Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18792 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18792 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PISANTI DEMETRIO nato il 11/02/1974 a ANCONA

avverso la sentenza del 26/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA

Data Udienza: 25/01/2018

v

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

quale la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Ancona dell’i dicembre 2011, riteneva il Pisanti responsabile, in
concorso con il coimputato Daniele Pistilli, del reato di lesioni commesso 1’8
giugno 2011 in danno di Andrea Bolli, escludendo la contestata aggravante e
rideterminando la pena.

2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla ritenuta insussistenza delle scriminante della legittima difesa, lamentando
che tale decisione era motivata escludendo una condotta aggressiva o
minacciosa della persona offesa in base all’acritica adesione alle dichiarazioni del
Bolli, e omettendo di valutare i rilievi difensivi sulle contraddizioni di dette
dichiarazioni in ordine al coinvolgimento di entrambi gli imputati nei pregressi
rapporti con lo stesso Bolli e nell’aggressione, anche con riguardo a quanto
riferito dal teste Chokri ove vedeva solo due persone impegnate nella
colluttazione, e sulle dichiarazioni dell’imputato per le quali il Bolli si dirigeva
verso di lui tenendo una mano nella tasca di una tuta da lavoro nel quale egli lo
sapeva portare abitualmente strumenti contundenti, anch’esse riscontrate dal
Chokri nel momento in cui lo stesso confermava che il giorno dei fatti il Bolli
indossava una tuta con le tasche piene.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla ritenuta procedibilità d’ufficio del reato, lamentando omessa motivazione
sulla richiesta difensiva di derubricazione del reato in quello di eccesso colposo in
legittima difesa, e illogicità del riferimento alla mera prognosi di trenta giorni di
cui al certificato medico, in assenza di accertamenti sull’effettiva durata della
malattia.

2

1. Demetrio Pisanti ricorre avverso la sentenza del 26 ottobre 2015 con la

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulla ritenuta insussistenza della scrinninante della
legittima difesa è infondato.
La decisione sul punto era motivata nella sentenza impugnata ricostruendo il
fatto in termini nei quali il Pisanti si recava con il Pistilli presso l’abitazione del
Bolli per richiedere a quest’ultimo il pagamento di lavori di giardinaggio, ed
allorché il Bolli, uscito dall’abitazione, rifiutava tale pagamento, lo stesso veniva

che quest’ultimo di fosse trovato in alcun momento nella condizione di doversi
difendere dal Bolli. Queste sintetiche conclusioni devono peraltro essere
integrate da quanto osservato nella sentenza di primo grado sulla mancanza di
riscontri della versione difensiva, non ravvisabili in quanto riferito dal teste
Chokri ove lo stesso vedeva un giovane un uomo percuoterne un altro e poi
allontanarsi su un’autovettura condotta da una terza persona, e sulla
documentazione, nella certificazione medica, di lesioni subite dal Bolli aventi
numero e intensità incompatibili con un’azione meramente difensiva, trattandosi
della frattura del pavimento orbitario sinistro, di un trauma facciale, di un
trauma cranico e di contusioni plurime.
In questa prospettiva, risulta infondata la censura di omessa valutazione dei
rilievi difensivi, nel momento in cui gli stessi venivano disattesi senza alcun vizio
logico in base alle caratteristiche delle lesioni accertate, e d’altra parte le
dichiarazioni del Chokri erano valutate, con riguardo al numero degli aggressori,
proprio riportando quanto dallo stesso affermato sull’aver visto un solo uomo
percuotere il Bolli e altra persona al momento presente sull’autovettura nei
pressi, scenario compatibile con l’intervento meramente iniziale e limitato che la
sentenza impugnata attribuiva al coimputato Pistilli nell’aver spintonato il Bolli
lasciando poi al Pisanti la prosecuzione della condotta lesiva. Nè risulta illogico
che i giudici di merito non abbiano attribuito rilevanza a quanto asserito dal
Chokri su un abbigliamento del Bolli teoricamente compatibile con l’occultamento
sulla persona di oggetti contundenti, rispetto ad una versione difensiva nella
quale, per come essa è esposta dallo stesso ricorrente, neppure l’imputato
dichiarava di aver effettivamente visto oggetti di tal genere, ed a fronte di lesioni
per quanto detto valutate come incoerenti rispetto alla tesi della legittima difesa.

2. Anche il motivo dedotto sulla ritenuta procedibilità d’ufficio del reato è
infondato.
L’esclusione dei presupposti per l’oggettiva ravvisabilità della scriminante
delia legittima difesa, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede per

3

aggredito dapprima dal Pistilli, con una spinta, e poi dal Pisanti, non risultando

quanto detto al punto precedente, comporta in primo luogo, secondo i principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l’impossibilità di configurare la
fattispecie dell’eccesso colposo in detta scriminante (Sez. 1, n. 18926 del
10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017; Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv.
247898); tanto costituendo implicita reiezione della relativa richiesta difensiva,
sulla quale è pertanto insussistente il lamentato vizio di carenza motivazionale.
Quanto alla durata della malattia, il riferimento della sentenza impugnata
alla prognosi di trenta giorni di cui al certificato medico, del quale il ricorrente

di primo grado in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, con le quali il
Bolii riferiva di aver subito un delicato intervento all’occhio e di aver accusato
forti dolori e problemi alla vista per almeno due mesi; risultandone
complessivamente motivato l’accertamento di una malattia protrattasi per un
tempo superiore al limite previsto dalla legge per la procedibilità d’ufficio del
reato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso I 25/01/2018

Il Consiglier

stensore

Il Presidente

Ea

A

Depositato in Canceberia
Roma, lì ….

lamenta l’insufficienza, deve essere integrato con quanto rilevato nella sentenza

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