Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18824 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18824 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lo Mastro Saverio, nato a San Gregorio D’Ippona il 28.3.1963,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il
20.10.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 28/11/2012

udito per il ricorrente l’avv. Liliana Montani del Foro di Milano che
ha concluso per raccoglimento del ricorso;
udito per la parte civile costituita l’avv. Marco Franco del Foro di
Roma, in qualità di sostituto processuale dell’ avv. Rosario Minniti

depositando conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 20.10.2011 la corte di appello di
Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in
data 1.2.2009 aveva condannato Lo Mastro Saverio per i reati di
cui agli artt. 216, co. 1, n. 1) e 2), 223 e 219, r.d. 16 marzo
1942, n. 267, in qualità di amministratore unico della “Lo Mastro
Costruzioni s.r.l.”, alle pene, principale ed accessoria, ritenute di
giustizia.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore,
articolando un unico motivo di ricorso, con cui lamenta i vizi di cui
all’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ritenendo non dimostrata la
sussistenza degli elementi costitutivi dei reati per i quali ha
riportato condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

ricorso
Nel caso in esame, con il ricorso per Cassazione il ricorrente
lamenta censure che si risolvono in una ripetuta rilettura degli

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del Foro di Milano, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata,
sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I,
16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. VI,

3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez.
27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera della
I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
Bosco, rv. 234148).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto
nell’interesse di Lo Mastro Saverio va, dunque, dichiarato
inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,
c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in
favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di
sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00,
tenuto conto della evidente inammissibilità, alla luce degli
orientamenti da tempo affermatisi nella giurisprudenza di
legittimità, di tutte le questioni prospettate, circostanza facilmente
verificabile dal difensore del ricorrente, che, quindi, non può
ritenersi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate

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fr

ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
Il ricorrente va, altresì, condannato al pagamento in favore della
parte civile delle spese sostenute in questo grado di giudizio, che

per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 a favore della cassa delle ammende, nonché alla
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo
giudizio di Cassazione liquidate in euro 2700,00 oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 28.11.2012

vanno liquidate in complessivi euro 2700,00, oltre accessori come

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