Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18822 del 18/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18822 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
GIANGRECO PIETRO N. IL 24/04/1974
avverso l’ordinanza n. 2636/2016 TRIBUNALE di TORINO, del
30/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
(al./
lette~ le conclusioni del PG Dott. HAPrs

Uditi di” msot Avv.;

Data Udienza: 18/01/2017

RITENUTO IN FATTO
Nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti di Giangreco Pietro per
il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., la difesa dell’imputato contestava “la regolarità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione in violazione dell’art.
157 cod. proc. pen.” perché non erano state svolte “indagini circa l’abitazione ed il posto di
lavoro come vuole il rito ma ci si è limitati solo alla prima comunicazione”. L’avviso di

erano stati effettuati i due accessi ex lege, il 3 ed il 4 giugno 2013 e, non essendo stato
reperito l’interessato né persona legittimata alla ricezione dell’atto, l’ufficiale giudiziario aveva
provveduto al deposito dello stesso presso la Casa Comunale di Torino, lasciando avviso al
domicilio e provvedendo all’invio di lettera RR in data 4 giugno 2013. Con le medesime
modalità, poi, in data 5/6/2016 si era provveduto alla notifica del decreto di citazione a
giudizio.
Dinanzi a tali elementi, il Giudice monocratico del Tribunale di Torino con ordinanza del
30/5/2016 accoglieva l’eccezione della difesa sopra citata, con la seguente motivazione e
disposizione: “in quanto dal fascicolo non si rinviene il pieno e corretto adempimento per
quanto concerne la chiusura indagini e successivi adempimenti e dispone la trasmissione del
fascicolo al pubblico ministero per quanto di competenza”.
Avverso tale provvedimento propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Torino, deducendone l’abnormità per avere lo stesso comportato una regressione del
procedimento in totale assenza dei presupposti di legge. Deduce a tal fine l’ufficio ricorrente la
regolarità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, non essendo noto il luogo di
lavoro dell’imputato, sicché non occorrevano ulteriori ricerche sul punto e ben poteva ricorrersi
alla procedura di cui all’art. 157 comma 8 cod. proc. pen.. Peraltro, evidenzia il ricorrente che,
al più, l’omesso svolgimento di ricerche avrebbe potuto determinare una irregolarità ma non
una nullità e che, comunque l’imputato aveva provveduto a nominare difensore di fiducia ed
eleggere domicilio dopo aver ricevuto raccomandata con l’avviso di deposito del decreto di
citazione a giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento, pur dovendosi riconoscere la regolarità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio:
in tema di notificazioni, infatti, l’obbligo di effettuare ricerche, sia nella residenza, sia nel luogo
di lavoro dell’imputato non detenuto, sussiste solo nel caso in cui anche questo ultimo sia noto,
giacché, altrimenti, può essere utilmente effettuata la notifica ai sensi dell’art. 157 comma
ottavo cod. proc. pen., che prevede notifica mediante deposito nella casa comunale. (Sez. 3, n.
11808 del 12/07/1999, Rv. 215036, che ha richiamato anche Corte cost. sentenza n. 346 del

1

conclusione delle indagini, invero, era stato notificato al Giangreco presso la sua residenza, ove

1998).
Ciò non consente, però, di riconoscere l’abnormità del provvedimento impugnato, non
potendosi in questo riconoscere né profili di abnormità strutturale, riscontrabili quando, per la
sua singolarità, l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, né
profili di abnormità funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini
la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv.
262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Rv.
259158). In applicazione di tali principi, infatti, la costante giurisprudenza di questa Corte,

il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle

indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari
erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti
al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema,
costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina
la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della
notificazione del predetto avviso. (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. 6, n.
25810 del 08/05/2014, Rv. 260069; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, Rv. 269080; Sez. 2, n.
3738 del 13/01/2015, Rv. 262374).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017

Il Consigliere estensore

Il Pr

I periali

Dott. Giov

Dott

nte
lievi

condivisa dal Collegio, ha ripetutamente rilevato che non è abnorme il provvedimento con cui

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA