Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18824 del 07/02/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18824 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI PISA FABIO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte di Cassazione, Sez. Settima, con ordinanza in data 30/06/2016 ha dichiarato V
inammissibilità del ricorso proposto da Dario Del Rosso avverso il provvedimento di
archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data
28/09/2015 con il quale era stata respinta l’ opposizione da parte della persona offesa,
disponendosi l’ archiviazione del procedimento a carico di Giulio Serra, Andrea Serra, Antonio
Mancini ed Antonella Strini per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen.
1.1. La Suprema Corte ha affermato che il ricorso proposto, con il quale erano stati dedotti vizi
motivazionali nonché l’ abnormità del provvedimento, era inammissibile atteso che l’ ordinanza
di archiviazione è impugnabile in Cassazione, ai sensi dell’ art. 409 comma 6 cod. proc. pen. il
1

Data Udienza: 07/02/2017

quale rinvia all’ art. 127 comma 5 cod. proc. pen., solo per mancata osservanza delle norme
concernenti la citazione e l’ intervento delle parti in camera di consiglio e che, in ogni caso, il
provvedimento in questione non poteva essere qualificato come “abnorme”.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.
Dario Del Rosso a mezzo atto pervenuto in Cancelleria in data 08/09/2016.

rimedio straordinario previsto dalla norma in questione il quale può essere proposto solamente
dal condannato.

4. Pertanto, la richiesta del ricorrente è inammissibile ed, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4,
cod. proc. pen., è possibile dichiarare de plano l’inammissibilità del ricorso con ordinanza.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore
della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma, il 7 Febbraio 2017

II consigliere estensore

II presidente

3. Rileva il Collegio che il ricorrente, quale persona offesa, non è legittimato a proporre il

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