Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18793 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18793 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI POTENZA
nel procedimento a carico di:
BERRA GIUSEPPE MARIO nato il 05/05/1951 a MONDOVF
inoltre:
DELIA COSIMO DAMIANO
avverso la sentenza del 15/03/2017 del GIUDICE DI PACE di PISTICCI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Data Udienza: 25/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15.3.2017 il Giudice di Pace di Pisticci dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Berra Giuseppe Mario per il reato di lesioni nei
confronti di Delia Cosimo Damiano commesso in data 7.6.2009 per intervenuta
prescrizione.
2.Avverso la predetta
sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Potenza,
lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b)
n. 3, 160, 161 e 157 c.p.; in particolare, il Giudice di Pace ha erroneamente
dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, senza considerare che al
termine massimo di prescrizione, andava aggiunto il termine complessivo di anni
uno, mesi sette e giorni 18 di sospensione (sommando i periodi per rinvio
dall’udienza del 28.11.2012 al 17.7.2013, su richiesta delle parti al fine della
riunione con altro procedimento; dall’1.2.2016 al 3.10.2016, per bonario
componimento; dal 3.10.2016 al 15.3.2017 per bonario componimento); ne
consegue che alla data di pronuncia della sentenza impugnata il reato non era
ancora prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che essendo stato commesso il reato di lesioni in
data 7.6.2009 alla data della pronuncia della sentenza impugnata fosse decorso
il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi relativo al reato di
lesioni ascritto all’imputato, pur considerando le sospensioni dovute a richieste di
rinvio delle parti. Tale assunto non è condivisibile.
Ed invero, nel computo dei periodi di sospensione, così come dedotto dal P.G.
andavano conteggiati i periodi:
-dal 28.11.2012 al 17.7.2013 stante la richiesta di rinvio dei difensori (appunto
all’udienza del 28.11.2012) al fine della riunione del procedimento con altro
connesso (n.1447) e la trasmissione degli atti al Coordinatore che in data
14.12.2012 emetteva provvedimento in proposito con fissazione dell”udienza
per la trattazione congiunta dei procedimenti al 17.7.2013;
-dall’1/2/2016 al 3.10.2016, stante la richiesta di rinvio dei difensori (appunto
all’udienza del 28.11.2012) per riunione con altro procedimento e per bonario
componimento;
-dal 3.10.2016 al 15.3.2017, essendo ancora in corso le trattative per bonario
componimento.
In definitiva il periodo di sospensione risulta pari ad anni uno, mesi otto e giorni
28 di sospensione, ossia maturerà il 4.9.2018.
1
c.p.p., per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 159, primo comma,
In particolare, per quanto concerne il primo periodo, è sufficiente richiamare ii
principi enunciati da questa Corte secondo cui, qualora venga disposto un rinvio
dell’udienza, in accoglimento di un’istanza difensiva di riunione ad altro processo
pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della
prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente
determinato dal giudice, avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio
giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi
costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della
lato, l’interesse dell’imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più
processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall’altro, l’esigenza di evitare
il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede
la riunione (Sez. 3, n. 29885 del 15/04/2015, Rv. 264433).
Quanto ai restanti periodi, più volte questa Corte ha evidenziato che il rinvio del
processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di
prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma primo n.
3), cod. proc. pen.. anche nel caso in cui la richiesta di rinvio risulti motivata
dall’esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile (Sez. 5, n.
26449 del 13/04/2017, Rv. 270539 ).
La sentenza impugnata, dunque, non essendo ancora maturato il termine di
prescrizione per il reato di lesioni in contestazione all’imputato va annullata con
rinvio al Giudice di Pace di Pisticci per il giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Pisticci per nuovo
giudizio.
Così deciso il 25.1.2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore
2,Sa Pezzullo
Maria Vévichelli
C/202-
Depositato in Cancelleria
giurisdizione. Sussiste infatti in tal caso la necessità di contemperare, da un