Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18805 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18805 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SMANIOTTO LUCA nato il 16/03/1973 a BORGOSESIA

avverso la sentenza del 31/01/2017 del TRIBUNALE di BELLUNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO SCARLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
sussiste.
Udito il difensore/

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1 – Con sentenza del 31 gennaio 2017, il Tribunale di Belluno confermava la
sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Luca Smaniotto colpevole
del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen., perché, in più occasioni, dal 5
agosto al 4 ottobre 2013, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso,
minacciava di un danno ingiusto Roberto Sartor (che lo aveva contravvenzionato
per divieto di sosta), condannandolo alla pena di euro 400 di multa.

il posto di lavoro a comportarti così; mi sono arrivati i verbali vedrai cosa ti
succede, guardati attorno e pensa a quello che hai fatto” – fossero idonee a
creare un turbamento al Sartor al quale era stato prospettato un male ingiusto,
seppure non determinato.
Nè poteva avere rilievo il fatto che la prima condotta fosse stata consumata
reagendo ad un presunto atto arbitrario in quanto la speciale causa di
giustificazione prevista dall’art. 4 d. lgt. N. 288/1944 non si applica al delitto di
minaccia, come riconosciuto dalla Corte cost. con ordinanza n. 36/2007.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le
proprie censure in sette motivi.
2 – 1 – Con il primo ed il secondo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, in quanto il ricorrente non aveva minacciato un male dipendente
dalla sua volontà ma solo dal fatto che i superiori della Sartor l’avrebbero potuto
sanzionare ritenendo censurabile la sua condotta.
2 – 2 – Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge non avendo il
Tribunale valutato se il male prospettato fosse realmente ingiusto.
L’imputato infatti si era solo ripromesso di rivolgersi ai superiori del Sartor
che se l’avessero sanzionato per la sua condotta non gli avrebbero causato un
danno ingiusto.
2 – 3 – Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il
vizio di motivazione, non rivestendo le frasi proferite dall’imputato alcuna
efficacia intimidatoria tanto più che erano state rivolte ad un agente di polizia
abituato a misurarsi con eventuali contestazioni.
2 – 4 – Con il sesto ed il settimo motivo lamenta la violazione di legge ed il
difetto di motivazione perché il Tribunale non aveva tenuto conto della genericità
ed indeterminatezza delle espressioni usate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato è fondato.
1

Il Tribunale riteneva che le frasi proferite dall’imputato – “vedrai come perdi

1 – Il fatto, come ricostruito dai giudici del merito, è il seguente: l’imputato,

Luca Smaniotto, aveva occupato un p.ro auto riservato ai residenti del
condomino in cui dimoravano sia costui, sia l’agente di polizia Roberto Sartor.
Stava attendendo, all’interno dell’autovettura, che la moglie acquistasse dei
farmaci per la loro figlia.
Sartor gli elevava una contravvenzione per il parcheggio irregolare, pur non
essendo lo Smaniotto parcheggiato in luogo ad uso pubblico. La discussione fra i
due si faceva animata e, dopo qualche giorno, Smaniotto si vedeva recapitare tre

circolazione (in considerazione del parcheggio dell’autovettura), il secondo per
non aver allacciato le cinture di sicurezza (trovandosi alla guida di un’autovettura
in sosta), il terzo per avere proferito una bestemmia.
Tutte le contravvenzioni venivano annullate dal Giudice di pace.
2 – Così ricostruiti i fatti, ed illustrato il contesto nel quale si erano inserite
le frasi pronunciate dall’imputato, è del tutto evidente come le espressioni di
critica rivolte dallo Smaniotto all’operato del Sartor non potessero considerarsi la
prospettazione di un male ingiusto.
La sola espressione “guardati attorno” avrebbe potuto rivestire una qualche
valenza intimidatoria se non fosse stata inserita nel medesimo contesto e
potesse pertanto acquisire il significato di un invito ad operare nella propria
pubblica funzione in modo meno personalistico e più oggettivo.
3 – La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, perché, date
per pacifiche le circostanze di fatto non contestate dalle parti, la condotta del
ricorrente non può essere sussunta nel delitto contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2018.
Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanistao Scarlini

Il Presidente
Maurizio Fumo

e2A.
epositato in Cancel :
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Roma, lì ….. …

verbali di contravvenzione, tutti a firma del Sartor: uno per intralcio alla

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