: Sez. 2, n. 47035 dei 03/10/2013, Giugliano, Rv.
257499), ma come mera censura sul carattere generico della prima.

rubrica muove da un ordinato scrutinio dei contenuti delle telefonate
intercorse, anche, tra il Nicotera, nella veste di intermediario, ed i Parisi.
La Corte di merito per una pulita e serrata ricostruzione degli
avvenimenti — anche a mezzo di congrua decrittazione del linguaggio, in cui
l’uso del termine ‘ruota’ viene inteso in sentenza ad indicare la fornitura
della sostanza — che vede dopo una prima consegna dello stupefacente
l’organizzazione del carico per la sua restituzione al fornitore in quanto
ammalorata, non viene attinta da rilevante critica dall’invocato, in ricorso.
Il carattere confusionario dei contatti che precedettero e si
accompagnarono alla descritta condotta non valgono invero ad individuare il
dedotto malgoverno della prova o a segnalare una corretta esigenza di
riscontro della prova esito di intercettazione.
L’indole spontanea delle dichiarazioni intercettate scioglie le stesse dalla
confermabilità in esterno e quindi dalla regola, valida invece per la fonte
dichiarativa pura, di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e quanto
in via residuale è destinato a venire in rilievo e solo il costrutto logico
osservato dal giudice del merito che non deve incorrere in carenza,
contraddittorietà o manifesta illogicità.
La motivazione della Corte territoriale, compiuta e coerente nelle
raggiunte conclusioni, regge pienamente alla critica portata.
La univoca descrizione, per il momento esecutivo, di una operazione di
cessione contenuta in sentenza rende manifestamente infondata la censura
svolta sulla mancanza del rilievo penale delle condotte che si vorrebbero
espressione di una mera offerta di sostanza stupefacente non suggellata da
accordo, in difetto di determinazione dell’oggetto della trattativa.
L’aspetto dinamico funzionale dell’operazione — che si colloca ben oltre
il preliminare consenso — espresso per le prove debitamente scrutinate
dalla Corte di appello, assorbe pienamente la censura svolta che risulta
come tale aspecifica.

34

Il giudizio di responsabilità quanto all’episodio descritto al capo 15 della

8.3. E’ manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso di Parisi
Giuseppe, con cui si denuncia la nullità, per violazione dell’art. 604 cod.
proc. pen., della sentenza di appello che, rilevato il difetto assoluto di
motivazione della condanna di primo grado per i capi 52 e 53 della rubrica,
avrebbe dovuto restituire gli atti al primo giudice.
Secondo costante orientamento di legittimità, in caso di difetto di
motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non
può dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve decidere, sanando

sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio
espressamente e tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen. (Sez.
2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070).
Il giudice di secondo grado può ben provvedere, in forza dei poteri di
piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la
motivazione mancante (Sez. 3, n. 25041 del 18/05/2016, Seratoní, sub par.
4.1.).
L’ulteriore profilo dell’articolato motivo con cui si fa questione sulla
illegittimità di una condanna intervenuta per la detenzione di marijuana
contestata al capo n. 52 sul solo dato ponderale di tre chili e mezzo ed in
mancanza di ogni riferimento al principio attivo, è inammissibile in ogni caso
perché generico.
Il ricorrente riporta arresti della Corte di cassazione sul rilievo rivestito
dal principio attivo della sostanza stupefacente per accertare di questa un
reale effetto drogante e, quindi, la configurabilità dei reati in materia dì
stupefacenti o comunque la riconducibilità della condotta all’ipotesi di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per poi denunciare, quanto
all’imputato, un mancato esito assolutorio.
Il motivo non dialoga quindi con il contenuto della sentenza impugnata
che ritaglia il giudizio di penale responsabilità su quantità non modeste di
stupefacente — pari a tre chili e cinquecento grammi di marijuana — e su
dichiarazioni auto-accusatorie rese da Parisi Giuseppe in sede di convalida di
arresto.
8.4. Per le posizioni dei germani Parisi Francesco e Parisi Giuseppe resta
fermo quanto già rilevato nella disamina del ricorso del Nicotera, in punto di
qualificazione delle condotte nei termini di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R.
n. 309 del 1990 anziché della fattispecie di cui al successivo comma 5, per
una valutazione del fatto, condiviso da tutti gli imputati, che risponde a
criteri di complessiva ed univoca convergenza.

35

della prima i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della

8.5. In ordine ai motivi sul trattamento sanzionatorio applicato per
fissazione di una pena-base, che si discosta dal minimo in misura tale da
richiedere puntuale motivazione, valgano tutte le valutazioni già espresse
per la posizione Nicotera e quindi il giudizio di non soddisfazione dell’onere
motivatorio per il mero generale richiamo all’intento migliorativo del
trattamento irrogato in primo grado e dei conseguenti aumenti in
continuazione, con conseguente annullamento in parte qua dell’impugnata
sentenza.

