Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18824 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18824 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAVALLARO MANUEL nato a Marsciano il 8/01/1998

avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 21/11/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia avv. Maurizio Lorenzini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato ha confermato l’ordinanza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale veniva disposta nei
confronti di Manuel Cavallaro la misura cautelare degli arresti domiciliari, in
relazione al reato di lesioni volontarie aggravate.

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per

legge e difetto di motivazione, per essere stata adottata la misura per il pericolo
di reiterazione di cui all’artt. 274, lett. c), cod. proc. pen., in assenza dei requisiti
di concretezza ed attualità, essendo decorsi cinque mesi dalla data del fatto
2.1. Il ricorrente lamenta che il dato temporale è stato trascurato del tutto e
che il Tribunale del riesame, pur escludendo, alla stregua della riforma di cui alla
Legge n. 47 del 2015 che possa essere dato risalto, ai fini del pericolo di
reiterazione, alla sola gravità del titolo di reato, considerata in astratto, fonda la
propria valutazione esclusivamente sulla gravità della condotta.
2.2. Inoltre si contesta che, con la motivazione offerta, non viene presa in
esame la censura specifica, relativa al difetto di attualità delle esigenze cautelari,
avendo il Tribunale trascurato di considerare il tempo trascorso dalla data di
commissione del reato e non avendo illustrato in alcuna parte le ragioni per le
quali, a fronte del decorso rilevante lasso di tempo, permanga pericolo di
reiterazione di intensità tale da aver indotto alla scelta della misura adottata.
2.3. Infine si assume che il richiamo operato, nel provvedimento impugnato,
alla notifica di avvisi di conclusione indagini preliminari per fatti, peraltro,
risalenti al 2016, non è conferente, in quanto concerne episodi precedenti a
quelli per i quali si procede.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
3.1. Il provvedimento impugnato mostra di aver correttamente applicato i
principi di diritto, dettati da questa Corte di legittimità, in tema di attualità del
pericolo di recidiva, anche alla luce della riforma del 2015 (tra le numerose altre
nello stesso senso, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez.
2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del
14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684).

2

cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo violazione di

3.2. E’ noto infatti che, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza
del pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta
criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale. Nella specie
invece, la valutazione prognostica operata dal Tribunale, è stata adeguatamente
illustrata e fonda sulle odiose e violente modalità del fatto, che ha provocato le
importanti lesioni refertate, con l’uso di un corpo contundente (rispetto al quale
non assume rilevanza che non sia stato rinvenuto) prelevato di proposito dal
Cavallaro, dopo la lite, nonché utilizzato più volte nel corso dell’azione lesiva. Il

legittimità, si fonda anche sulla descrizione della personalità del soggetto e sul
contesto socio-ambientale in cui il fatto è maturato, nonché su quello in cui
l’indagato verrà a trovarsi. Infatti il Tribunale ha sottolineato che la vicenda si
colloca nell’ambito di un diverbio dovuto all’acquisto di stupefacente, del quale il
Cavallaro reclamava il corrispettivo, sottolineando come il credito vantato
dall’indagato nei confronti di un piccolo spacciatore, fosse espressione
dell’inserimento del predetto in un contesto illecito, incidente sull’attualità del
pericolo di recidiva, apparendo probabile la commissione di ulteriori reati.
3.3. Ancora in relazione al tempo trascorso dal fatto, il Tribunale evidenzia,
correttamente, come debba essere reputata rilevante la recente notifica degli
avvisi di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., pur se per fatti relativi al 2016. Sul
punto, infatti, viene specificato che, ai fini dell’attualità e concretezza del pericolo
di recidiva, la notifica della conclusione delle indagini preliminari per fatti
reiterati, plurimi e specifici (minacce, danneggiamento e lesioni commessi tra il
maggio ed il settembre 2016) non abbia rappresentato deterrente per la ricaduta
nella condotta delittuosa per la quale il Cavallaro risulta gravemente indiziato e
sottoposto alla vigente misura, trattandosi di delitto commesso immediatamente
dopo e nonostante la descritta notifica, con le modalità violente sopra delineate.
Non si confronta il ricorso, infine, con la valutazione operata dal Tribunale,
in relazione alle più recenti pubblicazioni sul soda! facebook, riferite dalla parte
lesa all’indagato, reputate manifestazioni di violenza comunque rilevanti per
l’attualità dell’operata prognosi di recidiva.

4. Il ricorrente, per quanto sin qui esposto, va condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

3

provvedimento impugnato, conformemente alle linee fissate da questa Corte di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 15/02/2018

Il Presidente

ígl
I se

e

Maurizio Fumo
.•■•

Il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA