Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18801 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18801 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANIERI GIUSEPPE nato il 20/05/1994 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l’avvocato IARIA GIACOMO del foro di REGGIO
CALABRIA, che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ranieri Giuseppe è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria, con rito
abbreviato, per plurimi reati contro la persona, contro il patrimonio e contro
l’amministrazione della giustizia commessi – in concorso con le persone e con le
modalità che verranno in seguito specificate – in danno di Corigliano Luca in data
11 dicembre 2013. I fatti sono stati accertati dal Tribunale nel modo seguente.
1.1. Corigliano Luca frequentava fa casa di Iefata Antonio, suo vicino di casa,
costretto, per malattia, su una sedia a rotelle; ciò fece anche nella serata del 10

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Data Udienza: 15/02/2018

dicembre 2013, allorché rimase con l’amico tutta la serata. Il giorno dopo, verso
le nove del mattino, si presentarono presso l’abitazione di Corigliano i sigg.ri
Ranieri Antonio e Ielata Grazia (rispettivamente, cognato e sorella di Ielata
Antonio), i quali contestarono a Corigliano il furto di 900 euro appartenenti a
Laganà Maria, madre convivente di Ielata Antonio. Corigliano negò l’addebito,
ma i due insistettero e convinsero l’accusato a seguirli in casa di Laganà Maria.
1.2. Qui giunti Corigliano si trovò accerchiato da Ranieri Giuseppe, Ranieri
Antonio, Laganà Maria, Ielata Grazia e Ielata Antonio, i quali continuarono ad

procurandogli lesioni personali. Nel contesto Ranieri Antonio si recò a casa di
Corigliano e si fece consegnare dai genitori di quest’ultimo, con uno
stratagemma, il telefono cellulare del figlio. Quindi, tornato in casa di Laganà
Maria, costrinsero il giovane (Corigliano Luca) a mostrare loro le telefonate e i
messaggi dell’ultimo periodo, senza trovare nulla di compromettente.
Nonostante ciò trattennero il giovane nell’abitazione, contro la sua volontà.
1.3. Verso le ore 13,30 Laganà Maria e la figlia Ielata Grazia indussero Corigliano
a seguirle per recarsi – insieme – alla stazione dei carabinieri del posto.
Senonché, durante il tragitto, si imbatterono in una pattuglia della Polizia che,
notata l’accesa discussione in corso tra i tre, li accompagnò in commissariato,
dove Laganà sporse denuncia di furto. Corigliano, dal canto suo, non fece
menzione delle percosse ricevute nella mattinata, per paura di ritorsioni (era
stato minacciato poco prima da Ranieri Antonio).
1.4. Nel pomeriggio dello stesso giorno, subito dopo aver lasciato il
Commissariato, mentre era ancora per strada, Corigliano fu avvicinato da Ranieri
Giuseppe, Idone Antonio e Ielata Agostina, i quali viaggiavano a bordo di una
vettura FIAT CUBO e lo convinsero, con minacce, a salire sull’auto guidata dalla
donna. Nell’auto Ranieri Giuseppe sottrasse il telefono cellulare al ragazzo, che
fu condotto a Gallico Superiore, in una zona montuosa isolata, ove fu minacciato
di morte e nuovamente percosso. Quindi Corigliano fu condotto dai tre in zona
abitata, in via Torrente Malavenda, n. 25, ove fu rinchiuso in uno scantinato e
costretto a bere mezzo tappo dì sapone liquido. Le grida del giovane attirarono
l’attenzione di tale Barillà Giovanni Vittorio, il quale, apprese le ragioni del
trattamento riservato al ragazzo, si allontanò dal posto. Dopo circa mezz’ora
Corigliano fu condotto in località Pentimele, ove i tre tentarono di rinchiuderlo in
una cabina balneare, di cui avevano la disponibilità. Finalmente, approfittando di
un momento di distrazione dei tre, il ragazzo riuscì a scappare e raggiungere
l’abitazione della nonna, per sporgere denuncia il giorno successivo. Si recò
anche al pronto soccorso, ove gli furono riscontrate contusioni al torace e alla
colonna dorsale, nonché trauma contusivo allo zigomo destro, con lieve
ematoma.
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accusarlo del furto. Ranieri Antonio e Ielata Grazia lo percossero pure,

