Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18797 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18797 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
JICU OANA ELENA (IRREPERIBILE) nato il 22/02/1977
JICU MIHAI (IRREPERIBILE) nato il 10/07/1978

avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio limitatamente alla
sospensione della pena.
Udito il difensore

Data Udienza: 25/01/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale FIMIANI, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2016, la Corte di Appello di Catania ha, per quanto qui di
interesse, confermato la condanna di Elena OANA JICU e Mihai JICU per il reato di furto in
abitazione pluriaggravato, riducendo la pena già inflitta in primo grado nella misura di anni due
di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

omessa motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, ex art. 163 cod. pen.,
richiesta con i motivi di appello.
Sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale, travisando il contenuto della sentenza di primo
grado, ha ritenuto erroneamente che la sospensione richiesta fosse stata già concessa dal
Tribunale, omettendo, quindi, di motivare sulla relativa doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. Gli imputati hanno entrambi chiesto in appello l’applicazione della sospensione condizionale
della pena.
La Corte territoriale, errando, ha rigettato la richiesta, affermando che il beneficio era stato già
disposto in primo grado.
Risulta, invece, che nella sentenza del Tribunale non sia stata valutata la possibilità di concedere
il beneficio giacché la pena detentiva inflitta era superiore a quella di anni due di reclusione.
E’ evidente allora che vi sia omessa motivazione da parte dei giudici di merito su una specifica
richiesta degli imputati.
2. Si pone, quindi, il problema di valutare se la sospensione condizionale della pena possa essere
disposta in sede di legittimità ovvero se sia necessario annullare la sentenza, con rinvio alla
Corte d’Appello per la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione
del suddetto beneficio.

2.1. In proposito deve evidenziarsi come alcune pronunzie di questa Sezione hanno
affermato che deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia
immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio
essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge (Sez. 5, n. 52292
del 15/11/2016, Spinelli, Rv. 268747; ex multis, Sez. 5, n. 44891 del 24/09/2015, Marchi, Rv.
265481; Sez. 5, n. 21049 del 18/12/2003, Maurelli, Rv. 229233).
Va, peraltro, detto che l’orientamento interpretativo segnalato come contrario, secondo il quale
è necessario che la Corte annulli con rinvio, si è formato essenzialmente nei casi in cui l’imputato
abbia chiesto con specifico motivo d’appello la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d’appello non abbia preso
2

2. Avverso tale pronunzia gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo

in alcuna considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto; si è infatti
sottolineato che la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con
riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio
di legittimità (Sez. 4, n. 41988 del 06/07/2017, Tipaldi, Rv. 27093201; Sez. 3, n. 31349 del
09/03/2017, Diop, Rv. 27063901; Sez. 3, n. 35989 del 10/01/2017, Filannino e altri, Rv.
27082901; Sez. 6, n. 26539 del 09/06/2015, Ciancio, Rv. 26391701; Sez. 5, n. 41006 del
13/05/2015, Fall, Rv. 26482301; Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv. 25457001).
3. A fronte dei suesposti arresti interpretativi, si deve indubbiamente verificare se possa essere

