Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18823 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18823 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ALAFLEUR MAVERIK nato il 13/02/1990 a GENOVA
CENA ALESSANDRO nato il 13/01/1981 a CARMAGNOLA

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del TRIB. LIBERTA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che chiede l’inammissibilita’ dei
ricorsi.
Udito il difensore

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con ordinanza del 31 ottobre 2017, il Tribunale di Torino, sezione per il
riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Biella che aveva disposto la misura cautelare della custodia in
carcera a carico di Maverick Alafleur e Alessandro Cena per il delitto punito dagli
artt. 110, 624 bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen., consumato in Biella il 12 ottobre
2017, per essersi i predetti impossessati di duemila euro in contanti sottraendoli

tecnico incaricato del controllo dei termosifoni ed un vigile che doveva verificare
se degli zingari le avessero sottratto qualche bene di valore.
Costoro si erano prima presentati, con analoghi pretesti, presso l’abitazione
di Liliana Coda, vicina di casa della Uberti, nella quale avevano fatto ingresso
senza però trovarvi alcunchè, pur rovistando i cassetti dei mobili, per lo stato di
indigenza in cui questa versava.
Riferivano tali fatti sia le persone offese, sia le persone che, in quei
momenti, erano presso le loro abitazioni, Masika Chergui e Teresa Montanaro.
Le indagini si erano appuntate sui due perché il successivo 18 ottobre
costoro, insieme con Giacomo Alafleur, erano stati notati a bordo di
un’autovettura con targa falsa, erano stati seguiti ed erano stati sorpresi mentre
citofonavano ad un’abitazione asserendo di essere degli incaricati della ditta
Folletto, preparandosi così a consumare un fatt analogo.
Veniva così formato un album contenente le effigie dei tre, oltre che di altre
persone. La Montanaro riconosceva nei due odierni indagati coloro che erano
penetrati nell’abitazione della Coda: Cena era colui che aveva affermato di
essere un tecnico dei termosifoni, Alafleur la persona che si era finta un vigile.
Le altre tre donne, che avevano riferito di non essere in grado di ricordare le
fattezze del viso dei due uomini, ne avevano però descritto le rispettive e diverse
corporature (con qualche limitata discrasia) in modo sostanzialmente coincidente
con le fattezze degli imputati.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale riteneva sussistessero i gravi indizi di
colpevolezza in relazione al furto commesso a danni della Uberti visto che questa
aveva riferito che il tecnico dei termosifoni le era stato presentato proprio dalla
Coda che glielo aveva presentato come la persona che aveva, immediatamente
prima, operato presso la sua abitazione ed anche in considerazione di quanto si
era accertato il successivo 18 ottobre, quando i due avevano sostituito la targa
della propria autovettura, predisponendosi a consumare un analogo fatto illecito.
2 — Propongono ricorso i due indagati, con unico atto ed a mezzo del
comune difensore, lamentando, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in

i

dall’abitazione di Rina Uberti, nella quale erano penetrati fingendo di essere un

quanto non si era tenuto conto che la testimone Masika Ghergui non aveva
riconosciuto alcuno di coloro le cui effigie le erano state mostrate.
Il neo descritto dalle testimoni come presente sul volto di uno dei due
soggetti che erano penetrati nell’abitazione della Uberti non era stato individuato
né sul volto del Cena né su quello di Alafleur.
Non si era poi argomentata la ragione per la quale la teste Montanaro fosse
stata ritenuta maggiormente attendibile.

I ricorsi promossi nell’interesse degli indagati Alafleur e Cena sono

1 – Deve, innanzitutto, ricordarsi che:
– la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è
censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi
logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato
l’applicazione della misura (Si tratta di orientamento costante, da ultimo ribadito
da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244);
– l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è
rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme
di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal
testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non
concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito
circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,
onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del
11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).
2 – Alla luce di tali principi di diritto, l’ordinanza impugnata si sottrae alle
censure mosse dagli indagati posto che il positivo riconoscimento dei medesimi
da parte della Montanaro come coloro che si erano presentati con false qualifiche
presso l’abitazione della Coda, il rovistamento dell’appartamento di quest’ultima,
il trasferimento dei medesimi soggetti, accompagnati dalla Coda, nell’abitazione
della vicina, Rina Uberti, presso la quale si erano presentati con le medesime
false qualifiche, la sparizione del denaro contante, la loro individuazione, sei
giorni più tardi, mentre si apprestavano ad operare nell’identico modo, sono
tutte circostanze di fatto che confermano la gravità del quadro indiziario,
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

superando, anche, alcune discrasie derivanti dalla non perfetta coincidenza fra le
dichiarazioni delle persone offese e delle testimoni, tanto più che il compendio
probatorio deve essere sempre valutato, oltre che nei suoi singoli elementi,
anche nel suo insieme, come nel ricorso non si è fatto.
3 – All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma
di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2018.
Il Presidente

Il Consigliere estensore
Enrico Vittorio Stanisl.

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Maurizio Fumo

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P.Q.M.

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