1.5. Per questi fatti Ranieri Giuseppe è stato condannato, dal Tribunale, per reati
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capi 1 e 4), per lesioni personali
aggravate e continuate (capo 2), per sequestro di persona (capo 3), per violenza
privata (capo 5) e per rapina (capo 6).
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha, con la sentenza impugnata, assolto
l’imputato dal reato di rapina (relativa all’impossessamento del telefono cellulare,
ritenendo la condotta assorbita nel reato di cui all’art. 393 cod. pen.) e

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
dell’imputato con due motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 125, 178, 581 e 597 cod. pen.
derivante dal fatto che le dichiarazioni di Corigliano – denunciato per un reato
collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. – avrebbero
dovuto essere valutate ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (come
aveva correttamente fatto il primo giudice) e non ai sensi dell’art. 192, commi 1
e 2, cod. proc. pen. (come aveva, invece, erroneamente fatto il giudice
d’appello).
2.2. Col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 192, comma 3 e 371,
comma 2, lett. b) cod. proc. pen. derivante dal fatto che non è stata effettuata
una verifica delle dichiarazioni di Corigliano secondo i parametri stabiliti dalla
giurisprudenza di legittimità (il ricorrente richiama la sentenza selle sezioni unite
del 21/10/1992, n. 1653) e che è stata attribuita credibilità al dichiarante in
maniera assiomatica, nonostante l’inimicizia esistente tra le parti (per via del
furto di cui Corigliano si era reso – secondo il ricorrente – responsabile).
Lamenta, inoltre, una valutazione illogica dei pretesi riscontri esterni e l’estrema
genericità e inconcludenza di questi ultimi (il riferimento è alla descrizione dei
luoghi, all’utilizzo di un’autovettura, a un certificato medico privo di firma, alle
dichiarazioni dei parenti della vittima), nonché il fatto che i giudici d’appello
abbiano dato per accertati e non contestati i fatti materiali (salvo l’accertamento
dell’apporto causale dei singoli), laddove con l’impugnazione della sentenza di
primo grado era stata posta in discussione tutta la costruzione accusatoria
mediante la contestazione della credibilità di Corigliano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due motivi di ricorso dell’imputato attengono alla valutazione – che è
stata effettuata dai giudici di merito – delle dichiarazioni di Coriglíano, sicché
possono essere esaminati unitariamente. Sono entrambi infondati, ai limiti
dell’ammissibilità.

rideterminato la pena in senso più favorevole all’imputato.

1. E’ pacifico, invero, che il Tribunale ha proceduto all’esame delle dichiarazioni
di Corigliano ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come detto a pag.
5 della sentenza d’appello e come non contestato dal ricorrente. Quest’ultimo
poggia le sue critiche su un’affermazione, per vero inesatta, della Corte
d’appello, contenuta a pag. 11, ove è detto che “la deposizione della persona
offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone
estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della
colpevolezza”: trattasi di principio, invero, valevole in relazione alla posizione

