Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18822 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18822 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Data Udienza: 28/11/2012

Gusmeroli Paolo, nato a Rivoli il 15.7.1968, avverso
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il
15.7.1968;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo
Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udito per la parte civile costituita l’avv. Giorgio
Faccio del Foro di Torino, in qualità di sostituto
processuale del difensore di fiducia, avv. Michele
Polleri, del Foro di Torino, che ha concluso per il
rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota
spese.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 2.11.2011 il tribunale
di Torino, in composizione monocratica, in qualità
di giudice di appello, confermava la sentenza con

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ricorso;

cui il giudice di pace di Avigliana, in data 9.7.2010,
aveva condannato Gusmeroli Paolo, imputato del
reato di cui all’art. 582, c.p., commesso in danno di
Maletto Elena, alla pena ritenuta di giustizia, oltre
costituita, da liquidarsi in separato giudizio innanzi
al giudice civile.
Avverso

tale

decisione,

di

cui

chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando
due motivi di ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce il vizio
della mancanza, della manifesta illogicità ovvero
della contraddittorietà della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli
aitt. 546, co. 1, lett. e) e co. 3, c.p.p., 125, co. 3.,
c.p.p, 604, co. 4 e 5, c.p.p., per avere privilegiato
la corte territoriale, con motivazione inadeguata, le
dichiarazioni accusatorie della persona offesa e di
Maletto Elena, rispetto alle dichiarazioni, di segno
opposto, rese dall’imputato e dalla Valsecchi
Alessandra.

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al risarcimento del danno in favore della parte civile

Con il secondo motivo il Gusmeroli lamenta il
medesimo vizio in relazione agli artt. 192, 234,
530, c.p.p., per non avere pronunciato, la corte
territoriale, sentenza di assoluzione dell’imputato

manca la prova di aver commesso il fatto, in
considerazione delle contraddizioni rinvenibili nelle
dichiarazioni delle “parti civili”; del contenuto del
certificato medico rilasciato dal pronto soccorso
dell’ospedale di Giaveno, che attesta lesioni
incompatibili con quanto dichiarato dalle “parti
civili” e del contenuto della deposizione del teste
Valsecchi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse di Gusmeroli Paolo
è inammissibile sotto un duplice motivo.
Ed invero va rilevato che è inammissibile, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 581, co. i , lett.

c), e 591, co. 1, lett. c), il ricorso per Cassazione

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per non aver commesso il fatto ovvero perché

fondato, come nel caso in esame, su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dai giudici del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed

assolvono la funzione tipica di critica puntuale
avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere
nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a
norma dell’art. 591, co. 1, lett.

c),

c.p.p.,

all’inammissibilità (cfr. Cass, sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez.
27.1.2005 – 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708;
Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Nel caso in esame, con il ricorso per Cassazione il
ricorrente, come si evince dal testo della sentenza

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anzi, meramente apparenti, in quanto non

di secondo grado, ha riproposto in parte le stesse
censure in fatto, cui la corte territoriale ha fornito
puntuale risposta, spiegando perché, come ritenuto
dal giudice di pace, la versione della coppia

Gusmeroli/Valsecchi (cfr, pp. 3-5 della sentenza
impugnata).
Tutte le censure lamentate dal ricorrente, inoltre, si
risolvono in una ripetuta rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in
sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez.
16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass.,
sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv.
235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006,
Piras, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo
del giudice di legittimità, pur dopo la novella
dell’art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del
2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di
una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una

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Tonti/Maletto deve preferirsi a quella della coppia

valutazione necessariamente unitaria e globale, che
attiene alla reale esistenza della motivazione ed
alla resistenza logica del ragionamento del giudice
di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità
fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.42006,
n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso
proposto nell’interesse di Gusmeroli Paolo va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al
pagamento delle spese del procedimento, nonché
in favore della cassa delle ammende di una somma
a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo
fissare in euro 1000,00, tenuto conto della evidente
inammissibilità, alla luce degli orientamenti da
tempo affermatisi nella giurisprudenza di
legittimità, di tutte le questioni prospettate,
circostanza facilmente verificabile dal difensore del
ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate

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la rilettura degli elementi di fatto posti a

ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale,
n. 186 del 13.6.2000).
Il ricorrente va, altresì, condannato al pagamento
in favore della parte civile delle spese sostenute in

da specifica, in complessivi euro 2768,00, oltre
accessori come per legge.

P.Q. M .
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 a favore della cassa
delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla
parte civile liquidate secondo specifica in euro
2768,48 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 28.11.2012

questo grado di giudizio, che vanno liquidate, come

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