9. Venendo alla posizione di Pulice Salvatore, per il profilo del motivo di
ricorso proposto dalla difesa sulla nullità della motivazione per apparenza ex
art. 125 cod. proc. pen., si richiama quanto supra, quanto indicato ai
paragrafi nn. 2, 3 e 4 e, per siffatte ragioni, il motivo va sul punto rigettato.
9.1. Nel resto, la contestata qualificazione della condotta di cui al capo
50, che operata ai sensi degli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967 avrebbe
invece dovuto ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 435 cod. pen.,
introduce questione manifestamente infondata.
Il reato di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti di cui all’art.
435 cod. pen. si perfeziona con la detenzione dell’esplosivo qualificata dal
dolo specifico integrato dal fine di attentare alla pubblica incolumità (Sez. 1,
n. 831 del 13/05/1968, Savi, Rv. 109180).
Le fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 895 del 1967, e
successive modificazioni, in tema di esplosivi sono caratterizzate dal
possibile effetto micidiale, nel senso che ricomprendono quelle condotte che
hanno per oggetto gli esplosivi o miscugli di sostanze atti a provocare – per
quantità o qualità, composizione o confezionamento – una esplosione, ossia
una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto
micidiale e distruttivo, equiparabile alle conseguenze cagionate dall’impiego
di armi da guerra (Sez. 1, n. 2920 del 18/06/1993, Monaco, Rv. 194758).
Ciò posto, resta estranea alla struttura di siffatti reati, il dolo di lesione
della pubblica incolumità proprio, invece, della fattispecie di cui all’art. 435
cod. pen.
E’ pertanto manifestamente infondato il motivo di ricorso per
cassazione che a fronte di una ritenuta qualificazione, nella sentenza
impugnata, del fatto nei termini di cui agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967
faccia valere la corretta applicazione dell’art. 453 cod. pen. senza farsi
carico di dedurre, nella differente struttura dei reati, sull’intenzione
dell’agente di attentare alla pubblica incolumità, argomentando unicamente
sul carattere ‘micidiale’ dell’esplosivo.
(
36

9.2. Il motivo sul capo 33) è inammissibile per aspecificità,
denunciandosi per lo stesso la violazione della regola di giudizio dell”oltre
ogni ragionevole dubbio’ (art. 533 cod. proc. pen.), per un dedotto
ribaltamento in appello della definizione assolutoria di primo grado agli atti
non sussistente.
Depongono in tal senso, nell’accertamento del dato processuale
rimesso al giudizio di questa Corte, i convergenti contenuti delle sentenze di
primo e secondo grado e dello stesso atto di appello proposto dalla difesa

La Corte di appello richiama le pp. 81 e 85 della sentenza di primo
grado, affermando che per i «capi 32, 33 e 34, la prova è stata
correttamente desunta dalle conversazioni dell’i e del 23 aprile 2013» (p.
28), e la lettura dei contenuti della sentenza di primo grado, per le
intercettazioni i cui contenuti sono riportati alle pagine da 81 ad 83, ne
conferma la natura condannatoria.
Segnatamente nello scrutinio del capo 33, il Tribunale di Lamezia
Terme riporta l’intercettazione della conversazione ambientale del Pulice con
tale “Ci”, del 23 aprile 2013, progr. 1372, contestualizzandola per una
tecnica che pienamente riproduce quella già osservata nella valutazione di
altri capi di imputazione definiti da giudizio di condanna.
L’ «ambiguità interpretativa delle intercettazioni» fatta valere nell’atto
appello dalla difesa del Pulice in ordine all’indicato capo, come riportato in
sentenza dalla Corte territoriale (p. 28), che su siffatta premessa qualifica
come «generico» il motivo dell’appello dell’imputato, presuppone che sul
primo sia intervenuta condanna in primo grado, in ragione delle
intercettazioni contestate.
Per l’indicata ricostruzione del dato processuale pertanto non si assiste,
nel passaggio tra il primo ed il secondo grado di giudizio, ad un ribaltamento
in appello di un pregresso esito assolutorio; né che su siffatti contenuti
decisori è capace di incidere, diversamente orientando l’interprete, la
locuzione «ulteriore reato», pure utilizzata nell’impugnata sentenza,
definendosi per quest’ultima un mero eccentrico uso del termine.
La censura con cui si denuncia in ricorso la mancanza di una
motivazione rafforzata nella decisione di condanna in appello è, come tale,
incapace di condurre a concludente critica della motivazione impugnata e va
pertanto rigettata.
Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato, con condanna di Pulice
Salvatore al pagamento delle spese processuali.

