Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18827 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18827 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Data Udienza: 28/11/2012

Eugeni Riccardo, nato a Grosseto il 4.9.1977,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di
appello di Reggio Calabria il 20.12.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo
Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 4.8.2011 la corte
di appello di Firenze confermava la sentenza con
cui il tribunale di Grosseto, in data 18.5.2000,
aveva condannato Eugeni Riccardo, imputato
chiamato a rispondere di una pluralità di episodi
riconducibili agli artt. 594 e 612, co. 2, c.p.,
commessi in danno di Giovannelli Alessia e
Giovannelli Paolo, previo riconoscimento del vincolo
della continuazione tra i diversi reati, alla pena

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ricorso;

ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni
derivanti dal reato in favore delle costituite parti
civili, da liquidarsi in separato giudizio.
Avverso

tale

decisione,

di

cui

chiede

suo difensore, l’imputato, articolando due motivi di
ricorso.
Con il primo il ricorrente lamenta i vizi di cui all’art.
606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art.
533, c.p.p., in quanto la corte territoriale avrebbe,
con motivazione contraddittoria, mandato assolti i
coimputati Eugeni Moreno ed Eugeni Leonardo,
rispettivamente padre e fratello dell’imputato, in
ordine ai reati di ingiuria e minaccia di cui al capo
A), commessi in Roselle, ritenendo, inattendibili,
sul punto, le dichiarazioni della persona offesa
Giovannelli Alessia, che, invece veniva ritenuta
attendibile, sempre in relazione ai medesimi fatti,
nella parte della sua deposizione relativa all’Eugeni
Riccardo.
Con il secondo motivo eccepisce il vizio di cui
all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione
all’art. 599, co. 1, c.p., in quanto la corte

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l’annullamento, ha proposto ricorso, a mezzo del

territoriale in ordine all’episodio di cui al capo B),
non avrebbe ritenuto sussistente l’esimente della
reciprocità delle offese, nonostante il teste Neri
avesse confermato che tra l’imputato e la persona

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di Eugeni Riccardo
non può essere accolto.
Infondato appare il primo motivo di ricorso.
Ed invero, come è noto, è legittima una valutazione
frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e
l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad
alcune circostanze, non inficia la credibilità delle
altre parti del racconto, sempre che non esista
un’interferenza fattuale e logica tra le parti del
narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova
della veridicità e le altre parti che siano
intrinsecamente attendibili ed adeguatamente
riscontrate e sempre che l’inattendibilità di alcune

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offesa vi fosse stata reciprocità di offese.

delle parti della dichiarazione non sia talmente
macroscopica, per conclamato contrasto con altre
sicure emergenze probatorie, da compromettere
per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr.
Nel caso in esame, la corte territoriale, dopo avere
evidenziato che i fatti per cui si procede sono stati
commessi nello stesso giorno, ma in momenti
diversi, per cui le dichiarazioni accusatorie delle
persone offese andavano verificate in relazione ad
ogni segmento della condotta criminosa
complessivamente posta in essere in loro danno,
con motivazione approfondita ed immune da vizi,
ha evidenziato come, in relazione ai reati di ingiuria
e minaccia aggravata, ascritti al Riccardi Eugenio
nei capi A) e B) dell’imputazione, le dichiarazioni
della Giovannelli Alessia e del padre Giovannelli
Piero sono state confermate da quelle di Piccini
Annamaria, madre della Giovannelli, nonché da
quelle del teste Stefano Neri, il quale,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
non ha smentito le persone offese, avendo
affermato di avere sentito l’imputato offendere e

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Cass., sez. VI, 20/12/2010, n. 3015, rv. 249200).

minacciare le due persone offese, mentre, con
riferimento all’episodio svoltosi in Rosselle, la
deposizione del teste Toninelli Lodano non solo non
infida il contenuto delle dichiarazioni della
porzione della lite intercorsa tra quest’ultima ed il
ricorrente, ma ne costituisce una oggettiva
conferma nella parte in cui ha dichiarato che la
persona offesa discuteva in modo molto animato
con l’Eugeni Riccardo, quando egli giunse sul posto
in compagnia del padre e del fratello dell’imputato.
In tal modo la corte territoriale ha fatto buon
governo dei principi da tempo affermati in sede di
legittimità in ordine alla valutazione delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita
parte civile.
Ed invero, come è noto, nel giudizio sulla
responsabilità penale dell’imputato, le dichiarazioni
della persona offesa, costituita parte civile, sono
pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai
fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di
quanto previsto nel processo civile, circa
l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di

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Giovannelli, avendo egli assistito solo ad una

parte, il processo penale risponde all’interesse
pubblicistico

di

accertare

la

responsabilità

dell’imputato, e non può essere condizionato
dall’interesse individuale rispetto ai profili
provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti
al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., sez.
V, 23.11.2011, n. 8558, Ce; Cass., sez.
19.9.2011, n. 46542, M.M.; Cass., sez. V,
8.4.2008, n. 16780, C.; Cass., sez. V, 27.3.2008,
n. 16769 1 S.).
Tali dichiarazioni, pertanto, possono essere assunte
anche da sole come prova della responsabilità
dell’imputato, purché, come avvenuto nel caso in
esame, siano sottoposte a vaglio positivo circa la
loro attendibilità e senza necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, terzo e comma
4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri
esterni, anche se, essendo la parte civile portatrice
di pretese economiche, il controllo di attendibilità
deve essere più rigoroso rispetto a quello generico
cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi
testimone e può rendere opportuno procedere al

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privatistici, connessi al risarcimento del danno

riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi;
riscontro, peraltro, non indefettibilmente ed in ogni
caso dovuto, fermo restando l’obbligo del giudice di
rigorosamente valutare le dichiarazioni della
essere ragguagliata alle connotazioni della
fattispecie, alle emergenze probatorie e
procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda
esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive
della stessa (cfr. Cass., sez. IV, 1.2.2011, n.
19668, N.M. ed altri, nonché in senso conforme,
Cass., sez. lI, 20.9.2011, n. 43307, C.S.; Cass.,
sez. VI, 23.3.2011, n. 22281, G.F.A.; Cass., sez.
VI, 20.12.2010, n. 4443, P.).
Anche il secondo motivo di ricorso appare
infondato, in quanto, correttamente la corte
territoriale ha affermato l’impossibilità di ritenere
sussistente la reciprocità delle offese, essendosi
espresso il teste Neri, l’unico ad avere riferito di
offese reciproche, in termini generici, senza
specificare in cosa sia consistita l’offesa che
sarebbe stata arrecata all’Eugeni e chi l’abbia
proferita.

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persona offesa, dovendo la sua eventuale necessità

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso
proposto nell’interesse di Eugeni Riccardo va,
dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28.11.2012

pagamento delle spese del procedimento.

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