Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18818 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18818 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORETTI EMILIANO nato a Roma il 05/03/1985

avverso il decreto del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma ha confermato la
confisca di prevenzione della somma di euro 11.460,00, disposta nei confronti di
Coretti Emiliano, ai sensi dell’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011.
2. Avverso il provvedimento ricorre il proposto, per il tramite del suo
difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
2.1 Anzitutto, secondo il ricorrente, opererebbe nella specie il principio del ne

dal Giudice per le indagini preliminari, che si era pronunciato ai sensi degli artt.
321 cod. proc. pen. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992. Tale diniego svolgerebbe
efficacia preclusiva in merito alla confisca che, seppur disposta a titolo di misura
di prevenzione, si fonderebbe sui medesimi presupposti della misura cautelare
reale.
2.2 In secondo luogo non vi sarebbe collegamento temporale tra il periodo in
cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto — circoscritta agli anni dal
2005 al 2007 — e il momento, di gran lunga successivo, in cui il bene sarebbe
entrato nel patrimonio del proposto, considerato che la somma di denaro è stata
rinvenuta all’esito di perquisizione in data 5 luglio 2016.
2.3 In ultimo il ricorrente deduce l’omessa valutazione sia del reddito da
lavoro percepito dal proprio fratello, Coretti Christian, sia del prestito pari ad euro
3.500,00 ottenuto dalla madre nel 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1. L’invocato effetto preclusivo non sussiste.
Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di sequestro
preventivo della somma di denaro in rassegna, ritenendo insussistente il fumus
del reato ipotizzato: «artt. 81 cod. pen, 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere

illecitamente detenuto e ceduto a terzi sostanze stupefacenti, accertato in Roma il
5 luglio 2016».
Nessuna interferenza si pone, dunque, rispetto alla misura di prevenzione
patrimoniale avente ad oggetto la medesima somma di denaro, adottata sulla base
di tutt’altri presupposti, mai esaminati e neppure menzionati nel provvedimento
negativo del giudice per le indagini preliminari.

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bis in idem, poiché il sequestro della medesima somma di denaro era stato negato

2. È fondata, invece, la censura relativa al dato temporale.
2.1 Va premesso che il decreto con il quale la Corte di appello decide sul
gravame proposto dalle parti avverso il provvedimento del Tribunale applicativo
della misura di prevenzione è ricorribile per cassazione esclusivamente per
violazione di legge (per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
260246).
Il vizio in questione comprende non soltanto l’assenza totale della
motivazione, ma anche i casi nei quali l’apparato esplicativo del provvedimento sia

inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (cfr. per tutte
Sez. U, n. 25932 dei 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; tra le ultime Sez. 2, n.
18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
2.2 Nella specie il Tribunale ha respinto la richiesta di applicazione di misura
di prevenzione personale, ritenendo non provata l’attualità della pericolosità
sociale del proposto, mentre ha disposto la misura patrimoniale della confisca della
somma di euro 11.460,00.
La seconda decisione, confermata in appello, si fonda sui seguenti
presupposti:
la pericolosità sociale cd. “generica”, manifestatasi nel periodo dal 2005
al mese di novembre 2007;
l’assenza di giustificazione in merito alla legittima provenienza della
somma di denaro;
la sproporzione rispetto al reddito o all’attività economica svolta;
l’acquisizione della somma di denaro, da parte del proposto, nel periodo
2005 – 2007 in cui si è manifestata la sua pericolosità sociale.
In ordine all’ultimo punto, va ricordato che la pericolosità sociale, oltre ad
essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura
temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d.
pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati
nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880
del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).
Nella fattispecie in esame, i giudici di appello hanno ritenuto che la somma di
denaro — rinvenuta il 5 luglio 2016 e sottoposta a confisca di prevenzione — fosse
entrata nel patrimonio del proposto nel periodo dal 2005 al 2007, allorquando si è
manifestata la pericolosità sociale dello stesso.
La Corte di appello espone le ragioni del proprio convincimento come segue:
attualmente Coretti Emiliano non ha reddito né svolge attività lavorativa, d’altra
parte egli neppure è più dedito ad attività criminosa, quindi, non disponendo egli,
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privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi

ormai da lungo tempo, di fonti di reddito lecito o illecito, l’acquisizione di quella
somma di denaro deve necessariamente risalire agli anni in cui lo stesso svolgeva
l’attività illecita espressione della sua pericolosità sociale.
Trattasi di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e logicità, al
punto da risultare meramente apparente.
Il ragionamento presuntivo è viziato da vari fattori.
La data di acquisizione del denaro è incerta, ma nessun argomento logico
consente di retrocederla di nove anni.

rappresentata dal fatto che il ricorrente era in possesso del denaro il 5 luglio 2016,
vale a dire in un momento separato da una amplissima cesura temporale —
almeno nove anni — rispetto al periodo in cui si è manifestata la sua pericolosità
sociale.
L’unico dato a disposizione conduce a conclusioni opposte rispetto a quelle cui
è pervenuta la Corte di appello.
Il ragionamento deduttivo è circolare e si traduce in una petizione di principio:
il denaro è stato acquisito quando il proposto era pericoloso, perché il proposto ha
potuto acquisirlo soltanto quando era pericoloso.

Sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione di legge.

3. La residua doglianza è assorbita.

4. Discende l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
conseguente ordine di restituzione all’avente diritto della somma sottoposta a
confisca di prevenzione.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la restituzione della
somma all’avente diritto. Manda la cancelleria per le comunicazioni di cui all’art.
626 cod. proc. pen.
Così deciso il 25/01/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Elisabetta

Maria Vessichelli

Morosini

3ositato in Cancelleria
Roma, li

…..

r”,

Viene del tutto annullata la valenza probatoria dell’unica circostanza certa

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