Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18813 del 10/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18813 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Popa Liviu Florin, nato a Tecuci (Romania) il 23/11/1979

avverso la sentenza del 16/07/2015 della Corte di Appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che
ha concluso chiedendo l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione
degli atti;
udito il difensore dell’ imputato, avv. Salvatore Arcidiacono, che ha concluso chiedendo l’
accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 difensore di Popa Liviu Florin ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Venezia in data 16/07/2015 ed il provvedimento in pari data in forza del quale la
corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinvio del processo, formulata dal difensore d’
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Data Udienza: 10/01/2017

ufficio dell’ imputato, ai sensi dell’ art. 420 quater cod. proc. pen. ed art. 15 bis L. n. 67 del
2014, per tentare una nuova notifica alli imputato personalmente al fine di pervenire, nel caso
di impossibilità di notificazione, alla sospensione del processo a carico di Popa Liviu Florin,
ritenendo che tale disciplina trovava applicazione solamente nel giudizio di primo grado ed ha
deciso, in pari data, nel merito, con conferma della sentenza di condanna emessa in primo
grado dal Tribunale di Padova in data 09/12/2008.
1.1. La difesa dell’ imputato, con un unico motivo, evidenzia che la normativa recentemente

procedimento era pendente in appello a condizione che la dichiarazione di contumacia fosse
stata preceduta dal decreto di irreperibilità come accaduto nella fattispecie in esame e che non
vi era prova alcuna che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del procedimento in questione,
sicchè era stato violato l’ incomprirnibile diritto del ricorrente di intervenire nel processo per
difendersi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve ritenersi infondato.

2. Occorre evidenziare che con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto, nel
corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67 (concernente norme transitorie per l’applicazione della
disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili), l’art. 15
bis (Norme transitorie) il quale è diviso in due commi: nel primo si prevede che le disposizioni
di cui al Capo III della legge 67 del 2014 «si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado»; mentre il secondo stabilisce che
«in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è
stato emesso il decreto di irreperibilità».

3. Va, quindi, osservato che appare condivisibile l’ orientamento secondo cui «In tema di
sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile
2014, n. 67, non si applicano – ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della
stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 – ai processi in corso nei quali, alla
data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né
a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato
contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015
– dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui, Rv. 26405201; vedi in senso conforme
Cass. nn. 44988/2016 e 37756/2015), dovendosi, quindi, escludere che le disposizioni degli
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introdotta doveva trovare applicazione, ai sensi dell’ art. 15 bis del L. n. 67/2014, anche se il

artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. sul cosiddetto processo in absentia, come novellate
dalla legge n. 67 del 2014, possano trovare applicazione nei processi che siano già in
corso e nei quali sia stato già stato pronunziato il dispositivo in primo grado.
3.1. Questo Collegio non ignora l’ orientamento di segno opposto circa l’ applicabilità della
disciplina sopravvenuta anche ai giudizi per i quali sia intervenuta la sentenza di primo grado
ma per i quali sia stata dichiarata la irreperibilità dell’ imputato.
Si è, in particolare, sostenuto che «In tema di sospensione del processo per assenza

aprile 2014, n. 67, che consente l’applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in
vigore dell’indicata legge, è operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non
sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo
grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015 – dep.
02/11/2015, El Harbaoui, Rv. 26513301» precisandosi, in particolare come «la finalità di
estendere le garanzie introdotte dalla nuova disciplina giustifichi la conclusione che la deroga
alla quale si riferisce il comma 2 attiene proprio al presupposto della lettura del dispositivo in
primo grado. In altre parole, anche se tale dispositivo sia stato letto, il giudice evidentemente, nel caso di specie, il giudice dell’appello – applicherà la vecchia disciplina solo
quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di
irreperibilità, in caso contrario essendo tenuto a verificare la posizione dell’imputato alla
stregua della nuova disciplina», orientamento seguito in altre pronunzie (v., nello stesso senso,
Cass. Sez. 2 n. 28787/2016).

4. A fronte di tale contrasto deve ritenersi, tuttavia, preferibile la prima tesi sulla base delle
seguenti considerazioni.

