Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18794 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18794 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO FERDINANDO N. IL 08/06/1964
avverso l’ordinanza n. 4535/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/5=2211e conclusioni del PG Dott. E v.1 R.,t
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Uditi difensor Avv.;

JLowr.

Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 9.04.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha
rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Corrado
Ferdinando con riferimento alla pena da espiare risultante dal provvedimento di
cumulo emesso il 15.04.2010 dal pubblico ministero di Napoli, sul presupposto
dell’incompatibilità della misura alternativa col giudizio di pericolosità sociale
attuale del condannato formulato sulla base dei suoi carichi pendenti, della sua
sottoposizione agli arresti domiciliari e a misura di prevenzione personale e

complessivo di oltre 1.500.000 euro, nonché della recente condanna alla pena di
anni 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992,
commesso nel 2011, di cui alla sentenza pronunciata il 10.12.2012 dal GIP del
Tribunale di Salerno.
2. Ricorre per cassazione Corrado Ferdinando, a mezzo del difensore, deducendo
come unico motivo di doglianza il vizio di motivazione e di erronea applicazione
della legge penale da parte dell’ordinanza impugnata, della quale chiede
l’annullamento, discendente dal mancato – immotivato – accoglimento
dell’istanza di differimento dell’udienza (del 9.04.2013) dinanzi al tribunale di
sorveglianza per legittimo impedimento del difensore, in violazione dell’art. 420ter del codice di rito e degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente produzione di
una nullità assoluta di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen..
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l’istanza di rinvio

dell’udienza in camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, inoltrata via fax dal difensore del
Corrado, sul presupposto che l’allegato impedimento del difensore a comparire
non era in alcun modo documentato.
Anche a prescindere da tale affermazione, contestata dal ricorrente, deve essere
richiamato, a supporto della correttezza della decisione del Tribunale di non
rinviare l’udienza e di procedere alla trattazione della richiesta di concessione
della misura alternativa alla detenzione, il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 31461 del 27/06/2006, Rv.
234146 (che è stato, anche di recente, ribadito da Sez. 1 n. 5722 del
20/12/2012, Rv. 254807), secondo cui il legittimo impedimento del difensore
non può costituire causa di rinvio dell’udienza fissata dinanzi al tribunale di
sorveglianza, trattandosi di procedimento in camera di consiglio che trova la sua
1

patrimoniale definitiva, del sequestro dell’intero patrimonio per un valore

disciplina fondamentale nell’art. 127 del codice di rito ed al quale non è
applicabile il disposto dell’art. 420-ter cod.proc.pen., rispetto al quale non ricorre
né un’identità di ratio, né un collegamento normativo, che ne giustifichi
l’estensione a un procedimento camerale, come quello di sorveglianza, connotato
dall’esigenza (tipica dei procedimenti di esecuzione) di assicurare celerità
nell’applicazione del giudicato, esigenza che è idonea a legittimare una diversa
regolamentazione del diritto partecipativo del difensore rispetto a quella
ordinaria del giudizio di cognizione: le argomentazioni del ricorrente, dirette a

a censurare le carenze e le incongruità motivazionali che sarebbero ravvisabili,
sul punto, nel provvedimento impugnato, si rivelano dunque del tutto
inconferenti, non sussistendo alcuna nullità riconducibile a una pretesa violazione
del diritto di difesa.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/02/2014

suffragare la legittimità dell’impedimento che è stato dedotto nel caso di specie e

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