Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18806 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18806 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BAGNI FRANCO nato a Firenze il 6/12/1952
BAGNI MIKE nato a Firenze il 7/12/1978

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18/10/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato
la pronuncia con la quale il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato Franco e
Mike Bagni colpevoli del delitto di furto aggravato, esclusa l’aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede, con condanna, concesse ad entrambi le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all’aggravante, alla

2. Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto tempestivo ricorso per
cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito
indicati.
2.1. Il primo motivo denuncia omissione, illogicità e contraddittorietà della
motivazione. La sentenza, secondo i ricorrenti, non dà conto delle contraddizioni
emerse dall’istruttoria dibattimentale: Mike Bagni sarebbe stato visto uscire dalla
centrale Telecom con i guanti, dato non decisivo, posto che gli operanti hanno
dichiarato di aver visto anche altro soggetto, non identificato, che indossava
guanti in compagnia degli imputati. Inoltre il guanto rinvenuto nella soffitta dalla
quale si accede al tetto ove è stato notato il soggetto a torso nudo, è simile a
quello nella disponibilità di Mike. Tuttavia, quest’ultimo, sulla sua presenza nello
stabile e sulla disponibilità di guanti, ha fornito giustificazione, assumendo che
era sul posto perché doveva procurare della legna per barbecue (legna notata e
descritta come parzialmente tagliata e presente nello stabile anche dal teste
della pubblica accusa, Tramontin). Trattasi di elementi, secondo i ricorrenti, non
valutati, nonostante fosse stato segnalato nei motivi di gravame.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta omissione, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, in ordine al rigetto dell’istanza difensiva di
integrazione probatoria, sulla mancata esclusione dell’aggravante della violenza
sulle cose e sul mancato proscioglimento per mancanza o inidoneità della
querela.
2.2.1. I ricorrenti deducono che la motivazione della Corte territoriale, con la
quale è stata rigettata la richiesta di integrazione istruttoria, è inconferente in
quanto fonda sulle pacifiche condizioni di abbandono dello stabile che, secondo il
giudice di appello, non avrebbero, comunque, fatto venir meno la titolarità della
struttura in capo a Telecom. La prova richiesta, invece, aveva la finalità di
dimostrare l’inesistenza della violenza sulla cosa, tenuto conto della rilevata
rottura del lucchetto, valorizzata dal giudice del gravame e che, invece, a parere

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pena anni uno mesi due di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno.

della difesa, era risalente e non poteva ascriversi alla condotta dei ricorrenti.
Inoltre la rimozione forzata dei pannelli dai siti del tetto ove erano stati fermati
gli imputati, tenuto conto delle condizioni complessive di degrado dei luoghi,
comunque non aveva inciso sulla funzionalità della cosa e sul danneggiamento
della stessa, né poteva integrare violenza nel senso richiesto dall’art. 392 cod.
pen., visto anche il mancato accertamento del tempo a partire dal quale i
pannelli di rame oggetto di furto erano stati staccati e del luogo da cui erano

2.2.2. La querela poi – inviata, peraltro, a mezzo posta – secondo la difesa
è stata proposta da Giuseppe La Cavera senza allegazione di documenti
giustificativi della carica dedotta (rappresentante Telecom), né contiene richiesta
di punizione del colpevole.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione di legge penale,
mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, circa il mancato
riconoscimento del tentativo. Al momento dell’arrivo degli operanti, la merce era
ancora all’interno dello stabile e nel furgone non era stato caricato alcun
pannello. Sicché manca la disponibilità della merce sottratta, né si era instaurata
alcuna relazione materiale con la res.
2.4. Infine si lamenta erronea applicazione di legge penale, illogicità e
contraddittorietà della motivazione, circa l’eccessività della pena, che non
terrebbe conto della carenza di accertamenti sul valore economico delle cose
sottratte.

3. Questa Corte rileva che i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
3.1. Va premesso chetrattandosi di cd. doppia conforme, le pronunce di
merito si integrano formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre
fare riferimento per valutare la congruità della motivazione. Nella specie, poi, la
Corte territoriale ha risposto puntualmente alle doglianze proposte con il
gravame. Le motivazioni, che si saldano in un unico iter argomentativo, non
vengono contraddette dalle censure mosse dai ricorrenti che, anzi, propongono
nel primo motivo di ricorso, in alcune parti, gli stessi rilievi devoluti con l’appello
e respinti in secondo grado, con motivazione logica ed esauriente.
Del resto, in sostanza, risulta criticata la valutazione degli elementi di fatto
operata dal giudice di appello, prospettando formalmente contraddittorietà della
motivazione, ma, in sostanza, invocando un’inammissibile rivalutazione degli
stessi elementi probatori. Ciò a fronte di prove già attentamente e congruamente
esaminate dal giudice di primo grado, richiamato anche per relationem quanto

