Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18791 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18791 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAU MASSIMO, nato a Serramanna il 18/04/1977

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Andrea Muratori, che ha concluso riportandosi ai motivi.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la
condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di Cau Massimo per i reati di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, lesioni personali e danneggiamento, mentre ha
riformato la sentenza di primo grado per un ulteriore episodio di danneggiamento,
dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.

motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Assume il ricorrente che la sentenza della Corte di Appello sarebbe affetta da
nullità assoluta, in quanto pronunciata all’esito di un’udienza celebrata in assenza
del difensore di fiducia dell’imputato che aveva chiesto rinvio per legittimo
impedimento conseguente a malattia.

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo proposto.

4. Il difensore di fiducia dell’imputato ha inoltrato a mezzo telefax —
trasmesso al numero 051201471, alle ore 18:27 del 12 settembre 2016 —
richiesta di rinvio dell’udienza del 13 settembre 2016, dinanzi alla Corte di appello
di Bologna, deducendo impedimento dovuto a malattia. In particolare il difensore
allegava e documentava di essere stato dimesso dall’ospedale di Cattolica il 2
settembre 2016 dopo essere stato sottoposto, quello stesso giorno, a “rimozione
mds”, per “postumi frattura piatto tibiale”, con prognosi trenta giorni.
All’udienza del 13 settembre 2016 la Corte di appello, trattava il processo e
deliberava la sentenza impugnata.

5. Secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, il difensore deve provare
con idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento, indicandone la
patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L’impedimento deve
essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili. Resta
fermo, ai fini del differimento dell’udienza, l’apprezzamento riservato al giudice di
merito circa la serietà, l’imprevedibilità e l’attualità del dedotto impedimento, e la
relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e
corretta (Sez. U, Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, in
motivazione).

2

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, personalmente, articolando un unico

6. Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la
Corte di appello non ha omesso di valutare la richiesta di rinvio, ma l’ha esaminata
e respinta con provvedimento letto all’udienza del 13 settembre 2016, contenuto
nel relativo verbale.
I giudici di merito rilevano, anzitutto, che l’istanza non è tempestiva. Il
difensore, pur essendo a conoscenza dell’impedimento sin dal 2 settembre 2016,
lo ha comunicato, con colpevole ritardo, al giudice procedente soltanto nel tardo
pomeriggio del giorno antecedente all’udienza del 13 settembre 2016, fissata per

Osservano inoltre che, dal tenore della certificazione medica, non emerge un
impedimento assoluto, in quanto il difensore era stato dimesso dall’ospedale il 2
settembre 2016 con suggerimento diagnostico “può deambulare con carico totale”.
L’ordinanza fornisce, dunque, una risposta congrua e corretta in ordine al
mancato riconoscimento dell’impedimento, pienamente rispondente ai canoni
stabiliti dalla Corte di cassazione.
Tanto basta a supportare il rigetto della richiesta di rinvio, indipendentemente
dalla validità di un terzo argomento – relativo alla mancata nomina di un sostituto
non pertinente all’ipotesi di legittimo impedimento per malattia (Sez. U,
Sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Elisabetta MariaMbrosini

Maria Vessichelp
4
l

epositato Cancelleria
Roma, lì ……………………..

la trattazione del processo in appello.

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