Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 188 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 188 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATTI LUCA ANTONINO ADALBERTO N. IL 15/11/1987
avverso l’ordinanza n. 4091/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione
domiciliare avanzate da Patti Luca, condannato alla pena di anni cinque di
reclusione, con fine pena al 24/8/2016.
La decisione derivava dalla sostanziale assenza di disponibilità da parte del
condannato di un’abitazione idonea alla esecuzione della pena, atteso che la

abusivamente, nonché dalla relazione di sintesi che segnalava come necessario
un percorso graduato mediante permessi premio ed ammissione al lavoro
all’esterno.

2.

Ricorre per cassazione Luca Adalberto Antonino Patti, deducendo

violazione di norme processuali.
Il ricorrente denuncia l’incompatibilità del Magistrato di Sorveglianza che
aveva respinto l’istanza provvisoria e che presiedeva il Tribunale di Sorveglianza
e, in via subordinata, eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc.
pen. nella parte in cui nulla prevede sul punto.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione: il
Tribunale di Sorveglianza aveva fondato la decisione sulla circostanza che
l’immobile abitato dalla moglie del condannato era occupato abusivamente: ma
non teneva conto che il reato di occupazione abusiva è istantaneo e, quindi, si
era già consumato e che il Comune di Milano aveva concesso la residenza alla
donna.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il magistrato di sorveglianza
che ha pronunciato in via d’urgenza sui presupposti per l’applicazione provvisoria
della detenzione domiciliare può comporre il tribunale di sorveglianza chiamato a
decidere sulla relativa istanza, senza che si abbia alcuna incompatibilità; la
natura provvisoria e meramente propedeutica della prima pronuncia costituisce
anche la ragione che induce la manifesta non fondatezza della sollevata
questione di costituzionalità.

moglie del condannato abitava un appartamento dell’ALER occupato

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la natura
istantanea del delitto di occupazione di edifici non elimina la antigiuridicità della
condotta di permanenza, anche se non sanzionata penalmente, cosicché
correttamente il Tribunale ha ritenuto di non potere assecondare tale condotta;
in ogni caso, la decisione non è fondata esclusivamente sul dato abitativo, atteso
che il Tribunale ha aderito alla valutazione della relazione di sintesi che suggeriva
una maggiore gradualità nel trattamento.
Nessuna manifesta illogicità della motivazione, pertanto, si ravvisa nel

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

provvedimento impugnato.

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