Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18815 del 18/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18815 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTIATO SALVATORE N. IL 05/11/1990
avverso la sentenza n. 2467/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
11/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Generale in ngersona d91Dott./14SSIgs3 614 L I
che ha concluso per ,Q

/ 4_27
2-41

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i dif7zor Avv.

Data Udienza: 18/01/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 14/5/2015, definendo il giudizio
nei confronti di Battiato Salvatore, imputato del reato di cui all’art. 640 cod.
pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto, ai sensi
dell’art. 131 bis cod. pen. trattandosi di fatto di particolare tenuità.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo di
impugnazione la violazione di legge per essere stata emessa la pronuncia sul

modalità di cui al D. Igs. n. 28/2015, così travisando la richiesta della difesa che,
invece, aveva concluso chiedendo che il procedimento venisse definito con
sentenza di non luogo a procedere per accettazione tacita di remissione della
querela.
La sentenza impugnata va annullata, dovendosi riconoscere la fondatezza
del ricorso.
Come riconosciuto da questa Corte di Cassazione, infatti, la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi di non
punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che
l’imputato medesimo ed il pubblico ministero consensualmente non si oppongano
alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Si è
a tal proposito rilevato che il potere di opposizione trova giustificazione nel
possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo
l’imputato, in particolare, come nel caso di specie, mirare all’assoluzione nel
merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l’iscrizione nel
casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
(Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Rv. 266493;

Sez. 3,

n.

47039 del 08/10/2015,

Rv. 265446).
Nel caso di specie, in particolare, la stessa sentenza impugnata, nell’indicare
le conclusioni rassegnate alle parti all’udienza del 12/11/2015 riferisce che solo il
pubblico ministero aveva chiesto riconoscersi la lieve entità del fatto, mentre il
difensore del Battiato, come emerge anche con chiarezza dal verbale di udienza,
aveva chiesto una pronuncia di “non doversi procedere per accettazione tacita di
remissione di querela”, sicché la sentenza è stata pronunciata nel difetto di uno
dei presupposti di cui all’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., ed in presenza,
invece, della causa estintiva del reato invocata dalla difesa, atteso che integra
remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale
del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che

1

presupposto che la difesa avesse chiesto la definizione del procedimento con le

l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà
di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239): ciò si
è verificato nel caso di specie, in quanto all’udienza del 15/5/2015, all’esito
dell’apertura del dibattimento, il pubblico ministero era stato onerato della
citazione della persona offesa con l’espresso avvertimento che, appunto, la sua
mancata comparizione sarebbe stata considerata remissione tacita della querela.
Con l’annullamento della sentenza impugnata, pertanto, va riconosciuta la
causa estintiva del reato invocata dal ricorrente e, nel difetto di diversa

querelato, per il disposto dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta remissione tacita della querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017

Il Consigliere estensore
riali

Il Il• ente

convenziona tra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA