Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18828 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18828 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CATINELLA MARIA N. IL 06/01/1946
avverso la sentenza n. 435/2009 GIUDICE DI PACE di PALERMO, del
07/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. et. I
che ha concluso per j?

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, la parte civile, l’Avv
Uffi.tøer
Uditi difensor Avv.

Q”, F.

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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 7-3-2012 il Giudice di Pace di Palermo riconosceva Maria CATINELLA
colpevole del reato di diffamazione in danno di Rosa Calcinella, per aver affermato,
parlando con Armando Spanò e Francesco Varrica, che la seconda era un’avventuriera,
che intratteneva relazioni con uomini ricchi i quali le avevano donato appartamenti e
macchine.

ultime acquisite agli atti ex art. 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta irreperibilità del
medesimo: quadro ritenuto sufficiente nonostante il teste Varrica non avesse
confermato in dibattimento le precedenti dichiarazioni affermando di non ricordare e di
aver avuto una lunga malattia.
3. Ricorre l’imputata tramite il difensore con tre motivi.
4. Con il primo deduce mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla
testimonianza di Rosario Catinella, fratello dell’imputata, sulla cui ammissione il giudice
di pace si era riservato senza poi provvedere a sciogliere la riserva.
5. Con il secondo motivo era dedotta violazione di norma stabilita a pena di inutilizzabilità
(512 cod. proc. pen.), in quanto, da un lato, l’accertamento della irreperibilità del teste
Spanò era stato lacunoso -dal momento che le prime ricerche erano state effettuate in
luogo diverso da quello indicato come residenza nelle s.i.t., non era stata utilizzata
l’utenza mobile indicata nella s.i.t., ci si era accontentati delle indicazioni dei condomini
dello stabile di residenza-, dall’altro, secondo la giurisprudenza di questa corte,
l’interpretazione dell’art. 512 convenzionalmente orientata all’art. 6 CEDU, impone che
la condanna non si fondi in modo esclusivo o determinante su dichiarazioni di persona
con la quale l’imputato non sia potuto entrare in contraddittorio.
6. Terzo motivo: mancanza di motivazione sulle s.i.t. acquisite di Antonino Cincotta, il
quale non aveva identificato la Catinella, mentre si era trascurata la genericità della
deposizione della p.o. circa le persone da cui avrebbe appreso di essere stata diffamata
e i tempi e i luoghi della diffamazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in carenza dell’indicazione dei motivi per i
quali la testimonianza di Rosario Catinella, fratello dell’imputata, costituirebbe prova
decisiva. Superfluamente, poi, il ricorrente lamenta il mancato scioglimento della
riserva da parte del giudice di pace in ordine all’ammissione di quel teste, dal momento
che, oltre ad essere tale censura assorbita dall’inammissibilità della precedente, lo
scioglimento della riserva ben può essere contenuto nella sentenza, sia pure per

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2. La pronuncia era basata sulle dichiarazioni della p.o. e su quelle del teste Spanò, queste

implicito, laddove la pronuncia dia conto, come nella specie, della possibilità di decidere
senza ulteriori acquisizioni istruttorie.
2. Il secondo motivo è infondato sotto ambedue i profili proposti. Non è in primo luogo
ravvisabile violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. per asserita lacunosità
dell’accertamento della irreperibilità del teste Spanò.
3. Invero, mentre non rileva che le prime ricerche fossero state effettuate in luogo diverso
da quello indicato come residenza nelle s.i.t., quelle successive, a seguito del
residenza indicata, assumendo altresì informazioni, senza successo, sia presso i
condomini dello stabile, che nell’ultimo luogo di lavoro, non potendo certo lamentarsi il
mancato utilizzo dell’utenza mobile indicata nella s.i.t., oltre tutto in carenza di
qualunque prova che la stessa, a distanza di anni, fosse ancora attiva e riferibile allo
Spanò.
4. Né l’acquisizione delle sommarie informazioni rese da quest’ultimo contrasta con la
giurisprudenza di questa corte. Pur essendo ben noto l’indirizzo giurisprudenziale
(espresso non soltanto nella decisione n. 43331/2007, evocata dal ricorrente, ma anche
nella pronuncia a sezioni unite n. 27918/2010), per il quale l’interpretazione dell’art.
512 orientata all’art. 6 CEDU, impone che la condanna non si fondi in modo esclusivo o
determinante su dichiarazioni di persona con la quale l’imputato non sia potuto entrare
in contraddittorio, va osservato che nella specie l’affermazione di responsabilità è stata
in primo luogo ancorata alle dichiarazioni della persona offesa e, solo in seconda
battuta, in funzione avvaloratrice delle prime, a quelle del teste Spanò.
5. Neppure va trascurato, comunque, che, secondo una recente e acuta decisione di
questa corte, in caso di “accertata impossibilità oggettiva”, ascrivibile a sopravvenuta
ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente
acquisite in sede predibattimentale, e dei quali non possa dirsi provata la volontà di
sottrarsi all’esame dibattimentale -ipotesi che si verifica nella specie-, si vede in una
fattispecie di deroga alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle
parti. Con la conseguenza che non rileva l’eventualmente prospettata violazione dell’art.
6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U., in quanto le norme della predetta Convenzione,
ancorché direttamente vincolanti, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di
Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione
delle norme interne con esse ipoteticamente contrastanti, se ed in quanto queste ultime
siano, come nella specie, attuative di principi affermati dalla Costituzione (art. 111,
commi quarto e quinto), cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate
(Cass. 9665/2011).
7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto argomenta genericamente la
mancanza di motivazione sulle s.i.t. acquisite di Antonino Cinc ,otta, delle quali non è
comunque sostenuta la decisività a fronte degli elementi di prova utilizzati ai fini della
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mutamento della persona del giudicante, erano state puntualmente effettuate alla

decisione, mentre del pari aspecifica appare la censura di genericità della deposizione
della p.o. in ordine alla individuazione delle persone da cui avrebbe appreso di essere
stata diffamata, a fronte del contenuto delle sommarie informazioni dello Spanò.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.

Cosi deciso in Roma il 5/12/2012
Il consigliers est.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria
Roma, lì

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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