Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18804 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18804 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DINU CRISTINEL nato il 20/04/1963

avverso la sentenza del 26/01/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia ha, con la sentenza impugnata, confermato il
giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Dinu
Cristinel per il furto di cinque bottiglie di whisky e di una bottiglia di birra,
sottratta dai banchi di un supermercato e, in parziale riforma della sentenza
impugnata, riqualificato il fatto come tentativo e riconosciute circostanze
attenuanti generiche, ha, su appello dell’imputato, ridotto la pena a lui irrogata,
portandola a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 80 di multa.

1

Data Udienza: 15/02/2018

P
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione Dini Cristinel
lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena,
poiché non sarebbero stati specificati i criteri posti a base del calcolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. La semplice lettura della sentenza
impugnata dimostra che la determinazione della pena è stata effettuata secondo

(mesi tre di reclusione ed euro 180 di multa), riducendola per la concessione di
attenuanti generiche e ed applicando la riduzione per il rito. Nient’altro doveva
spiegare il giudicante per adeguarsi al dettato normativo.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze
sollevate, si reputa equo quantificare in € 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso il 15/2/2018

ft,

Il Co biglie Estensore
(Ant

Il Presidente

1

(Maurizio Fumo)

Depositato., in Cancelleria
Roma, lì

U Lig ,t

i desiderata del ricorrente, partendo da una pena vicinissima al minimo edittale

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