Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18812 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18812 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAVARA CORRADO nato il 22/08/1961 a CATANIA

avverso il decreto del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG
CA-31-.L5-

Data Udienza: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Catania
confermava il provvedimento con cui il tribunale di Catania, in data
3.11.2010, aveva applicato a Favara Corrado la misura di prevenzione

di soggiorno nel comune di residenza, nonché cauzione di euro
10.000,00.
2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento,
ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi
difensori di fiducia, con due distinti atti di impugnazione, il Favara,
lamentando: 1) violazione di legge, con particolare riferimento alla
sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, che la
corte di appello ha desunto da due carichi giudiziari, relativi a fatti molto
risalenti nel tempo (il primo ad un ventennio fa; l’altro a quasi dodici
anni orsono), ignorando una serie di elementi oggettivi, puntualmente
elencati in ricorso, che depongono per l’insussistenza dell’indicato
presupposto, necessario per l’applicazione della misura di prevenzione
personale di cui si discute.
Il ricorrente contesta, in particolare, che il giudizio in termini di attualità
della pericolosità sociale del proposto sia fondato sul richiamo ad una
sentenza di condanna, pronunciata nel 2016, non passata in giudicato,
per fatti, come si è detto, risalenti nel tempo, avendo omesso, inoltre, la
corte territoriale di considerare lo stato detentivo del Favara, la sua
buona condotta carceraria ed il mancato accoglimento della richiesta di
applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, da parte dello stesso
tribunale di Catania.
3.

Con requisitoria depositata il 9.12.2017 il sostituto procuratore

generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
5. Il fulcro della decisione della corte territoriale è rappresentato dalla
circostanza che il Favara è stato condannato dalla corte di appello di

personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo

Catania, in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado, per il
reato di cui all’art. 416 bis, c.p., per avere preso parte all’associazione a
delinquere di stampo mafioso, denominata “Pilera Puntina”, diretta,
insieme con altri, dallo stesso Favara, con decisione non ancora passata
in giudicato, al momento in cui venne adottato il decreto oggetto del

Partendo da questo dato, la corte territoriale ha ritenuto sussistente
l’attuale pericolosità sociale (qualificata) del Favara, benché, come
riconosciuto dalla stessa corte, “i fatti per i quali ha riportato condanna
nel 2016 non siano recenti”, desumendola in concreto dalla circostanza
che quest’ultimo ha “certamente gravitato, ripetutamente, in ambienti di
matrice mafiosa con ruolo di capo-promotore”, non risultando, al tempo
stesso, “elementi sintomatici di un definitivo allontanamento” (del
proposto) “dai circuiti delinquenziali, anche in ragione dello stato di
detenzione carceraria nelle more sofferta” (per il delitto di omicidio,
aggravato dalla circostanza ex art. 7, I. 203/1991) “e del ruolo apicale
rivestito nella consorteria mafiosa”, che ha mantenuto integre le sue
capacità operative.
Può ben affermarsi, in ultima analisi, che l’intero ragionamento della
corte territoriale abbia il suo “centro gravitazionale”, nell’intervenuta
condanna del Favara per il reato associativo, valutazione condivisa dal
sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte, nella sua
requisitoria scritta.
A sostegno del proprio assunto, la corte territoriale ha fatto riferimento
ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità (su di esso
modulando i passaggi principali della propria motivazione), secondo cui
ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un
condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia
intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede
penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l’attualità della
pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna
definitiva del proposto per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal
suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza

presente ricorso.

di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere
intatta la sua capacità organizzativa nonché dall’assenza, anche nel
corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto
sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell’abbandono delle logiche
criminali in precedenza condivise (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI,

Prescindendo dal rilevare che nel caso in esame la condanna per il reato
associativo non era definitiva, va comunque osservato che la corte di
appello ha ritenuto di non aderire ad altro orientamento della
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione assoluta di
pericolosità sociale del soggetto appartenente ad associazione di tipo
mafioso non è assoluta, essendo destinata ad attenuarsi, facendo
risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli
elementi rilevatori dell’inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo
rispetto al momento del giudizio (cfr. Cass., sez. V, 19.1.2017, n.
28624, rv. 270554; Cass., sez. II, 31.1.2017, n. 269555), circostanza,
quest’ultima, ricorrente nel caso in esame, come riconosciuto dalla
stessa corte territoriale (cfr. p. 4 del decreto impugnato).
Il quadro di riferimento giurisprudenziale, tuttavia, è stato di recente
innovato da una importante decisione delle Sezioni Unite Penali, che
hanno affermato il principio secondo cui ai fini dell’applicazione di misure
di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di
tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della
pericolosità del proposto, comprendendo, il concetto di appartenenza ad
associazione mafiosa, la condotta che, sebbene non riconducibile alla
“partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli
scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di
vicinanza al gruppo criminale.
In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano
elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio
mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla
stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla
luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la

