Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18816 del 18/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18816 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANONI CLAUDIO N. IL 05/12/1960
avverso la sentenza n. 1619/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Qpnerale in persona del Dott. tliiSS I i-IC 6)-9/c, I
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile l’AV
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Data Udienza: 18/01/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/12/2015 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia
del Tribunale di Rovigo che il 2/2/2009 aveva riconosciuto la penale responsabilità di Zanorbi
Claudio in ordine al delitto di rapina aggravata e, riconosciutegli le circostanze attenuanti
generiche equivalenti all’aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di
giustizia.
2. Propone ricorso per cassazione lo Zanoncl, personalmente, sollevando i seguenti motivi
di gravame:

pen. e 530 comma 2 cod. proc. pen., per non aver riconosciuto la Corte territoriale la
scriminante dello stato di necessità, dedotto dal ricorrente sull’assunto secondo cui lo stesso
avrebbe contratto un debito di alcune migliaia di euro con due stranieri, accordandosi per la
restituzione nel momento in cui avesse ricevuto il pagamento dei corrispettivi di alcune opere
eseguite, poi in realtà ricevuti solo parzialmente, tanto che i suoi creditori erano giunti a
rivolgergli minacce attinenti anche all’incolumità della figlia, sicché per la disperazione egli era
giunto prima a tentare il suicidio e poi a commettere i fatti di cui è processo. Si duole,
pertanto, il ricorrente che le anomalie dell’azione criminosa non abbiano indotto il giudice di
merito a riconoscere la scriminante, o quantomeno un disturbo della personalità tale da
inficiarne la consapevolezza delle azioni commesse.
2.2. mancata assunzione di una prova decisiva, peraltro con mancanza di motivazione al
riguardo, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta, avanzata in sede di discussione
del giudizio di appello, di disporre una perizia psichiatrica al fine di verificare la ricorrenza
quantomeno di un vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. al momento del fatto, essendo
emerso dai documenti prodotti dalla difesa un quadro psichico disturbato, in conseguenza di
una condizione di epilettico e di altri fattori sociali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento, per la fondatezza del secondo motivo di
impugnazione.
4. Il primo motivo di ricorso, invece, è inammissibile, in quanto in tema di cause di
giustificazione costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da
motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad
escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (Sez. 4, n. 46543 del
04/10/2004, Di Pietro, Rv. 230573), sicché nessuna censura può essere rivolta alla valutazione
dei giudici di merito laddove questi non hanno riconosciuto la scriminante, rilevando il
carattere assolutamente generico delle allegazioni, da parte, della difesa, di fatti in alcun modo
provati, in ordine ai quali nulla hanno saputo riferire nemmeno i familiari del ricorrente, e che,
peraltro, quand’anche fossero stati provati, comunque non sarebbero idonei ad integrare la
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2.1. violazione della legge penale e processuale, ed in particolare degli artt. 54 e 89 cod.

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scriminante, essendosi riferito soltanto di un pericolo imprecisato e non attuale, in quanto
incerto sia nella capacità che nella volontà di realizzazione da parte delle persone indicate
come creditori minaccianti.
5.

E’ fondato, invece, il secondo motivo di impugnazione, in quanto all’udienza del

10/12/2015, sono stati prodotti alla Corte di Appello di Venezia documenti attestanti un quadro
psichico dello Zanoni disturbato da diversi fattori, che hanno portato ad una pluralità di ricoveri
del ricorrente presso il dipartimento di salute mentale di Trecenta (RO), in un’occasione per
“disturbo della condotta in stato di esotossicosi etilica” ed epilessia, a seguito anche di atti di

esotossicosi etilica. Alla luce di tali produzioni, la difesa dello Zanont chiedeva di disporre una
perizia psichiatrica al fine di verificare la ricorrenza quantomeno di un vizio parziale di mente
ex art. 89 cod. pen. al momento del fatto.
La sentenza impugnata ha disatteso tale richiesta, rilevando l’insussistenza di elementi
“che possano portare a ritenere necessario procedere alla richiesta di integrazione probatoria”:
si tratta, però, di motivazione meramente apparente, priva di qualsiasi riferimento sia alle
dedotte patologie che alla documentazione prodotta dalla difesa.
E’ indubbio che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione
di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al
quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di
non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 26682001), ed
ancora più ampia deve ritenersi la discrezionalità della Corte territoriale nel valutare
l’ammissibilità di una perizia atteso che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza
di questa Corte di legittimità, questa non rientra, di per sé, nella categoria della “prova
decisiva”, sicché il relativo provvedimento di diniego costituisce il risultato di un giudizio di
fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (sez. 4, n. 4981
del 05/12/2003, Rv. 229665; sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707; sez. 4, n. 7444
del 17/01/2013, Rv. 255152). Nel caso di specie, però, difetta del tutto una motivazione, che
non sia meramente apparente, che renda conto dell’esercizio del potere discrezionale di cui si
tratta, difettando qualsiasi indicazione delle ragioni per cui la presunzione di completezza
dell’istruttoria di primo grado non poteva ritenersi superata dalla documentazione attestante le
patologie dello Zanoni ed i suoi ricoveri presso il dipartimento di salute mentale di Trecenta, ed
altresì dei motivi che inducevano a ritenere che, anche alla luce di tale documentazioni e
nonostante questa, anche senza disporre una perizia psichiatrica potesse escludersi il dedotto
vizio parziale di mente del ricorrente al momento dei fatti.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per un nuovo giudizio ad
altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
7. Va dichiarata inammissibile, invece, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato presentata dal ricorrente a questa Corte di Cassazione, in virtù della regola generale
dettata dall’art. 93, comma primo, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui, se procede la Corte di
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autolesionismo, ed in altra occasione per ingestione incongrua di farmaci, sempre in stato di

Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato: si tratta di normativa coerente con l’assenza di poteri istruttori in capo al giudice di
legittimità e con l’esigenza di consentire all’interessato, in caso di rigetto dell’istanza, di
proporre impugnazione (Sez. 3, n. 39875 del 17/09/2015, Rv. 264790).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di
Appello di Venezia.

da Zanoni Claudio.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017
idente

Il Consigliere estensore

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7-

Dott., Luciancelperiali

Dott.

apni Dio

Dichiara inammissibile istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata

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