Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1880 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1880 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AZIZ FARHAT N. IL 12/12/1984
avverso la sentenza n. 2953/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Aziz Farhat ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Brescia in data 21-2-2012 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , commesso
in Montirone il 20-7-07.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell’imputato,
che , pur essendosi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari , non è stato
sorpreso nell’atto di compiere ulteriori reati né tantomeno di fuggire dal luogo di
detenzione domiciliare o di inquinare le prove a suo carico . Egli non aveva infatti
alcun intento di sottrarsi alla misura cautelare o di impedire un agevole controllo da
parte della p. g. , non essendo vero che egli sia stato trovato nascosto nel garage di
un’abitazione. Il ricorrente si duole poi della mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile , in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come sia pacifico che l’imputato si sia
allontanato dall’abitazione preso la quale era ristretto , senza plausibile ragione,
essendo stato sorpreso in un garage sito in un’altra via dello stesso comune. Tanto
basta, secondo quanto puntualizzato dal giudice a quo ,anche per la ravvisabilità del
dolo del reato di evasione . Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata
, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai due gravi carichi penali da cui è
gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM

OSSERVA

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29 11 12 .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA