Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18794 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18794 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
LIRUSSI LOREDANA nato il 27/01/1946 a POZZUOLO DEL FRIULI
RONCO MANUELA nato il 07/05/1974 a UDINE
DI PALO LEONARDO nato il 09/01/1977 a SAN SEVERO
BERTUZZI EMILIO nato il 05/09/1937 a CAMPOFORMIDO
BORTOLOSSI MILVIA nato il 13/02/1950 a BUTTRIO
GARBINO LICIO nato il 23/04/1941 a POZZUOLO DEL FRIULI
avverso la sentenza del 30/01/2017 del GIUDICE DI PACE di UDINE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
L’avvocato Tagliente si rimette alla decisione della Corte.
Data Udienza: 25/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30.01.2017 il Giudice di Pace di Udine assolveva Lirussi Ler(
Manuela, Di Palo Leonardo, Bertuzzi Emilio, Bortolossi Milvia e Garbino Licio dai reati e
e
minacce
loro
rispettivamente
ascritti,
perché
i
fatti
non
F on
sicri
st:ono.
1.1. Il Giudice di Pace dava atto che i fatti oggetto di processo erano stati sosn -aiaiaimente
due: uno occorso il 5 giugno 2010 e l’altro il 22 aprile 2010; entrambi gli episodi visto
quali protagoniste due fazioni contrapposte, una formata da Manuela Ronco e Love Lo: eirussi
riferivano di essere state vittime di lesioni e minacce; la fazione Ronco-Lirus. , ‘ rif€
Va
ci
essere stata aggredita e minacciata dagli altri imputati, i quali, a loro volta, rife:tieia –
/ere,
di essere stati essi aggrediti e minacciati dalla Ronco e dalla Lirussi„ senza rea:: i
(at_tclasi
deposizioni persone offese); in tale contesto il Giudice di Pace dava atto
ttema
conflittualità tra le parti ed anche se, in genere, la testimonianza della parte lesa e
. a scia
porsi a fondamento della responsabilità dell’imputato, tuttavia, l’accesa conflitlai iita tra i
protagonisti minava il giudizio di attendibilità della medesima p.o.; le deposian et-;.unte
nell’espierita istruttoria non rendevano, in particolare„ possibile ricostruire completar -e late lo
svolgersi dei fatti, non consentendo di accertare con la dovuta chiarezza
3.a”
P
“l’aogressore”.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale
t e.st,e,
lamentando, con un unico motivo di ricorso, la ricorrenza ciei vizi di cui all’ad n.)6 [rimo
comma, lett. e) e c) c.p.p., in relazione agli artt. 371 co. 2 lett. b), 197 co. 1, IL a64,
co. 3, lett. c), c.p.p.; in particolare, essendosi proceduto per reati commessi da r.): i -, er cie in
danno reciproco le une delle altre, ai sensi dell’art. 371, co. 2, lett. bl c..p.p., e ceri lasi ai
reati non solo formalmente reciproci, ma in stretto collegamento naturalistico, si e ei nata
l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma primo, lett, b o.D.;
GilICPCC, tuttavia, ha assunto nel dibattimento le dichiarazioni testimoniali di tutti i a e) )ni îl i
della vicenda, i quali cumulavano in sé le qualità di persona offesa del reato e di ie O ato ci
reato reciproco, omettendo l’avvertimento di cui all’art. 64, coniarla terzo, e
osservare le garanzie del testimone assistito, con conseguente
dichiarazioni; la sentenza impugnata, pertanto
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de le
che è stata motivata con riai, rr i arite
riferimento alle deposizioni dei protagonisti della vicenda– risalta (arente di rnni-ea ene e
dovrà essere annullata con rinvio al Giudice di Pace, al fine di
provvedere e ir iovare
l’escussione di tutti gli imputati- pp.00., previo avvertimento a norma dell’art comrna 6, e art. 64, comma 3, c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. è inammissibile.
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pa .
– madre e FiTia – e l’ altra dai restanti imputati e, in relaziarie a tali fatti„ Io cffe;e
1. Ed invero, anche a voler condividere la deduzione -costituente unico motivo
-corso-
secondo cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto, in base ai principi espressi dalle Sez nei .;n :te di
questa Corte n. 33583 del 26/03/2015, dare a tutti i protagonisti della vicenda-
.