37

del Pulice, come riportato nella sentenza impugnata.

10. Quanto alla posizione di Pulicicchio Salvatore è fondato il motivo di
ricorso con il quale si fa valere la debolezza probatoria di conversazioni,
intercettate, intervenute tra il coimputato Pulice Salvatore e terzi, a fondare
il giudizio di penale responsabilità, per tutti i capi ritenuti (33, 42, 43, 44 e
45, p. 37 sentenza d’appello).
Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali
emergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonte
diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi

valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di
linearità logica, per un’attenta interpretazione e valutazione dei loro
contenuti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; Sez. 5, n.
48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).
Gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate a cui non abbia
partecipato l’imputato possono infatti costituire fonte autosufficiente di
prova, soggetta al libero convincimento del giudice ragionevolmente
motivato, ove i primi siano gravi, precisi e concordanti, nei termini di cui
all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Siffatti estremi restano integrati: dalla chiarezza e ricchezza dei
contenuti della conversazione; dall’indubbio riferimento degli interlocutori
alla persona dell’imputato; dalla posizione rivestita dagli interlocutori
rispetto ai fatti narrati e dalla ragionevole conoscenza che i primi ne
abbiano, con esclusione di ogni intento non serio e di ragioni che facciano
ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro (Sez. 6, n. 8211 del
11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016,
Modica, Rv. 268042).
Non essendosi la Corte di appello attenuta agli indicati principi, la
sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di
Catanzaro, altra sezione, che provvederà, in adesione alle riportate regole di
giudizio, a rivalutare l’intero quadro indiziario a carico del prevenuto per le
imputazioni a lui contestate.

11. Sulla posizione dell’imputato Quiroga Eduardo Gustavo.
11.1. E’ infondato il primo motivo di ricorso con il quale si fa valere la
violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere, in
contrasto con il disposto di cui all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
l’ammissibilità dell’impugnazione in appello del P.m.
L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto
di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e
38

dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l’obbligo del giudice di

argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla
specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento
impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.
268822).
Dal principio di correlazione dei motivi di appello con la sentenza
impugnata discende l’esigenza di una specificità estrinseca dei primi,

secondo un dialogante parallelismo tra motivazione della sentenza e motivo
della impugnazione, che ormai si registra per le novellate disposizioni di cui
agli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., nell’osservanza di un «onere di
specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli
punti della decisione, che risulta direttamente proporzionale alla specificità
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti» (Sez. U, n. 8825
cit., in motivazione, par. 7.4. ultimo periodo).
In sostanziale applicazione dell’indicato principio, la Corte di appello di
Catanzaro ha ineccepibilmente posto in rilievo la mancanza nella sentenza di
primo grado di una sia pur sintetica motivazione sui capi di imputazione per
i quali era intervenuta assoluzione e, congruamente rappresentando la
traduzione della motivazione impugnata in un mero e cumulativo rinvio al
giudicato cautelare negativo, ha correttamente concluso per la necessità di
un meno stringente assolvimento dell’onere giustificativo, nell’intervenuta
specifica illustrazione contenuta nell’atto di impugnazione degli elementi
diretti a fondare un giudizio di penale responsabilità.
Il motivo va quindi rigettato.
11.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso non fondato per
contenuti che toccano, anche, il profilo della sua stessa ammissibilità.
11.2.1. Non è infatti pertinente il richiamo operato in ricorso alla
giurisprudenza convenzionale che vuole che il giudice di appello, il quale
intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione di primo grado,
rinnovi l’istruttoria dibattimentale, provvedendo, nel contraddittorio tra le
parti, a risentire i testimoni: la natura della prova, integrata dagli esiti delle
disposte intercettazioni, esclude infatti la configurabilità stessa della dedotta
violazione.
11.2.2. La deduzione è comunque generica là dove in essa si richiama
la necessità di implementare la prova nel caso di ribaltamento del giudizio
assolutorio di primo grado e, ancora, non specifica ove non si confronta con
39

destinata ad una critica mirata e puntuale della decisione impugnata

la puntuale e perspicua motivazione della Corte di appello che, componendo
organicamente e con puntualità gli esiti istruttori, per un giudizio di
convergente affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine
all’episodio ascrittogli in rubrica al capo 20, pone in stringente correlazione
la condotta attribuita con una successiva conversazione intercettata tra terzi
e debitamente valorizzata, nei suoi contenuti, per dare conto di quanto
effettivamente accaduto nel corso del trasposto di sostanza stupefacente,
contestato al capo 20.

primo grado della circostanza del mero «innervosirsi dei cani antidroga» nel
corso del controllo della vettura con cui i corrieri Cimino e Colosimo avevano
trasportato la sostanza, viene relegato, dai giudici di appello, con
valutazione la cui logica si sottrae a censura nel giudizio di legittimità, ad
elemento di positivo sostegno di un percorso motivatorio diversamente
ricostruito e per il quale si apprende che la sostanza, inizialmente pure
presente nell’autovettura, venne dai corrieri abbandonata per poi essere
recuperata successivamente al controllo della p.g. (su cui amplius supra sub
7.1.5., posizione Nicotera).
Valga

nel

resto quanto

precisato

supra al

par.