3

14.1.2016, n. 5267, rv. 266184).

stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di
attualità della pericolosità.
Il semplice accertamento dell’appartenenza (nei termini ora chiariti) ad
un’associazione di tipo mafioso, non è , dunque, sufficiente per ritenere
integrato il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto,

valutazione della persistente pericolosità dello stesso.
A tal fine “occorre confrontarsi con qualsiasi elemento di fatto
suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di
partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un
dato formale di recesso dalla medesima – anche lì dove sia possibile
evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività
partecipativa – quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo
temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle
incompatibili con la persistenza del vincolo” (cfr. Cass., Sez. Un.,
30.11.2017, n. 111, rv. 271511).
Orbene la corte di appello di Catania ha effettivamente omesso di
verificare l’attualità della pericolosità sociale del proposto, alla luce degli
elementi fattuali prospettati dal Favara in sede di ricorso (rappresentati,
peraltro, nell’atto di appello e nella relativa memoria, allegati dal
ricorrente), tra i quali assumono un particolare rilievo proprio il rilevante
lasso temporale trascorso tra i fatti “associativi” accertati nella sentenza
di condanna della corte di appello catanese (la cui non definitività, in
presenza di una sentenza di assoluzione in primo grado, avrebbe
consigliato un maggiore “spessore” motivazionale sulla persistenza della
pericolosità sociale del proposto) ed il lungo periodo di detenzione
carceraria patito dal ricorrente, da valutare anche con riferimento alla
condotta dallo stesso serbata in tale contesto.
Va, infatti, rilevato, a proposito di tale ultimo profilo, che la
giurisprudenza di legittimità da tempo si era attestata su di un
condivisibile orientamento, in linea con la recente decisione delle Sezioni
Unite, che appare opportuno ribadire, secondo cui, ai fini
dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti

4

costituendo un punto di partenza, necessario, ma non sufficiente, per la

ad associazioni di tipo mafioso, è onere del giudice verificare in concreto
la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia
decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento
in sede penale e il momento della formulazione del giudizio in sede di
prevenzione, e, tra la pregressa violazione della legge penale e tale

risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di
pericolosità (cfr. Cass., sez. VI, 11.11.2016, n. 53157, rv. 268518, in cui
la Corte ha annullato, per carenza di motivazione, il provvedimento che
aveva fondato il giudizio di attualità della pericolosità del proposto,
proprio sul ruolo rivestito all’interno del sodalizio, senza considerare il
non trascurabile lasso di tempo in cui il condannato era rimasto in stato
di detenzione).
Alla complessa valutazione richiesta, la corte territoriale non ha
provveduto, ritenendo sufficiente, come si è detto, ai fini del giudizio
sull’attualità della pericolosità sociale del Favara, l’accertata
appartenenza di quest’ultimo ad un’associazione mafiosa, in posizione
apicale, desunta da condotte risalenti nel tempo, con motivazione,
peraltro, tautologica (dunque, apparente), in ordine al mantenimento
delle capacità operative del sodalizio in questione e sulla mancanza di
“comportamenti in carcere che denotino l’abbandono delle logiche
criminali già condivise”.
Si impone, dunque, per difetto assoluto di motivazione sui rilevanti punti
indicati, che integra un’evidente violazione di legge, l’annullamento del
decreto impugnato, con rinvio alla corte di appello di Catania per nuovo
esame, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza
affermati.
La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, ai sensi del
disposto dell’art. 623, co. 1, lett. a), c.p.p.; per contro, la natura
decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione
sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che
hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (cfr. Cass.,
sez. V, n. 42371 del 27.9.2004, rv. 231015).

5

ultimo giudizio, sia decorso un periodo detentivo tendente alla

P.Q.M.
annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Catania
per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 19.1.2018.

Depositato in Cancelferia
Roma, lì

Il Presidèot

Il Consigliere Estensore

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