Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18795 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18795 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LELLI CLAUDIO nato a Scarlino il 03/09/1965

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la
condanna di Lelli Claudio per il reato di cui all’art. 137 bis d.lgs. n. 385 del 1993
per il periodo dal 20 novembre 2008 al 2 dicembre 2009, mentre ha riformato la
sentenza di primo grado per i fatti anteriori, rilevando l’intervenuta prescrizione.
Il fatto – reato consisteva nell’aver fornito dolosamente a un istituto bancario
dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società Palma

s.r.I., amministrata dall’imputato, presentando per lo sconto fatture non veritiere.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite del proprio difensore,
articolando due motivi, con cui deduce violazione di legge.

2.1 Con il primo si duole della erronea interpretazione dell’art. 137 bis d.lgs.
n. 385 del 1993, norma che la pronuncia impugnata estenderebbe sino a
ricomprendere fatti estranei al suo alveo precettivo.
Secondo il ricorrente la norma incriminatrice punirebbe soltanto le condotte
dolose tenute al momento iniziale della costituzione del rapporto bancario, mentre
una volta ottenuta, in maniera corretta, l’apertura di credito, sarebbero
penalmente irrilevanti i successivi comportamenti dolosi — nella specie utilizzo,
per lo sconto, di fatture false — siccome afferenti non alla fase costitutiva, ma a
quella esecutiva.
Si verserebbe, dunque, in una interpretazione estensiva in malam partem del
precetto penale.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1 cod. pen.
Il ricorrente, nel prendere atto che la giurisprudenza di legittimità è orientata
in senso opposto a quello da lui prospettato, lamenta la “violazione ermeneutica
del principio di legalità”

in quanto l’imputato avrebbe “tenuto la condotta

penalmente rilevante precedentemente all’indirizzo giurisprudenziale in forza del
quale il fatto in scrutinio è stato ritenuto costituente reato”.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 137, comma 1-bis d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 punisce chi, al fine di
ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare
le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad
una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica,
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patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del
credito.
La condotta materiale è rappresentata dal fornire alla banca informazioni non
conformi al vero in relazione a qualunque dato significativo sulle condizioni
patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla
liquidità disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258303)
L’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico, consistente nel fine di
ottenere concessioni di credito.

ha presentato, per lo sconto, fatture oggettivamente false, così esponendo alla
banca crediti, in realtà inesistenti.
È del pari incontroverso, sotto il profilo soggettivo, che tale stratagemma è
stato posto in essere dall’imputato con lo scopo di ottenere dalla banca, in favore
della propria azienda, l’accreditamento di somme di denaro pari all’importo delle
fatture fittizie (decurtate degli interessi).
La ricostruzione della fattispecie tipica, proposta dal ricorrente, non merita
adesione.
Il termine “concessione di credito”, data la valenza ampia dell’espressione
utilizzata dal legislatore, va riferito a qualunque operazione bancaria che metta
somme di denaro a disposizione del cliente, e non può certo essere confinato,
come pretenderebbe il ricorrente, solo al momento iniziale del rapporto quando
viene assegnata una linea di credito.
L’interpretazione formulata in ricorso è frutto di una artificiosa speculazione
non rispondente al dato normativo, del tutto avulsa anche dai principi che
governano i rapporti bancari.
In primo luogo, ai fini della creazione di poste attive, rileva la singola
operazione, non il contratto di inquadramento generale, basti considerare che la
disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo
preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione
(concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera
tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l’obbligo della stessa di
provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la
disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o di
assegni postdatati (Sez. 1 civ., n. 2226 del 30/01/2017, Rv. 643709 – 01).
Inoltre in caso di “castelletto di sconto” o fido per smobilizzo crediti non
sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi non
attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una
determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l’istituto di credito,
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Nella specie la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è pacifica: l’imputato

dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare,
dei titoli che l’affidato presenterà (Sez. 1 civ., n. 13510 del 01/07/2015, Rv.
635689 – 01; Sez. 1 civ., n. 22597 del 27/09/2017, Rv. 645520 – 01).

5. Gli argomenti che precedono dimostrano la manifesta inconsistenza anche
della censura relativa alla violazione dell’art. 1 cod. pen.
Secondo ius receptum, il cliente che, presentando per lo sconto fatture fittizie,
espone alla banca crediti inesistenti commette il reato di cui all’art. 137 bis d.lgs.

Sez. 5, n. 54159 del 21/09/2016, Zanardelli, in motivazione).
Come osservato al punto 4, si tratta di interpretazione aderente al dato
normativo, che, dunque, non fa sorgere alcuna questione circa una ipotetica
violazione del principio di legalità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Elisabetti
aM
y
z…\,___
«a Morosini

Maria Vessichelli

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

,……1_24446,444,8

n. 385 del 1993 nella condotta del (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, cit.;

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