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stati rimossi.

alla motivazione svolta, dal giudice di appello (Sez. 2, n. 8076 del 21/11/2012,
dep. 2013, Consolo, Rv. 254535). Quindi, non possono avere rilevanza le
censure mosse, in quanto voíte ad offrire una lettura alternativa delle medesime
risultanze probatorie, adeguatamente valutate dai giudici di merito i quali hanno
compiutamente valorizzato, al di là della mancata individuazione del terzo
complice datosi alla fuga, che i militari operanti avevano sorpreso sul posto i
Bagni uno dei quali (Mike) visto uscire dal manufatto con i vestiti sporchi, a

proprio in quel momento, mentre l’altro (Franco) veniva notato fare da palo.
3.2. Il secondo motivo di impugnazione va disatteso.
3.2.1. Nel giudizio di appello, come è noto, la rinnovazione istruttoria ha
carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine sia stata
esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere
del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la
predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. U,
24/01/1996, Panigoni; Sez. 1, n. 3972 del 2014). Atteso che l’esercizio di un
simile potere è affidato all’ apprezzamento del giudice di appello, restando
incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato, deve
sottolinearsi chey a fronte di una motivazione che dà conto, in modo univoco, del
fatto che è stato ritenuto non impossibile decidere allo stato degli atti, anche
sulla sussistenza dell’aggravante, alcun rilievo può assumere la critica difensiva.
Del resto appare priva di censure la motivazione dei giudici di merito, se si tiene
conto che, comunque, la Corte territoriale ha sottolineato come, per l’aggravante
ritenuta, era stata considerata decisiva la riscontrata asportazione dei pannelli
mediante l’uso di strumenti (piede di porco rinvenuto sul posto ancora incastrato
tra due pannelli di rame, uno dei quali piegato dall’uso dell’attrezzo) all’uopo
predisposti, sicché il rilievo prospettato nei motivi di ricorso, appare infondato.
3.2.2. Circa il difetto, nella querela, dell’indicazione della provenienza dei
poteri di rappresentante dei querelante, si rileva conformemente a quanto già
affermato da questa Corte di legittimità ai fini della riferibilità della querela ad
una persona giuridica, che la previsione di cui all’art. 337 cod. proc. pen. si limita
a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del
soggetto che la presenta, non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di
quest’ultimo sui punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi,
fino a contraria dimostrazione (Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013, Giacobelli, Rv.
259037). Del resto la querela, priva dell’enunciazione formale della fonte dei

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riscontro dell’attività di asportazione dei pannelli, in atto per alcuni di questi

poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona
giuridica, non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di
un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente, che non emerge nella specie, né
viene dedotto (Sez. 2, n. 39839 del 27/06/2012, Savino, Rv. 253442 conforme a
numerose massime nel medesimo senso : n. 37365 del 2005, n. 37377 del
2003).
In ogni caso, per tutti i denunciati vizi della querela, appare dirimente

procedibile d’ufficio.
2.3. Il terzo motivo va respinto posto che i giudici di merito con motivazione
esauriente e non contraddittoria, valorizzano, ai fini della consumazione, la
circostanza chaval momento dell’irruzione dei militari, numerosi pannelli di rame
erano già stati divelti, staccati dal manufatto e accatastati a terra, pronti per
essere trasportati, con evidente consumazione dell’impossessamento, risultando
irrilevante che questi non erano stati ancora caricati sul furgone predisposto per
assicurare il trasporto della refurtiva, essendo questa ormai entrata nella
materiale disponibilità degli esecutori materiali della sottrazione.
3.4. Il quarto motivo devolve una censura che sfugge al sindacato di
legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito
esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod.
pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di
mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio sull’entità della pena su un
ragionamento articolato, che opera espresso richiamo alle modalità del fatto, alla
sia pur rudimentale organizzazione di uomini e mezzi, alla pericolosità sociale
desumibile dalle recidive contestate e ritenute in sentenza. Quindi alla luce del
pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto, il motivo devoluto
è inammissibile, non risultando, peraltro, necessario, che per la compiutezza
della motivazione, i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. siano presi tutti in
considerazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
259142).
PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso ii 15/02/2018
Il Presidente

Depositato iq Cancealp
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rispetto al punto devoluto, che ritenuta l’aggravante contestata, il delitto è

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