Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18811 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18811 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLONI MILENA nato il 21/01/1980 a FERMO parte offesa nel procedimento
c/
VIOLONI STEFANO nato il 11/12/1980 a FERMO

avverso il decreto del 21/02/2017 del GIUDICE DI PACE di FERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG

E;;

Cf

Data Udienza: 19/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice di pace di Fermo disponeva
l’archiviazione del procedimento sorto a carico di Violoni Stefano, per il
reato di cui all’art. 582, c.p., commesso in danno di Violoni Milena,

l’inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari,
anche alla luce dei risultati della perizia di parte prodotta dalla stessa
persona offesa, a sostenere l’esistenza di un nesso causale tra la
condotta, che si assume posta in essere dal Violoni e il disturbo post
traumatico da stress, denunciato dalla Violoni nell’atto di opposizione
alla richiesta di archiviazione.
2.

Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di pace ha
disposto l’archiviazione del procedimento innanzi indicato con un
provvedimento adottato in violazione del principio del contraddittorio,
per omessa valutazione del contenuto dell’opposizione da essa proposta
alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
In particolare il giudice procedente non ha affatto considerato le ragioni
prospettate dall’opponente, che aveva rappresentato come il Violoni
avesse posto in essere in danno della suddetta persona offesa condotte
riconducibili alla circostanza aggravante, di cui all’art. 585, c.p., che
rende il reato perseguibile d’ufficio, colpendola con un bastone, in
maniera da cagionarle le lesioni descritte nella certificazione medica,
allegata alla denuncia.
2.1 Con requisitoria depositata il 20.11.2017, il pubblico ministero
presso la Corte di Cassazione, chiede che l’impugnato provvedimento sia
annullato senza rinvio.
2.2. Con memoria pervenuta via fax in data 3-8.1.2018, l’avv. Massei,
difensore del Violoni Stefano, si opponeva all’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso appare fondato e va accolto.

rilevando, da un lato, la mancata presentazione della querela; dall’altro,

4. Ed invero, come è stato da tempo affermato in sede di legittimità
secondo un orientamento condiviso da questo Collegio, nel procedimento
penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di
archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza
di quanto disposto dall’art. 410 c.p.p., la celebrazione di un’udienza

l’archiviazione) ovvero con ordinanza (ove restituisca gli atti al p.m.),
senza la preventiva audizione delle parti in udienza. Ne deriva che,
quando il giudice di pace ha disposto l’archiviazione con decreto, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, d.Ig. 28 agosto 2000 n. 274, il provvedimento è
soggetto a ricorso per cassazione solo per motivi inerenti al
contraddittorio, che, peraltro, non è ovviamente ravvisabile nell’omessa
fissazione della (non prevista) udienza camerale, bensì nel fatto che
sussiste pur sempre l’obbligo per il giudice di prendere in considerazione
le ragioni addotte dalla persona offesa opponente (cfr. Cass., sez. V,
06/05/2010, n. 31930, C.).
Ne consegue che la omessa valutazione, da parte del decreto di
archiviazione del giudice di pace, del contenuto dell’atto di opposizione
della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio
del contraddittorio, che realizza una menomazione del suo diritto di
difesa, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per
cassazione (cfr. Cass., sez. V, 06/11/2008, n. 43755, rv. 241803; Cass.,
sez. IV, 01/10/2008, n. 39538).
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame.
Nel decreto di archiviazione oggetto di ricorso, infatti, è stata omessa
l’indicazione dei motivi per cui non sono state prese in considerazione,
pur essendo state specificamente rappresentate nell’atto di opposizione,
né le ragioni prospettate dalla persona offesa in ordine alla sussistenza
dell’ipotesi di lesioni personali volontarie (consistenti in ecchimosi di
varia natura; contusione con abrasione della fronte; piccolo ematoma
dolente in sede occipitale ed in piccole escoriazioni: cfr. p. 2 dell’atto di
opposizione, in cui è riportato il contenuto della documentazione
sanitaria, redatta dal personale del nosocomio, alle cui cure si affidò la

2

camerale, perché il giudice di pace decide con decreto (ove disponga

ricorrente, dopo l’aggressione patita ), aggravate dall’uso di un’arma (il
bastone utilizzato per colpire la Violoni), con conseguente perseguibilità
d’ufficio del reato; né le prove richieste, consistenti nell’escussione dei
testi Callarà Luigia e Giansanti Marco, in grado di riferire sulle modalità

integrità psico-fisica della vittima.
5. Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnato decreto va, dunque,
annullato, con rinvio al giudice di pace di Fermo per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato con rinvio al giudice di pace di Fermo per
nuovo esame .
Così deciso in Roma il 19.1.2018.
Il Consigliere Estensore

Il Presigente

.2b31,2Depositato in QaTicelleria
L
Roma, lì

dei fatti e sulle conseguenze prodotte dalla denunciata aggressione sulla

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