Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1881 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1881 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

RESHANAJ VIKTOR N. IL 14/08/1979
avverso il decreto n. 587/2008 GIP TRIBUNALE di CAMERINO, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

4

OSSERVA
Breshanaj Viktor,, in qualità di persona offesa , ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza di archiviazione emessa dal Gip del Tribunale di Camerino in data 20-22012 .
Il ricorrente deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, assumendo
formulando una serie di critiche all’impianto motivazionale del provvedimento
impugnato. Lamenta inoltre di non essere stato ascoltato dal Gip , come da lui
richiesto nell’atto di opposizione.
Risulta dagli atti

che il provvedimento impugnato

venne emesso all’esito

dell’udienza tenutasi il 16-1-2012, a seguito dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione presentata dal p.m. . In relazione a tale sequenza procedimentale ,
l’art 409 co 6 cpp dispone che l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per
cassazione soltanto nei casi di cui all’art 127 co 5 cpp e cioè per violazione delle
norme che disciplinano l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun
altro vizio del prowedimento è dunque deducibile per cassazione. Orbene, il primo
motivo di ricorso esula da tale ambito poichè i vizi dedotti attengono alla
motivazione del prowedimento Il secondo motivo è generico, non specificando se
la persona offesa sia comparsa all’udienza camerale , contrariamente al disposto
dell’ad 127 co 3 cpp , secondo cui i destinatari dell’avviso sono sentiti se compaiono
. Il ricorso , a norma dell’ad 606 co 3 cpp , va quindi dichiarato inammissibile.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro
cinquecento.
Così deciso in Roma il 29-11-12 .

che il Gip abbia erroneamente valutato le risultanze agli atti del procedimento e

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