Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18816 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18816 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALTAGIRONE ANDREA nato il 27/05/1983 a ERICE

avverso il decreto del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 20.09.2016 la Corte d’Appello di Palermo confermava il decreto emesso dal
Tribunale di Trapani in data 27.4.2016 nei confronti di Caltagirone Andrea, che, in
accoglimento della proposta formulata dal Procuratore della Repubblica di tale Tribunale,
disponeva l’aggravamento per mesi sei della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza, già applicata per la durata di anni due.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il Caltagirone, a mezzo del suo difensore di

lett. b) c.p.p., per inesistenza e mera apparenza della motivazione in relazione al giudizio di
attualità e pericolosità sociale, al fine dell’applicazione della misura di prevenzione personale;
invero, nel caso in esame, il giudice della prevenzione ha enfatizzato le sentenze non
definitive, senza però indicare o aggiungere elementi fattuali da cui dedurre l’incidenza di essi
nel giudizio di attualità della pericolosità.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Simone
Perelli, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. La Corte territoriale, invero, ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha
ritenuto di condividere le valutazioni del primo giudice, circa la sopravvenienza di plurimi
elementi, rispetto al decreto del 20.12.2014 di applicazione al Caltagirone della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale per anni due, legittimanti l’aggravamento della misura
suddetta. In particolare, le violazioni delle prescrizioni imposte al Caltagirone – accertate in
data 21.5.2015, 10.10.2015 e in data 9.6.2015, in occasione del suo arresto per evasionenonché le ulteriori circostanze che il proposto è stato condannato, con sentenza irrevocabile in
data 1.1.2017 alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011
commesso in data 10.10.2015, con sentenza del 7.3.2016, non ancora definitiva, alla pena di
un anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per la violazione sempre dell’art. 75, commessa in
data 21.5.2015 e con sentenza del 13.2.2017, non irrevocabile, alla ulteriore pena di mesi 8 e
gg. 10 per altra violazione della misura di prevenzione- sono tutti elementi che hanno indotto i
giudici di appello

a ritenere corretta la modifica, con aggravamento, della misura di

prevenzione già adottata.
2. Tali elementi, senza illogicità, sono stati, in particolare, ritenuti vieppiù espressione della
persistente pericolosità del proposto e dell’attualità di tale pericolosità, trattandosi di condotte
illecite poste in essere, di recente, successivamente all’applicazione della misura della
sorveglianza speciale (nel 2014).

1

fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 606, primo comma,

2.1. In tale contesto del tutto generiche si presentano le censure del ricorrente, che non si
confrontano in alcun modo con le valutazioni dei giudici d’appello e con i suddetti elementi, né
danno conto specificamente del dedotto vizio di violazione di legge.
D.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al

pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro 2000,00, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione
semplificata.
Così deciso il 25.1.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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Depositato in Cancellar
Roma, lì

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P.Q.M.

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