Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18802 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18802 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
nel procedimento a carico di:

SPINOZZI DANIELE nato a Giulianova il 18/10/1973

avverso la sentenza del Giudice di pace di Teramo del 12/01/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inamrnissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Ferdinando Giffoni, sostituto processuale del difensore di
fiducia dell’imputato, avv.
l’inammissibilità del ricorso.

Francesco Bicarini, che ha concluso chiedendo

Data Udienza: 15/02/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Teramo assolveva perché il fatto non sussiste Daniele
Spinozzi dal reato di cui all’art. 595 cod. pen., in quanto la querela della parte
offesa non era stata accompagnata dall’escussione, al dibattimento, del
dichiarante e, quindi, secondo la ricostruzione offerta nella sentenza impugnata,
era rimasta priva di qualsiasi elemento di riscontro. Il Giudice di pace ha, inoltre,

querelante, denotava disinteresse alla prosecuzione del procedimento azionato.

2.

Avverso l’indicata pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
deducendo violazione di legge.
2.1. Il ricorrente assume che i testi indicati dalla pubblica accusa non erano
stati escussi in quanto non citati, sicché il Giudice di pace aveva dichiarato la
parte decaduta dalla prova. Tuttavia, pur a fronte della richiesta espressamente
avanzata in tal senso, il giudicante non aveva ammesso la prova testimoniale,
richiesta

ex

art. 507 cod. proc. pen., né aveva proceduto d’ufficio,

all’ammissione della prova dichiarativa, indispensabile per la decisione.

3. Questa Corte osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. Va in primo luogo sottolineato che soltanto la mancata comparizione del
querelante, accompagnata dal preventivo ed espresso avvertimento che, in caso
di assenza, questa sarà interpretata come remissione tacita, consente di
interpretare l’assenza del predetto quale manifestazione tacita della volontà di
non persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 21/07/2016, Pastore, Rv.
267239).
3.2. In secondo luogo si osserva che è principio di diritto di questa Corte
regolatrice, espresso nella sua formazione più autorevole, quello secondo il quale
il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsti
dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti
avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, a fronte di una prova avente
carattere di decisività, restando nella facoltà delle parti richiedere l’ammissione
di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 495 comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U,
n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907).
Del resto è principio pacifico quello secondo il quale il potere del giudice di
assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod. proc. pen.,

2

sostenuto che la mancata comparizione, all’udienza dibattimentale del

può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero
potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro
assoluta necessità (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, dep. 2014, Milano, Rv.
259137). Detto potere, poi, può essere esercitato anche con riferimento a prove
per la cui ammissione si sia verificata decadenza, poiché il requisito della novità
non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti
dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 3, n. 38222 del

era stata dichiarata decaduta per omesso tempestivo deposito della lista
testimoniale, ai sensi dell’art. 468, comma 1, cod. proc. pen.)
3.3. Tanto premesso si osserva che, nella specie, l’assenza del querelante
non può assumere, in mancanza di espresso avvertimento in tal senso, la
valenza attribuitagli nella sentenza impugnata, di “manifestato disinteresse alla

prosecuzione”.
Inoltre si rileva che i testi indicati nella lista testimoniale depositata dal
pubblico ministero in calce al decreto di citazione non sono stati citati ai sensi
dell’art. 507 cod. proc. pen., nonostante espressa richiesta in tal senso, all’esito
del dibattimento, da parte del rappresentante della pubblica accusa.

4. Si configura, pertanto, la violazione di legge dedotta e si impone
l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice
di pace di Teramo, in conformità agli espressi principi di diritto.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di
pace di Teramo.
Così deciso il 15/02/2018

Il Presidente
Maurizio Fumo

Depositato in Cancelleria
Roma, lì „…

25/05/2017, La Gaipa Rv. 270802: nella decisione citata, la prova dichiarativa

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