Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1882 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1882 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ik…1CASCETTI ANDREA N. IL 23/03/1976

avverso il decreto n. 411/2011 GIP TRIBUNALE di CAMERINO, del
20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Cascetti Andrea , in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di Camerino in data 21-1211 , nel procedimento a carico di Carovana Bruno
Il ricorrente deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, assumendo
che si dovessero indagare i proprietari frontisti, i cui nominativi risultano dagli atti,
deputata al controllo e alla manutenzione.
Il ricorso è inammissibile . Il ricorrente infatti dichiara espressamente di non opporsi
all’archiviazione nei confronti del Carovana , che mai era stato da lui indicato come
responsabile. Ma il provvedimento impugnato concerne per l’appunto -ed
esclusivamente – la posizione procedimentale di Carovana Bruno. Eventuali profili di
responsabilità che il ricorrente ritenga di ravvisare nei confronti di altri soggetti
potranno essere da lui rappresentati con autonoma denuncia al Procuratore della
Repubblica, territorialmente competente , ai fini dell’instaurazione di un nuovo
procedimento, come peraltro si desume dalla stessa motivazione del provvedimento
del Gip , il quale espressamene fa salva ogni diversa valutazione dei fatti di causa da
parte del PM, nell’esercizio delle sue prerogative.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 29-11-12

o effettuare nuove indagini nei confronti dei responsabili dell’amministrazione

a

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