connesso o collegato e non applicabile a Corigliano, che risultava, invece,
all’epoca della sua assunzione, indagato per il reato di furto commesso in danno
di Laganà Grazia, parente dell’odierno imputato. Da ciò non può farsi derivare,
però, la nullità della pronuncia, in quanto, nel prosieguo del discorso, la Corte
d’appello ha esaminato le dichiarazioni di Corigliano alla stregua del principio ben diverso – richiamato dal ricorrente, sicché l’affermazione censurata va
collocata nel novero di quelle inesatte, ma non decisive per la valutazione della
legittimità della pronuncia. La Corte d’appello, infatti, dopo aver scrutinato le
dichiarazioni di Corigliano sulla base della coerenza e linearità del narrato, oltre
che della “misura” palesata dal dichiarante – che s’era limitato a denunciare i
fatti, senza enfatizzarli -, ha passato in rassegna i numerosi elementi di riscontro
alle dichiarazioni di costui, verificando che ne confermavano i passaggi più
significativi (il fatto che, effettivamente, nella mattinata dell’Il dicembre 2013
Ranierì Antonio si recò a casa di Corigliano per richiedere ai genitori di costui la
consegna del telefono cellulare del ragazzo; il fatto che alle ore 13,45 dell’il
dicembre Corigliano fu effettivamente controllato da una pattuglia della Polizia
sul lungomare Cenide mentre discuteva animatamente con Ielata e Laganà,
avendo “un evidente segno alla piramide nasale” e denunciando percosse
ricevute; il fatto che dalle ore 16 dell’il dicembre il telefono cellulare del
ragazzo rimase silente, a comprova del fatto che gli era stato sottratto; il fatto
che Ielata Grazia – utilizzando un telefono cellulare intestato a Ligato Domenico,
cognato di Ielata Agostina – telefonò alla nonna di Corigliano nella serata dell’il
dicembre fingendosi poliziotta e parlando di un cellulare da restituire al nipote; la
certificazione medica prodotta dalla persona offesa). Vi è stata puntuale
osservanza, quindi, anche in sede d’appello, del disposto dell’art. 192, comma 3,
cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni rese da soggetto imputato di un
reato collegato vanno valutate unitamente agli altri elemento di prova che ne
confermano l’attendibilità. La pronuncia della Corte d’appello è pertanto corretta
sotto il profilo giuridico.
1.1. Essa è anche scevra di illogicità o incongruenze, dal momento che contrariamente all’assunto del ricorrente – gli elementi valorizzati hanno
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della persona offesa che non sia anche imputata o indagata in procedimento

effettivamente la valenza dimostrativa loro attribuita, giacché riscontrano
passaggi significativi del racconto reso dalla persona offesa e ne confermano
l’attendibilità. In tale contesto è privo di significativo rilievo il fatto che i
“riscontri” valorizzati dal giudicante non concernono specificamente la posizione
di Ranieri Giuseppe, dal momento che “riscontro” è tutto ciò che assume
rilevanza in un discorso giustificativo della decisione, non richiedendosi – nella
soggetta materia – che tocchino la posizione di ogni singolo accusato. Gli “altri
elementi di prova” che ai sensi dell’art. 192 terzo comma il giudice deve valutare

reato collegato a quello per cui si procede non devono valere a provare, invero, il
fatto-reato e la responsabilità di ogni singolo imputato, perché in tal caso la
suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica: la funzione processuale dei
medesimi è semplicemente di confermare, come d’altro canto emerge dalla
lettera della norma, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona che
assume la veste di testimone, sia pure sui generis, perché è dalla riscontrata
attendibilità di costui che la legge fa discendere conseguenze a carico della
persona attinta da dichiarazioni accusatorie. D’altra parte, il sindacato di
legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo – o, il che è lo stesso, del
soggetto indagato per un reato collegato – non consente il controllo sul
significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro,
perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del
giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle
argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di
prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Cass., n. 33875 del
12/5/2015; sez. 5, n. 2086 del 17/9/2009). Tanto è dato in concreto riscontrare,
avendo i giudici di merito seguito il filo del racconto reso dalla persona offesa e
avendone riscontrato la corrispondenza ai risultati dell’indagine obbiettiva, ogni
qual volta è stato possibile; tanto, senza che siano stati evidenziati discrepanze
oggettivamente apprezzabili tra le propalazioni del dichiarante e gli altri elementi
dell’istruzione probatoria, dal ricorrente apoditticamente svalutati oppure
accantonati nella parte più compromettente (come è dato riscontrare per le
telefonate di Ielata Grazia a Corigliano Lidia la sera dell’Il dicembre 2013,
ovvero per le lesioni oggettivamente diagnosticate all’offeso).
Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese del procedimento.

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unitariamente alle dichiarazioni del coimputato o della persona imputata di un

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/2/2018

Il Consi liere Estensore
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(Maurizio Fumo)
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Depositato in Cancelleria
Roma, lì

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(Ant

Il Presidente

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