Iati in
sé la qualità di persona offesa dal reato e di imputato di reato reciproco- l’avverti
li cui
all’art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., determinando così
de la
deposizione testimoniale resa senza garanzie, tale dogiianza non risulta decisiva,
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contenuto della sentenza impugnata. Il P.G. ricorrente, infatti, non si confronta cee otanto
litiganti sarebbe stata opportuna la presenza di riscontri aliunde, al fine di ce i
creciibiiità della versione dei fatti fornita da ciascuno;
erie – i dela
I esito
in assenza di tali risorse
dell’esperita istruttoria, fondata su testimonianze e sulla documentazione ace
, non
potevano dirsi sussistenti elementi per convincere al di là di ogni ragionevole
colpevolezza degli imputati. La sentenza impugnata ha evidenziato,
come
all’episodio del 5 giugno 2010 la testimonianza resa dalla teste Pevere – unica i
de la
rea
i,Ione
o e rze”,
non coinvolta nell’episodio in parola, ancne in rag one cieile dicniarazioni, in parti
delle atre parti coinvolte nell’ episodio- non poteva essere positivamente apprezzaiei
sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità in capo ad alcuno decli imputati a
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Oi
altri
1.1. Il P.G., nel proposto ricorso, non confrontandosi con tali valutazioni, non h- da_ onto
delle ragioni per le quali l’avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. cl , co(i
rc. . peri.
sarebbe stato in grado di determinare un esito diverso del giudizio, tenuto conto e LUi
– :h6
Giudice di pace ha ritenuto l’inidoneità delle dichiarazioni dei protagonisti
oggetto di Giudizio a determinare il giudizio di colpevolezza di ciascuno degli impei
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confronto è stato, inoltre, operato dal P.G. con le dichiarazioni della teste Pevere,
Giudice di Pace anch’esse inidonee a fondare un giudizio di responsabilità, se:::
espungendo le dichiarazioni dei predetti imputati/p.o.
decisorio non pot
e
;sere
diverso.
In tale contesto è sufficiente richiamare, altresì,
principi pio volte affermati da
tr I orte,
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secondo cu , ai sensi dell’art. 568/4 c.p.p., norma di applicazione generale, ‘ce
impugnazione è necessario avervi interesse”, principio questo che presuppone, Ldia
l’interesse non abbia carattere astratto, ma che il provvedimento che si i
ir i( sia
preordinato all’eliminazione di una situazione pregiudizievole – o all otteriirn » i una
favorevole – e che sia attuale e concreto, nel senso che il venir meno, per altra ; ssi:f, ci
provvedimento esclude l’interesse ove non permanga un elemento pregiud 5 ssle da
rimuovere, qualora il titolare del diritto all’impugnazione intenda soltanto contestare ‘esetfeza
teorica del provvedimento impugnato. In questi casi, l’incidenza effettiva
intuele
le
decisione favorevole nell’ambito del procedimento o del processo e inesistente!
pronunzia positiva sulla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato c
produrre altri effetti favorevoli all’impugnante, neppure ai di fuori del procedimeon
2
i i li..
4′
evidenziato dal Giudice di Pace, secondo cui, in virtù dei rapporti pessimi, intrisi di ee -,- t, tra i
n. 4575 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235655; Sez. 2^, n. 25715 del ;.’S/Thi 21004,
Fasano, Rv. 229724). In altre parole, l’impugnazione non deve essere diretta acl
l’esattezza delle ragioni dell’impugnante ma ad ottenere un concreto effetto positiva .11H1 erno
del procedimento o al di fuori esso, con l’eliminazione di una concreta ed attua’(‘
pregiudizievole per l’impugnante o con il riconoscimento di una situazione CO
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vantaggiosa per la sfera giuridica dell’impugnante.
2. Non ravvisandosi, dunque, una situazione di questo tipo, per le ragioni dette, ,
c, ccl
PQM
dichiara nammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 25.1.2018
il Consigliere estensore
ezzullo
Il Presidente
P.G. va dichiarato inammissibile.