5. In primo luogo una simile interpretazione appare più conforme al tenore testuale della
norma tenuto, peraltro, conto che le norme transitorie, com’è noto, non tollerano
interpretazioni estensive né tantomeno analogiche.
Va, infatti, osservato che il tenore “letterale” delle nuove disposizioni porta a propendere per
un’esegesi nel senso che la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado rappresenta la
chiara linea di discrimine per l’applicazione delle nuove norme.
Ove, però, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (17 maggio) non fosse stato
pronunciato il dispositivo di primo grado risulta indicato un ulteriore spartiacque costituito dal
duplice requisito della avvenuta dichiarazione di contumacia e di irreperibilità.
Nel caso in cui non fosse stata ancora dichiarata la contumacia dell’imputato, trovano
applicazione le nuove norme; invece, ove l’imputato fosse già stato dichiarato contumace
occorre un’ulteriore valutazione: qualora, oltre alla dichiarazione di contumacia vi sia stata
anche l’emissione di un decreto di irreperibilità, il legislatore ha previsto l’immediata
applicazione delle nuove norme in tema di sospensione del procedimento. Al contrario, ove
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dell’imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis, comma secondo, L. 28

l’imputato sia già stato dichiarato contumace, ma senza l’emissione di un decreto
d’irreperibilità, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza per cui la
contumacia manterrà la sua efficacia e con essa gli istituti a questa collegati.
Per i gradi successivi al primo (anche in sede di rinvio), invece, il regime previgente rimane
applicabile sia per il contumace “non irreperibile” che per quello “irreperibile”.

6. Non può non considerarsi, del resto, come una interpretazione alternativa e parallela

alla previsione del comma 1, concernente l’immediata applicabilità della riforma per
l’irreperibile, non sarebbe limitata al giudizio di primo grado, ma riguarderebbe la figura, in sé,
del “contumace irreperibile”, in qualsivoglia fase o grado egli si trovi, nei processi pendenti al
17 maggio 2014: si potrebbe, quindi applicare la novella a tale soggetto, immediatamente,
dall’ udienza preliminare al giudizio di legittimità, soluzione che appare illogica ed
irragionevole, finendo per creare notevoli problemi in difetto di coordinamento delle nuove
norme con altri istituti inseriti nel nostro codice di rito.

7. A parte il criterio interpretativo “letterale” nel senso anzidetto militano anche ragioni legate
ad una interpretazione della norma conforme alla

voluntas legís,

come correttamente

evidenziato dalla citata Cass. n. 27540/2015 cit. nonché da Cass. Sez. 2 n. 47582/2016.
Occorre rilevare, infatti, che fra i criteri di interpretazione della legge, cristallizzati dalla norma
contenuta nell’ art. 12 delle preleggi, assume rilievo centrale il criterio teleologico di natura
soggettiva, risultando evidente che un ruolo non indifferente nell’attività ermeneutica deve
svolgere l’indagine sull’intenzione concretamente perseguita dal legislatore storico con la
emanazione della legge.
7.1. Appare, invero, utile richiamare il contenuto dei lavori preparatori di detta disposizione
(Introduzione dell’articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, Camera dei Deputati n.
2344) ove si dice testualmente: «L’intervento normativo qui proposto è necessario per evitare
che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell’imputato, introdotta
dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale,
determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le
sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia.
Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso,
comportando per il giudice l’obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia nel caso
sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un’assenza consapevole dell’imputato
o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata
conoscenza del procedimento.
Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado,
perché in tal caso non v’è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai

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dell’art. 15-bis I. n. 67/2014 condurrebbe a ritenere che la «deroga» portata dal suo comma 2

nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile e la disciplina delle impugnazioni
deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto.».
7.2. La scelta legislativa risulta, dunque, chiara ed univoca nel senso che qualora sia stata
emessa sentenza di primo grado le nuove norme non possano trovare applicazione sicchè una
interpretazione di segno diverso finirebbe, in modo illogico ed ingiustificato, per contrastare
con la ratio legis oltre che risultare poco coerente con l’ applicazione del brocardo

“tempus

8. Di tali disposizioni ha fatto corretta applicazione il giudice d’appello stante la intervenuta
pacifica pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore nella nuova
disciplina normativa (09/12/2008), correttamente rigettando la istanza di sospensione del
processo a carico di Popa Liviu Florin, dovendosi, precisare, che l’ ordinamento offre, sempre e
comunque, strumenti a tutela del soggetto che senza sua colpa non abbia partecipato al
processo.

9. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 Gennaio 2017

II consigliere estensore

II presidente

regit actum” di cui all’art. 11 delle Preleggi.

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