di semplificare la definizione del processo penale, ha ulteriormente ampliato i casi in cui è
consentito a questa Corte di disporre – sempre che non risultino indispensabili nuovi
accertamenti di fatto – l’annullamento senza rinvio, adottando, comunque, «i provvedimenti
necessari» (art. 620 lett. I) cod. proc. pen.).
Sull’esatta portata della nuova previsione normativa si sono pronunciate le Sezioni Unite,
precisando che «l’intento del legislatore, nella modifica dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc.
pen., si delinea, pertanto, in quello di ampliare la possibilità, per la Corte di cassazione in sede
penale, di decidere il ricorso senza rinvio, in una prospettiva che tende ad assimilare il relativo
potere a quello già riconosciuto nel giudizio di legittimità civile dall’art. 384 cod. proc. civ.,
secondo principi uniformi per la giurisdizione della Corte Suprema nei due settori. Principi per i
quali l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato è praticabile ove le necessarie
determinazioni possano essere assunte, in sede di legittimità, alla luce dei risultati degli
accertamenti in fatto esposti nei provvedimenti di merito», ovvero allorquando non risultino
necessari nuovi accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone).
Ne consegue, quindi, che all’espressione impiegata dalla nuova formulazione della norma in
discorso, laddove consente di disporre l’annullamento senza rinvio ove non risultino “necessari
ulteriori accertamenti di fatto”, deve riconoscersi la funzione – già individuata dalla
giurisprudenza anche sotto la vigenza della precedente formulazione – di escludere la possibilità
di decidere nel senso anzidetto ove tale necessità sussista, nonché quella di circoscrivere agli
accertamenti già effettuati dal giudice di merito gli elementi in base ai quali si esercita il potere
di decidere il ricorso senza rinvio in sede di legittimità.
In applicazione dei criteri appena indicati, dunque, la Corte di cassazione può annullare senza
rinvio il provvedimento impugnato, assumendo le determinazioni necessarie e conseguenti,
allorquando gli elementi necessari risultino definiti in misura sufficiente (Sez. U, n. 3464 del
30/11/2017, Matrone); cioè, senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi
da quelli accessibili alla stessa Corte, atteso che tale consultazione si tradurrebbe in ulteriori
accertamenti in fatto, non solo preclusi dall’espressa previsione contraria della norma in esame,
ma incompatibili con il giudizio di legittimità.
4. I principi appena enunciati non possono, tuttavia, trovare applicazione nel caso in esame per
le ragioni di seguito indicate.
3

di ausilio la recente riforma, di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 che, in ragione dell’esigenza

Dalla consultazione degli atti a disposizione di questa Corte non emergono elementi che
consentano di assumere una decisione – in senso favorevole o sfavorevole agli imputati – in
ordine all’invocata disposizione della sospensione condizionale della pena.
In primo luogo, dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato e di quello di primo
grado non risulta possibile desumere la sussistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti
di legge in presenza dei quali la pena può essere condizionalmente sospesa.
In secondo luogo, agli atti è presente un unico certificato del casellario giudiziale che, in quanto
risalente nel tempo, preclude la possibilità di verifiche celeri; non vi sono, peraltro, altri atti

giudizio prognostico in ordine alla eventualità che gli imputati si astengano dal commettere
ulteriori reati.
5. Per le ragioni sopra esposte si rende necessario l’annullamento del provvedimento impugnato,
con rinvio ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio anche di fatto non surrogabile in
questa sede, la concedibilità o meno agli imputati del beneficio richiesto.
E’ del tutto ovvio che, in ragione di quanto disposto dall’art. 624 cod. proc. pen., l’annullamento
con rinvio finalizzato solo alla valutazione dei presupposti per la disposizione del beneficio della
sospensione condizionale della pena comporta il passaggio in giudicato della sentenza in
relazione alla responsabilità degli imputati, sicché nel giudizio di rinvio non può ulteriormente
decorrere il termine di prescrizione.
Invero, qualora – come nel caso in esame – venga rimessa al giudice del rinvio esclusivamente
la questione relativa alla pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e
della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce
l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, Sentenza n.
4904 del 26/03/1997, Rv. 207640; Sez. 3, Sentenza n. 15101 del 11/03/2010 Rv. 246616; Sez.
2, Sentenza n. 8039 del 09/02/2010 Rv. 246806).
Come è noto la ratio di tali conclusioni si rinviene nella specialità della forza precettiva dell’art.
624, comma 1, cod. proc. pen., che sancisce: “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le
disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata”. Quindi è tale disposizione che espressamente
riconosce l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di
annullamento (Sez. un., 19.1.2000, Tuzzolino; si vedano pure Sez. 2, n. 44949 del 17/10/2013,
Rv. 257314; Sez. 6, n. 45900 del 16/10/2013, Rv. 257464; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Rv.
246806).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena,
con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018
Il, consigliere etnore

Depositato in Cancelleria

Il presidente

(attestazioni sulla carenza anche di precedenti giudiziari) che consentano di esprimere un valido

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