Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18809 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18809 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI CRISTINA nato il 08/01/1966 a PISA

avverso la sentenza del 29/06/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito l’avvocato MEUCCI GALAZZO KATIA del foro di PISA in difesa della
ricorrente che chiede l’annullamento della sentenza ed invoca la prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Livorno ha, con la sentenza impugnata, confermata quella
emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto Conti Cristina responsabile
di lesioni personali in danno di Valeri Cristina e l’aveva condannata a pena di
giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile.
Secondo la ricostruzione operata in sentenza l’imputata, dopo aver avuto un
alterco con la persona offesa per motivi di circolazione stradale, incontratala nel
bar situato nelle vicinanze, la spintonò e graffiò procurandole una distorsione
lombo sacrale ed escoriazioni al braccio destro. Alla base della resa statuizione vi

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Data Udienza: 15/02/2018

sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, e del
teste Piva Alfredo, nonché documentazione medica.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata lamentando
una mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della
responsabilità. Si duole del fatto che la persona offesa sia stata ritenuta credibile
nonostante le smentite provenienti da altri testi e dall’imputata, nonché dallo
stesso teste Piva, il quale nulla ha saputo dire, se non che Valeri fu stretta ad un

questo querelato dalla Conti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché versato totalmente in fatto. Nonostante sia
incentrato sul vizio di motivazione, il ricorso si limita a riproporre una diversa
lettura dei fatti e a contestare il giudizio del Tribunale e del Giudice di pace senza
evidenziare alcuna reale illogicità o lacuna del ragionamento da questi spiegato,
esorbitando, in tal modo, dal perimetro entro cui deve svolgersi il giudizio di
legittimità. Non corrisponde a verità, infatti, che il Tribunale abbia trascurato le
dichiarazioni dei testi a discarico (madre e amica della persona offesa), dal
momento che delle stesse ha tenuto espressamente conto, salvo disattenderle a
favore della ricostruzione offerta dalla persona offesa e dal teste Piva, siccome
basata su dichiarazioni attentamente valutate e giudicate, con logica
ineccepibile, maggiormente affidabili (perché serene e distaccate quelle della
persona offesa; perché disinteressate e coerenti con l’accertamento medico in
atti quelle del teste Piva). Tale modus procedendi non merita le critiche del
ricorrente, giacché l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione
di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica,
che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia
incorso in manifeste contraddizioni (ex multis, Cass., n. 7667 del 29/1/2015).
Nella specie, l’approfondito esame delle dichiarazioni di Valeri Cristina, reso
evidente dalla specifica considerazione delle modalità dell’occorso e dei riscontri
obbiettivi, rendono evidente che il giudice d’appello non si è sottratto al compito
su di lui gravante e che l’ha assolto con modalità incensurabili in sede di
legittimità. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni degli altri testi esaminati, giacché
la valutazione della credibilità dei testimoni costituisce un tipico giudizio di merito
su cui, a meno di insanabili illogicità (non segnalate) o smentite provenienti da
altri inequivocabili elementi della istruttoria espletata, non è consentito alcuna
sovrapposizione ricostruttiva del giudice di legittimità. Tra le “smentite” non
possono essere annoverate, quindi, le dichiarazioni di altri testi, ritenuti

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braccio dall’imputata. Peraltro, Piva non era presente nel bar ed è stato per

maggiormente credibili, giacché l’apprezzamento delle dichiarazioni, il raffronto
tra le stesse e l’attribuzione, ad ognuna, del “peso specifico” rappresenta proprio
il giudizio cui è chiamato il giudice di merito, che non deve e non può essere
rinnovato – in sede di legittimità – sotto le mentite spoglie del vizio
motivazionale.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle
ammende, che si reputa equo quantificare in C 2.000.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/2/2018

Il Consigliere Estensore

Il Presidente
(Maurizio Fumo)

(Ant

Depositato ira Cia
Roma, lì „.. …….

P.Q.M.

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