7.1.1.,

sull’alleggerimento dell’onere motivatorio del giudice di appello ove il
provvedimento assolutorio impugnato abbia un contenuto motivazionale
generico ed assertivo rispetto al quale si indebolisce la stessa concreta
possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo
giudice, essendo, invece, il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato
(Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595).

12. In ordine alla posizione di Santoro Filippo per i profili del motivo di
ricorso relativi alla nullità della motivazione per apparenza ex art. 125 cod.
proc. pen., si richiama quanto supra sul tema indicato ai paragrafi nn. 2, 3 e
4 e per le ragioni ivi indicate il motivo va sul punto rigettato.
12.1. Gli aspetti del proposto motivo che più direttamente toccano il
giudizio di penale responsabilità dell’imputato sono poi inammissibili perché
reiterativi di critica che ha già trovato in appello corretta e congrua risposta,
cogliendosi così nelle introdotte censure una apparenza della funzione loro
tipica che è quella di portare una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
12.2. Tali sono le questioni sulla cd. piazza di spaccio ricostruita in
sentenza in ragione di una debita ricostruzione dei contenuti della
conversazione intercettata a cui partecipa lo stesso Santoro e sul cd.
40

L’inconcludenza probatoria registrata nella sentenza assolutoria di

consumo di gruppo, correttamente escluso nella sua configurabilità per
l’apprezzato difetto di prova sulla certezza, sin dall’origine, dell’identità dei
componenti il gruppo e della loro condivisa volontà di procurarsi la sostanza
destinata al paritario consumo personale, per una partecipazione anche
finanziaria all’acquisto (Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv.
259285; Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258).

13. Infine, quanto alle determinazioni adottate in ordine al trattamento

Santoro Filippo se ne impone in via estensiva e d’ufficio l’annullamento in
ragione di una motivazione che per tutti gli imputati si apprezza affetta da
assoluta carenza di motivazione, nell’identità del percorso osservato dalla
Corte di appello rispetto a quello proprio dei coimputati Nicotera Pasquale,
Parisi Francesco e Parisi Giuseppe.

14. Conclusivamente.
Va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di
primo grado nei confronti di Strangis Emanuele ed ordinata la trasmissione
degli atti per il giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, giudice competente.
Va annullata la sentenza impugnata nei confronti di Pulicicchio Giuseppe
e va disposto il rinvio per il giudizio nei suoi confronti ad altra sezione della
Corte di appello di Catanzaro.
Va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla pena nei
confronti di Nicotera Pasquale, Parisi Francesco, Parisi Giuseppe, Quiroga
Edoardo Gustavo, Greco Cristian e Santoro Filippo con rinvio per la
determinazione della pena su tali capi ad altra sezione della Corte di appello
di Catanzaro.
Il ricorso di Pulice Salvatore va rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Va dichiarata, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della
sentenza con riferimento all’accertamento della responsabilità di Nicotera
Pasquale, Parisi Francesco, Parisi Giuseppe, Quiroga Edoardo Gustavo,
Greco Cristian, Santoro Filippo.

41

sanzionatorio applicato a Quiroga Edoardo Gustavo, Greco Cristian e

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo
grado nei confronti di Strangis Emanuele ed ordina la trasmissione degli atti
per il giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, giudice competente.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pulicicchio Giuseppe e
rinvia per il giudizio nei suoi confronti ad altra sezione della Corte di appello
di Catanzaro.

Nicotera Pasquale, Parisi Francesco, Parisi Giuseppe, Quiroga Edoardo
Gustavo, Greco Cristian e Santoro Filippo e rinvia per la determinazione
della pena su tali capi ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro.
Rigetta il ricorso nei confronti di Pulice Salvatore, che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Dichiara, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilita’ della
sentenza con riferimento all’accertamento della responsabilita’ di Nicotera
Pasquale, Parisi Francesco, Parisi Giuseppe, Quiroga Edoardo Gustavo,
Greco Cristian, Santoro Filippo.

Così deciso il 08/02/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il Pre ‘dente
Giorgio

elbo

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena nei confronti di

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