Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18823 del 18/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18823 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CREMONA
nei confronti di:
SULEJMANI ALFRED N. IL 01/03/1984
FUSCO ANTONELLA N. IL 17/07/1993
avverso l’ordinanza n. 1823/2016 GIP TRIBUNALE di CREMONA,
del 10/09/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/se~le conclusioni del PG Dott. F-L icEr-fiq KI&rEl t i
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Data Udienza: 18/01/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/9/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Cremona rigettava la richiesta del pubblico ministero di convalida dell’arresto di Sulejmani
Alfred e Fusco Antonella, effettuato dai Carabinieri di Casalmaggiore in data 8/9/2016 in
relazione al il delitto di cui agli artt. 110 e 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., così come quella di
applicazione di misura cautelare nei confronti dei medesimi indagati.
2. L’ordinanza rilevava che il fatto ascritto ai predetti risultava commesso tra le 11,10 del

indicato nel verbale di arresto in relazione alla segnalazione della rapina), che gli indagati
erano stati rinvenuti in un bar alle ore 13,00 dello stesso giorno e riconosciuti alle ore 14,00 e
alle ore 14,10 come gli autori del fatto da una delle persone offese e quindi tratti in arresto,
prima del rinvenimento sulla persona dell’indagata di somma di denaro ritenuta provento del
reato, a seguito di perquisizione effettuata in forza della flagranza di reato.
Sulla base di tali rilievi il giudice argomentava, pertanto, che l’arresto era stato eseguito
dai carabinieri in mancanza di “inseguimento”, essendosi posti gli stessi sulle tracce degli
indagati non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in
seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni ricevute da terzi, sicché doveva
ritenersi difettare il requisito della quasi flagranza del reato.
3. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di convalida dell’arresto propone ricorso per
cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona, denunciando l’erronea
applicazione degli artt. 380 e 391 cod. proc. pen. e dall’art. 628 cod. pen. ed il vizio di
motivazione del provvedimento impugnato: assume, infatti, l’ufficio ricorrente doversi
riconoscere una nozione di “inseguimento del reo”, per definire il concetto di “quasi flagranza”,
in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre al seguito della
persona in fuga, ma comprensivo anche dell’azione di ricerca immediatamente eseguita.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondato l’unico motivo proposto.
Secondo il prevalente indirizzo che negli anni più recenti si è andato progressivamente
affermando nella giurisprudenza di legittimità, ed ormai ribadito inequivocabilmente anche
dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, Rv.
267591), infatti, non ricorre lo stato di quasi flagranza legittimante l’arresto qualora – come
nel caso di specie – l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato
non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito
alla denuncia della persona offesa o ad informazioni rese da terzi (Sez. 5, n. 8366 del
20/01/2016, Rv. 266166).
La successione sul piano temporale, stabilita dall’art. 382 cod. proc. pen. in termini di
immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo autore rivela il nesso che avvince, sul piano

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giorno 8/9/2016 (secondo quanto riferito nella querela), e le ore 11,50 (secondo quanto

logico, la condotta delittuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza. Se
l’inseguimento origina “subito dopo il reato”, come richiesto dalla norma, necessariamente
l’inseguitore deve avere personale percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale
del reo nell’attualità della sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che dà adito
all’inseguimento orientato alla cattura del fuggitivo, autore del reato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, ha
conseguentemente escluso che possa ricomprendersi nello stato di flagranza il caso in cui,
essendosi consumato il reato ed essendo già iniziata la fuga, la polizia giudiziaria intervenga in

testi presenti circa la identità dell’autore del delitto e “la direzione di fuga” di costui. Giova
anche ricordare, infatti, che l’art. 13, terzo comma, della Costituzione contempla che “in casi
eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori” de libertate sottoposti alla comunicazione alla
autorità giudiziaria e alla convalida della stessa, da eseguirsi entro termini perentori, a pena

di

revoca e, comunque, di perdita “di ogni effetto”. La sancita eccezionalità delle ipotesi di
privazione della libertà personale a opera della autorità di polizia, di iniziativa e senza
provvedimento della autorità giudiziaria, osta alla espansione in senso figurato della previsione
dell’ inseguimento posta dall’art. 382 cod. proc. pen. così da includere l’accezione diversa del
«perseguimento» del reo attraverso una sollecita attività di investigazione e ricerca (Sez. U, n.
39131 del 24/11/2015, Rv. 267591).
Nel caso di specie, il giudice della convalida ha in primo luogo rilevato che i carabinieri
hanno proceduto all’arresto di Sulejmani Alfred e di Fusco Antonella prima della perquisizione
effettuata sulla persona di quest’ultima sul presupposto, appunto, della flagranza, che
consentiva il rinvenimento del denaro ritenuto provento del reato, sicché la giustificazione
dell’arresto non poteva ravvisarsi in tale rinvenimento. Nel pieno rispetto dei principi
riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di arresto in flagranza, poi, ha rilevato
non potersi riconoscere lo stato di quasi flagranza, difettando la diretta percezione dei fatti da
parte della polizia giudiziaria, che aveva intrapreso l’inseguimento solo a seguito della
segnalazione del fatto ad opera della persona offesa, sicché deve riconoscersi che l’ordinanza
impugnata è immune da vizi logici o giuridici ed il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017

loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai

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