Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1880 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1880 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZIZ FARHAT N. IL 12/12/1984
avverso la sentenza n. 2953/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 29/11/2012
Aziz Farhat ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Brescia in data 21-2-2012 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp , commesso
in Montirone il 20-7-07.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza dell’imputato,
che , pur essendosi allontanato dal luogo degli arresti domiciliari , non è stato
sorpreso nell’atto di compiere ulteriori reati né tantomeno di fuggire dal luogo di
detenzione domiciliare o di inquinare le prove a suo carico . Egli non aveva infatti
alcun intento di sottrarsi alla misura cautelare o di impedire un agevole controllo da
parte della p. g. , non essendo vero che egli sia stato trovato nascosto nel garage di
un’abitazione. Il ricorrente si duole poi della mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile , in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come sia pacifico che l’imputato si sia
allontanato dall’abitazione preso la quale era ristretto , senza plausibile ragione,
essendo stato sorpreso in un garage sito in un’altra via dello stesso comune. Tanto
basta, secondo quanto puntualizzato dal giudice a quo ,anche per la ravvisabilità del
dolo del reato di evasione . Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata
, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai due gravi carichi penali da cui è
gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
OSSERVA
•
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29 11 12 .