Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18823 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18823 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Camerino avverso la sentenza pronunciata dal

Data Udienza: 28/11/2012

giudice di pace di Camerino il 12.12.2011 nei
confronti di Avenali Luca nato a Jesi il 23.10.1986;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il
ricorso;

Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 12.12.2011 il
giudice di pace di Camerino dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Avenali Luca in ordine ai
reati di cui agli artt. 582 e 612, c.p., ai sensi
dell’art. 35, d. Igs. N. 274 del 2000, per avere
l’imputato offerto alla persona offesa, prima
dell’apertura del dibattimento, a titolo di
risarcimento, la somma di euro 600,00 in contanti,
allegata ad una lettera di scuse, ritenendo tale
condotta congrua ed idonea a risarcire il danno
cagionato alla persona offesa ed ad eliminare le

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udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo

conseguenze dannose o pericolose dei reati
commessi.
Avverso

tale

decisione,

di

cui

chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso il pubblico

il vizio di cui all’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in
quanto l’art. 35, d. Igs. n. 274 del 2000 prevede
che, ai fini della estinzione del reato, la riparazione
del danno intervenga prima dell’udienza di
comparizione.
Con memoria del 11.11.2012 il difensore di fiducia
dell’Avenali chiedeva il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal pubblico ministero non può
essere accolto.
Ed invero ritiene il Collegio di adeguarsi
all’orientamento giurisprudenziale secondo cui
l’inosservanza dei termini di cui all’art. 35, comma
1, d.Ig. n. 274 del 2000 per il quale

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ministero presso il tribunale di Camerino eccependo

l’adempimento riparatorio deve avvenire prima
dell’udienza di comparizione – non determina
alcuna nullità o decadenza non essendo tali
sanzioni previste espressamente dall’art. 173
un termine che la legge non definisce
espressamente tale.
Ciò appare conforme ad una interpretazione
costituzionalmente orientata alla luce dei principi
posti in materia dalla Corte costituzionale, la quale
nel dichiarare inammissibile la questione di
legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui
non prevede che nei decreto di citazione a giudizio
sia dato avviso all’imputato della possibilità di porre
in essere una condotta riparatoria ai fini
dell’estinzione del reato, ha affermato che
“l’udienza di comparizione, ove avviene il primo
contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea
per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili
soluzioni

alternative”

(cfr.

Cass.,

sez.

06/06/2008, n. 27392, D. e altro, rv. 241173)
P.Q.M.

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c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 28.11.2012

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