Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1880 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1880 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
GRECO GIUSY EMANUELA N. IL 20/10/1989
avverso la sentenza n. 5487/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 14/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/mic le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 19/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo, con sentenza resa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 14.11.2014 applicava la pena concordata dalle
parti nei confronti di Greco Giusy Emanuela, in ordine ai reati di cui agli artt. 589
cod. pen., 186 comma 2, lett. b) e 187, comma 1 e 1 bis, cod. strada. Il giudicante
ha pure applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, per la durata di un anno.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore Generale della Repubblica di Brescia, denunciando la violazione della
legge penale, laddove il giudicante ha applicato la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo della revoca del
medesimo titolo abilitativo, sanzione espressamente prevista dall’art. 187, comma
1-bis, cod. strada, per il caso in cui il conducente, in stato di alterazione psicofisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti provochi un incidente stradale. Al
riguardo, il ricorrente osserva che tale disposizione fa comunque salva
l’applicazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada, ove pure è prevista la revoca
della patente nel caso in cui il fatto lesivo sia commesso da soggetto sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare
senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, disponendo quella della revoca.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come noto, le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno da tempo
chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti, resa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice deve applicare le sanzioni amministrative
accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Cass. Sez. U, sentenza
n. 8488 del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981).
E bene, l’art. 187, comma 1-bis, cod. strada, disciplina – nell’ambito della
fattispecie della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti – la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. La
norma stabilisce che, nel caso in cui “il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale”, le sanzioni previste dal comma 1 dell’art. 187, cod. strada, sono
raddoppiate e che “la patente di guida è sempre revocata”. La norma si conclude
con la clausola in base alla quale “E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.
222”.
Si osserva poi che l’art. 222 cod. strada regola l’applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, in conseguenza dell’accertamento dei delitti di lesioni ed
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2.

omicidio colposo, per violazione delle norme contenute nel codice della strada.
Segnatamente, l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 222 citato, prevede che
qualora la lesione personale grave o gravissima ovvero l’omicidio colposo, sia stato
commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/I, ovvero da
soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applichi la
revoca della patente.
Come si vede, le norme ora richiamate delineano distinte ipotesi, dalle

della patente di guida, che, per espressa indicazione offerta dal legislatore, sono
destinate ad operare indipendentemente le une dalle altre. Ed invero, l’art. 187,

1-bis, cod. strada, dopo avere regolato l’applicazione della sanzione

comma

amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il caso in cui il
conducente in stato di alterazione per aver assunto sostanze stupefacenti, abbia
provocato un incidente stradale, stabilisce espressamente che resta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 222 cod. strada. Pertanto, il sistema
sanzionatorio, ai fini di interesse, risulta articolato nei termini che seguono: ai sensi
dell’art. 187, comma

1-bis,

cod. strada, all’accertamento del reato

contravvenzionale di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze
stupefacenti, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale, consegue
la revoca della patente di guida; del pari, ai sensi dell’art. 222, comma 2, cod.
strada, all’accertamento dei delitti di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio
colposo, commessi con violazione delle norme contenute nel codice della strada,
qualora il fatto sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/I, ovvero soto l’effetto di sostanze stupefacenti consegue la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Applicando i principi di diritto ora richiamati al caso di specie, deve
osservarsi che la sentenza in esame risulta inficiata dalla denunciata violazione di
legge. Ed invero, il G.i.p. di Bergamo ha erroneamente ritenuto che nel caso
dovesse applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida. Al contrario, come sopra si è evidenziato, la norma di cui all’art.
187, comma 1-bis, cod. strada, prevede espressamente la revoca della patente di
guida, qualora il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti provochi un
incidente stradale, indipendentemente dal fatto di aver provocato danni alle
persone.
Del resto, la simultanea operatività delle richiamate previsioni sanzionatorie
risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con il consolidato orientamento
interpretativo, in base al quale si ha un concorso materiale di reati, e non un reato
complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della
violazione di norme sulla circolazione stradale, se pure quest’ultima violazione dia di
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quali discende l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca

per sé luogo all’illecito contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti(cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29/10/2009,
dep. 28/01/2010, Rv. 246300; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 03/10/2012,
dep. 30/11/2012, Rv. 253839). E rafforza il convincimento considerare,
conclusivamente sul punto, che l’art. 222 regola una pluralità di ipotesi, in cui
all’accertamento di delitti colposi di danno, commessi con violazione delle norme
sulla circolazione stradale, segue la revoca della patente di guida, comprese quelle

ove è parimenti espressamente prevista la revoca della patente di guida. Pertanto,
la richiamata clausola di salvezza, che chiude l’art. 187, comma 1-bis cod. strada,
si giustifica in ragione della possibile simultanea operatività delle diverse fattispecie
sanzionatorie, che prevedono l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida.
2. Tanto ritenuto, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che
va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente
applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in
misura inferiore al minimo stabilito dalla legge ovvero in luogo della revoca della
medesima patente (cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004,
dep. 06/07/2004, Rv. 229466). Si è, infatti, osservato che seppure non è di norma
possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il
rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini
dell’accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere
l’errore di diritto (riportando nei limiti legali l’errata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria, che consegue di diritto all’applicazione della pena e che
è sottratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta tale sanzione possa
essere rideterminata in conformità alla violazione contestata.
3. Applicando il richiamato principio di diritto al caso che occupa, per
condivise ragioni, si procede all’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
Invero, nel caso di specie, risulta legittimo l’accordo delle parti avente ad
oggetto l’applicazione della pena, come ratificato dal giudice; conseguentemente,
va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lettera I,
cod. proc. pen., limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente
applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in
luogo della revoca della patente, che deve essere disposta, secondo l’espressa
previsione di cui all’art. 186, comma 1-bis, cod. strada. Tale annullamento senza
rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza
di annullamento risolve ed esaurisce il “thema decidendum” e perché tale
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che regolano la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,

provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in
quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo
necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di
circostanze controverse. Pertanto, la correzione afferente alla sanzione
amministrativa accessoria di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata
violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Dispone la revoca della patente.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della

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