Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18813 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18813 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONUCCI GIANNI nato il 30/03/1967 a SANT’OMERO
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 03/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG
Data Udienza: 25/01/2018
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, emessa in data 3 marzo 2017, il Tribunale di
Roma ha confermato il provvedimento con il qudle il Giudice dell’Udienza
preliminare dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro conservativo di
alcuni beni in danno di Gianni ANTONUCCI, imputato di più fatti di bancarotta.
2. Con dichiarazione del 24 gennaio 2018 l’ANTONUCCI ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, poiché questa rappresenta una
dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto
processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della
inammissibilità dell’impugnazione stessa
(ex multis,
Sez. 6, n. 23848 del
11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671).
Nel caso in esame sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità della
rinuncia, in quanto la relativa dichiarazione è stata ,fatta personalmente dal
ricorrente, con specifica indicazione della data della t,fitertfz impugnata.
Ne consegue che si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
stessa -ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
2. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 500,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018
Il consigliere estensore
Il presidente
1.