Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1881 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1881 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORTIZ MAXIMILIEN CAMILLE N. IL 04/02/1975
avverso la sentenza n. 1056/2013 TRIBUNALE di ANCONA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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1.4

Data Udienza: 19/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. in data 7.10.2013 applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di
Ortiz Maximilien Camille, in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod.
pen., come indicati in rubrica. Il giudicante, ritenuta la continuazione tra gli
addebiti, applicava la pena finale di mesi sei di reclusione oltre la multa.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

L’esponente osserva che erroneamente è stato ritenuto più grave, tra i reati
avvinti in continuazione, il furto tentato di cui al capo b); al riguardo, la parte
sottolinea che il reato più grave andava individuato nel furto consumato, di cui al
capo a). Ciò posto, il deducente rileva che il giudizio di comparazione delle
circostanze attenuanti ed aggravanti è stato effettuato in relazione al reato di cui al
capo b), che non risulta circostanziato, posto che le contestate circostanze
aggravanti si riferiscono al furto consumato.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia

dichiarare inammissibile il ricorso. La parte pubblica considera che le circostanze
aggravanti riportate nel capo di imputazione si riferiscono ad entrambe le
fattispecie di furto; e rileva che nella individuazione del reato più grave, tra quelli
riuniti in continuazione, il giudice opera una valutazione in concreto, con il limite
che la pena non sia inferiore a quella che sarebbe irrogabile per un reato
concorrente. Osserva che difetta l’interesse a ricorrere, posto che il giudizio di
bilanciamento delle circostanze involge in realtà entrambe le fattispecie in addebito;
e considera che in tema di patteggiamento, salva l’ipotesi della pena illegale, è
precluso il sindacato sul merito delle contestazioni.
Considerato in diritto
1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.
2. Giova sinteticamente richiamare i principi elaborati nel tempo dalla
Corte di legittimità in materia di reato continuato, con particolare riguardo al tema
del rapporto tra determinazione della pena per il reato continuato e sanzione
edittale prevista per i singoli reati uniti dal vincolo della continuazione: a) la
violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista
per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la
fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse
(Cass. Sez. U n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347); b) la pena base per
il reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per
uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (Corte Cost., ord.
n. 11 del 9/01/1997; Cass. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv.
249664); c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumen
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denunciando la violazione della legge.

fino al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro
sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave
(Cass. Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Varnelli, Rv.209486).
E bene, la sentenza impugnata risulta vulnerata dalla evidenziata violazione
di legge, rispetto al disposto di cui all’art. 81, cpv., cod. pen., interpretato secondo
diritto vivente, giacché il reato più grave è stato individuato erroneamente
nell’ipotesi di furto tentato, relativo alla moto di proprietà di Lestingi Francesco,

vettura di Fichetti Fabiola; e deve osservarsi che detto errore nella individuazione
del reato più grave refluisce anche sul bilanciamento delle circostanze, e quindi
sulla quantificazione della pena, posto che in sentenza il giudice, nel determinare la
pena base, espressamente ritiene le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza
con le “aggravanti contestate”, aggravanti che non possono ritenersi entrambe
contestate rispetto al tentativo di furto della moto. Tanto si afferma, posto che nel
capo di imputazione la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod. pen., è
da porsi in relazione allo scassinamento della portiera dell’auto, che riguarda il
richiamato delitto consumato dei guanti e di altri oggetti che si trovavano all’interno
della vettura di Fichetti Fabiola; mentre rispetto al tentativo di furto della moto non
viene descritta alcuna azione violenta, posta in essere dal prevenuto in danno delle
cose.
L’ordine di considerazioni che precede induce a rilevare che nel caso di
specie sia la quantificazione della pena, rispetto alla struttura del reato continuato
per cui si procede, sia il giudizio di congruità della pena finale effettuato dal
Tribunale, risultino vulnerati dalle evidenziate violazioni di legge, e che il
complessivo patto concluso dalle parti risulti invalido.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, per l’ulteriore corso.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, le parti sono
reintegrate nella facoltà di rinegoziare l’accordo sulla pena su altre basi e che, in
mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ancona, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

anziché in quella di furto consumato degli oggetti che si trovavano all’interno della

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