Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18798 del 01/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18798 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

Data Udienza: 01/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Piccenna Nicola, nato a Ventimi g lia, il 6/10/1958 ;

avverso la sentenza del 1/4/2016 della Corte d’Appello di Potenza ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Luca Pistorelli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

g enerale Dott.

Ferdinando Li g nola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
costituisce reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impu g nata la Corte d’Appello di Potenza confermava, anche a g li
effetti civili, la condanna di Piccenna Nicola per il reato di diffamazione a mezzo
stampa, perché q uale autore dell’articolo intitolato “Alto tradimento per il “Generale”

Bubbico”, apparso sul settimanale “Il Resto”, offendeva la reputazione di Filippo
Bubbico, all’epoca presidente della Regione Basilicata, alludendo al fatto che, questi,
partecipe di un “patto scellerato” di accoglimento “morbido” del deposito unico di
scorie nucleari a Scanzano J.co., sancito in un meeting fra uomini delle istituzioni e
amministratori locali, avesse poi falsamente dichiarato di non essere a conoscenza di
tale allocazione.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato, dichiarando in via preliminare

applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta valenza
diffamatoria dell’articolo oggetto di contestazione, nonché in relazione al denegato
riconoscimento delle esimenti del diritto di cronaca – nella sua peculiare declinazione
riferita all’attività giornalistica d’inchiesta – e del diritto di critica. Rileva in proposito il
ricorrente come, avendo espressamente ritenuto la Corte territoriale che la notizia
fosse stata divulgata senza ricorrere ad attacchi gratuiti e personali alla persona
offesa, il reato in parola sarebbe, di per sé, insussistente. In secondo luogo, andrebbe
esclusa la valenza diffamatoria delle frasi incriminate, poiché l’atteggiamento
“morbido” assunto dal Bubbico nei confronti della scelta governativa di allocare il sito
destinato ad accogliere le scorie nucleari nel territorio di un comune della Regione da
lui presieduta, risulterebbe in maniera incontrovertibile dal verbale del Consiglio dei
Ministri nel corso del quale la decisione venne assunta. Inoltre, ricorrendo l’oggettivo
interesse alla conoscenza della notizia e fondandosi l’inchiesta su informazioni serie,
concrete ed obiettive, sarebbe esclusa la lesione alla reputazione del soggetto
pubblico. L’imputato, infine, avrebbe esposto una legittima e fondata critica
attraverso una investigazione giornalistica di grande interesse per la comunità non
solo lucana, ma anche nazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Pregiudiziale è la valutazione della dichiarazione di revoca della rinunzia alla
prescrizione formulata in via preliminare dall’imputato, la quale è peraltro
inammissibile. Secondo l’oramai consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, la
rinuncia alla prescrizione è revocabile, solo a condizione che la stessa non abbia già
prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice
riguardante la regiudicanda fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima
(Sez. 6, n. 30104, dep. 11 luglio 2012, Pg in proc. Barcella, Rv. 253256; Sez. 5, n.
11071/15 del 9 ottobre 2014, Solimene e altri, Rv. 262875). Nel caso di specie alla

di revocare la rinunzia alla prescrizione in precedenza formulata e deducendo errata

rinunzia è seguita la pronunzia della sentenza impugnata, la quale ha deciso sui motivi
d’appello anche agli effetti penali proprio in ragione dell’intervenuta rinunzia alla
prescrizione, che pertanto non è più revocabile.
3. Nel resto le censure del ricorrente risultano generiche nella misura in cui non si
confrontano effettivamente con il discorso giustificativo sviluppato in sentenza.
3.1 La Corte territoriale, infatti, facendo buon governo dei principi che regolano la
materia, ha ritenuto la natura diffamatoria del passaggio dell’articolo incriminato in cui

rappresentanti delle istituzioni nel corso della quale sarebbe stato siglato il patto
“scellerato” di accettazione dell’allocazione in territorio lucano del sito destinato ad
accogliere le scorie nucleari. Riunione invero mai avvenuta ovvero della partecipazione
alla quale del Bubbico lo stesso imputato non aveva acquisito evidenza alcuna, atteso
che le fonti informative e documentali dal medesimo invocate a conforto dei fatti
riportati nello scritto non ne fanno menzione. Coerentemente a tali risultanze
processuali, i giudici del merito hanno poi valutato in maniera logica tutt’altro che
irrilevante la circostanza, ritenendo che l’espediente narrativo sia servito ad esaltare il
giudizio negativo sul comportamento della persona offesa espresso nell’articolo.
3.2 Come detto, tale percorso argomentativo è solo tangenzialmente sfiorato dai rilievi
del ricorrente, tesi a ribadire la solidità delle proprie fonti – senza però contestare
quanto rilevato in sentenza a proposito del mancato riscontro alla specifica circostanza
oggetto del rimprovero – ovvero a sminuire la valenza del termine “meeting”
dispiegato nell’articolo o, in maniera meramente assertiva, la neutralità del fatto
attribuito, evitando però di confutare il ragionamento sviluppato in proposito dalla
Corte circa l’effettivo significato dell’attribuzione al Bubbico della partecipazione alla
riunione.
3.3 Eccentrici e comunque manifestamente infondati si rivelano conseguentemente i
richiami alla ricorrenza degli altri presupposti delle esimenti tipiche dell’attività
giornalistica invocate, posto che la loro operatività è stata correttamente esclusa
proprio in ragione della rilevata parziale non corrispondenza al vero dei fatti riportati.
Manifestamente infondata è infine la doglianza secondo cui la Corte territoriale,
avendo escluso la sussistenza di un attacco gratuito alla sfera personale del Bubbico,
avrebbe dovuto di conseguenza escludere anche la valenza diffamatoria dell’articolo.
Infatti i giudici dell’appello si sono limitati ad affermare la continenza formale dello
scritto, valutazione che non refluisce su quella della verità del fatto narrato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende.

viene affermata la partecipazione della persona offesa ad una riunione con altri

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso l’1/2/2018

processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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