Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18817 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18817 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOIA PATRICK nato il 25/10/1989 a PRAIA A MARE parte offesa nel
procedimento
IGNOTI
avverso il decreto del 22/12/2016 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG
F
Qu,
Data Udienza: 25/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 22.12.2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Catania, disponeva l’archiviazione de plano del procedimento scaturito dalla querela presentata
da
Di
Gioia
Patrick
in
data
21.06.2016
al compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania nei confronti di Stocco
Leonardo, per i reati di cui agli artt. 494 e 595, commi 1 e 3 c.p., e nei confronti di Rossellini
Aurora e Di Palma Florido Roberto per il reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3 c.p.
emersi elementi utili per la identificazione dei
responsabili o, comunque, per l’ ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari.
2. Avverso il suddetto decreto di archiviazione ha proposto ricorso il Di Gioia, a mezzo del suo
difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la ricorrenza dei vizi di cui
all’art. 606, primo comma, lett. b) e c) c.p.p., per violazione e falsa applicazione dell’art. 408,
commi 2 e 3, 410 c.p.p. ed art. 111 della Costituzione, commi 3 e 4; in particolare, nell’atto di
querela, il ricorrente aveva formulato espressa istanza di essere avvisato dell’eventuale
richiesta, da parte del Pubblico Ministero, di archiviazione del procedimento ex art. 408 ss.
c.p.p., richiesta della quale non è stato dato avviso, né alla persona offesa, né al suo
difensore; quest’ultimo, a seguito di colloquio telefonico, è stato informato dall’Ufficio della
Procura dell’ esistenza di un provvedimento di archiviazione, che gli è stato inviato a mezzo
posta il successivo 20.3.2017; risulta, pertanto, evidente
la violazione del diritto al
contraddittorio previsto dalla legge, nell’impossibilità dell’esercizio del potere di opposizione
previsto dal comma 3 dell’art. 408 c.p.p., con conseguente nullità del decreto di archiviazione.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Fulvio
Baldi, ha depositato requisitoria scritta per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, effettivamente nella querela presentata in data 21.6.2016, sporta da Di Gioia
Patrick, quest’ultimo ha chiesto di essere avvisato dell’eventuale richiesta da parte della
Procura di archiviazione del procedimento ex art. 408 c.p.p., laddove il decreto impugnato non
fa alcun cenno all’avviso della richiesta di archiviazione inoltrato alla persona offesa, ai sensi
del secondo comma dell’art. 408/2 c.p.p.. Secondo i principi più volte espressi da questa Corte,
l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia
fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127,
comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso “de plano”, il quale è
impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal
momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento
(Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172 Sez. II, 08/02/2013, n. 20186).
1.1. Rilevava il G.i.p. che non erano
Il ricorrente, in proposito, ha in sostanza dato conto della tempestività del ricorso depositato l’
1.4.2017- dovendo ricondursi il momento di effettiva conoscenza del provvedimento al
20.3.2017, allorquando, secondo l’assunto del ricorrente, il difensore riceveva in copia il
decreto di archiviazione a mezzo posta.
Da quanto detto, dunque, il decreto di archiviazione impugnato, va annullato senza rinvio, con
restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, sul quale
grava l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio e per la quale non è previsto
del 25/10/2011).
p.q.m.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso. Motivazione semplificata.
Così deciso il 25.1.2018
rimedio da parte del giudice (Sez. 2, n. 1587 dell’8 agosto 1996, rv. 205580; Sez. 6, n. 39242