Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1880 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1880 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

GRISETTI Diego,

n. a Quattro Castella -RE- il 21\7\1974

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 17\12\2012 (n. 2835\2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Francesco
Aldo Policastro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;

Data Udienza: 24/10/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 17\12\2012 la Corte di Appello di Bologna confermava la
sentenza di primo grado con la quale Grisetti Diego era stato condannato per la
contravvenzione di cui all’art. 186, lett. b), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di
un’auto Renault Scenic, con tasso alcolemico rilevato di g\I 0,82 e 0,87 (acc. in Reggio
Emilia il 27\10\2008).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando che la sentenza non era adeguatamente argomentata.

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente
nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da
sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti
rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a
produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2896 del 09/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999), Rv. 212610; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21858 del
19/12/2006 Ud. (dep. 05/06/2007), Rv. 236689).

Nel caso di specie l’assenza di specificità è palese, in quanto a fronte di una sentenza
di condanna basata su prove desumibili da dati sintomatici e dagli esiti dell’alcoltest,
la difesa ha articolato motivi ictu °cui/ generici.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Presidente

CONSIDERATO in DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA