Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18812 del 27/02/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18812 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 27/02/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PAOLA
nei confronti di:
GROSSI GIUSEPPE N. IL 02/01/1952
avverso la sentenza n. 848/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PAOLA, del 29/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ti i t o
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infondato nel merito.
Considerato in diritto
5. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per una

nuova deliberazione volta a colmare i vizi motivazionali di seguito segnalati.
6. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo il quale il
controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere,
ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. D o lett. E), non può avere per oggetto gli elementi
acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e,
quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli
elementi acquisiti (Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del
18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27/11/2008, Sorbello, Rv.
242500;
n.
Piras,
Rv.
239493).
Sez.
5,
14253
del
13/02/2008,
Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice dell’udienza preliminare
abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del
processo, e, cioè, alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova
ulteriori ovvero o di consentire l’acquisizione metodologicamente più affidabile, perche nel
contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente: dati tali da
pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda oggetto del giudizio ed al
Pubblico Ministero di sostenere l’accusa ai fini della eventuale pronuncia di condanna.
Solo se tale verifica abbia offerto esiti sicuramente negativi, nel senso che se ne sarebbe
potuta arguire una superfluità ovvero una inutilità del passaggio del processo alla successiva
fase del giudizio dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato
adeguata e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resterebbe preclusa ogni possibilità
di censura della decisione adottata e, tanto meno, sarebbe esclusa una rilettdra de ■ dati

Ritenuto in fatto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola impugna per cessazione la sentenza
con la quale il GUP presso il Tribunale di Paola ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di Grossi Giuseppe , indagato per favoreggiamento personale e reale.
2. La decisione contestata muove dalla incertezza del fatto per come descritto in
contestazione. Secondo il GIP il capo di imputazione non reca l’indicazione del delitto che
costituirebbe il presupposto del contestato favoreggiamento, non ricavabile dal riferimento alla
persistente attività illecita nel campo dell’usura , ricettazione , riciclaggio svolta dai soggetti
ertivamente favoriti , Nigro Giuseppe e Franca Coccia. Nè una delimitazione circoscritta del
ratto tipico presupposto, a dire del GIP , potrebbe ricavarsi dall’intero corpo costituito dal
materiale di indagine , essendo i due suddetti soggetti rimasti estranei all’indagine.
Ancora , la decisione impugnata nega la sussistenza dei tratti oggettivi costituenti la
fattispecie contestata e in radice la presenza dell’elemento soggettivo , avendo il
direttore di banca , agito oltre che per favorire i clienti anche se stesso.
La seconda parte della imputazione , sostiene il GIP , andrebbe poi riqualificata in termini ex
art 379 bis cp , nella specie non applicabile trattandosi di favor correlato ad un procedimento
di prevenzione.
3. Con il ricorso che occupa la Procura segnala : che la determinatezza del fatto presupposto
andava desunta dal materiale di indagine emergente dal procedimento nr 1512/09 DDA
Catanzaro dal quale la contestazione mossa al Grossi era stata stralciata ;in quel processo il
Nigro e la Coccia erano stati sottoposti a OCC per usura con conseguente definizione del reato
presupposto ; il giudice poi aveva pretermesso le intercettazioni rese nel processo stralciato
che cristallizzavano il favoreggiamento contestato in termini tali da giustificare il rinvio a
giudizio; quanto poi all’elemento soggettivo , il riferimento al vantaggio per l’indagato atteneva
alla differenziazione tra favoreggiamento e ricettazione , estranea al tema del decidere; e se
v’era un interesse personale , allora il Grossi doveva essere rinviato a giudizio per ricettazione
o riciclaggio.
4. Con memoria depositata 1’11 febbraio 2013 , sottoscritta dal difensore fiduciario , Grossi
Giuseppe ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso perché privo
della necessaria autosufficienza con riferimento agli atti di indagine legati al procedimento nr
1512/09 nonchè basato sul riferimento ad atti non utilizzabili ( le intercettazioni rese nel citato
procedimento e dunque estranee a quello in esame ne. a questo connesso , probatoriamente o
finalisticamente , con conseguente violazione dell’art 270 comma I nonché dell’art 266 in
considerazione del fatto che il favoreggiamento non consente le intercettazioni)e comunque

per usura .
Il Gup non ha poi preso in considerazione il materiale indiziario derivante dal procedimento di
provenienza dell’odierno stralcio e segnatamente le intercettazioni indicate in ricorso dalla
Procura ricorrente; ed è di tutta evidenza che siffatto vuoto motivazionale impone una
rivisitazione complessiva della vicenda processuale che occupa , da rivedere attraverso il
prisma garantito dalla @elrii precisa individuazione del reato presupposto e ulteriormente
filtrata dalla disamina completa del materiale probatorio a disposizione. Rivisitazione solo in

esito alla quale potranno compiutamente trarsi le coerenti conclusioni in punto alla sostenibilità
in giudizio dell’accusa anche in relazione alla corretta individuazione degli estremi essenziali,
oggettivi e soggettivo, del reato contestato, allo stato assorbiti dal vizio riscontrato.
Né, infine, l’annullamento con rinvio risulta nella specie ostacolato dal tenore della memoria
difensiva allegata dal Grossi. In particolare , devono ritenersi fuorvianti sia il riferimento al
principio di autosufficienza del ricorso in ordine alla individuazione del reato presupposto sia il
richiamo operato al disposto di cui agli artt 266 e 270 comma I cpp. Sul primo punto/ giacche
nella specie la disamina ascritta alla Corte è esclusivamente limitata alla constatazione della
sussistenza del fatto di reato presupposto ascritto ai soggetti favoriti dalla condotta del Grossi.
Sul secondo punto i perché l’iter del procedimento che occupa , con precipuo riferimento alla
posizione del Grossi – in particolare lo stralcio all’uopo disposto per quanto sopra evidenziato ‘ostacola in radice la possibilità di ritenere diverso da quello in disamina il procedimento di
provenienza nel quale le intercettazioni indicate sono state disposte con conseguente
inapplicabilità alla specie del comma I dell’ad 270 cp; del pari, una volta esclusa la estraneità
dei due procedimenti , è palesemente inconferente il riferimento al disposto dell’art 266 cpp
perché il procedimento di provenienza dell’odierno stralcio , nel quale furono disposte le
intercettazioni in oggetto , concerneva reati certamente intranei all’elenco di cui all’art. 266
cod. proc. pen., si che , per come è pacificamente affermato da questa Corte, i relativi esiti
delle captazioni sono comunque utilizzabili anche per tutti gli altri reati pur estranei al detto
elenco.

PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova . eliberazione al Tribunale di Paola.
Così deciso il 27 febbraio 2012
Il Consigliere estensore

I Presisete

informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso
dell’udienza preliminare.
7. Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come il G.u.p. del
Tribunale di Paola non abbia fatto buon governo del potere che era stato chiamato ad
esercitare. In particolare , sia nel valutare la determinatezza del fatto contestato sotto il
versante della precisa individuazione del reato presupposto all’ascritto favoreggiamento, reale
e personale, sia nel valutare il materiale di indagine funzionale alle conclusioni poi assunte
guanto agli elementi costitutivi del reato contestato ha integralmente pretermesso il dato
fornito dalle emergenze del procedimento nr 1512/09 DDA Catanzaro. In particolare il Gup ha
tralasciato che la posizione del ricorrente originariamente risultava intranea al procedimento
citato da ultimo e che la stessa è stata stralciata , per poi confluire nel procedimento in
disamina innanzi al Tribunale di Paola disamin@per non aver ritenuto il Gip distrettuale
sussistente l’aggravante dell’ad 7 DL 152/91 originariamente contetsta così da non consentire
la deroga alla competenza favorita dal comma 3 bis dell’ad 51 cpp.
Così operando , non è stato in grado di individuare con completezza il reato presupposto del
contestato favoreggiamento, avendo integralmente pretermesso il dato in forza al quale , nel
citato procedimento di provenienza , i soggetti indicati nel capo di imputazione siccome
illecitamente favoriti dal contegno del Grossi, Nigro Giuseppe e Franca Coccia, erano indagati

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