Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18790 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18790 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DASSISTI MICHELANGELO nato il 23/12/1980 a BARLETTA
CARBONE FRANCO nato il 12/06/1990 a SAN MARCO IN LAMIS
avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Data Udienza: 25/01/2018
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20.10.2016 la Corte d’appello di Bari, in riforma della seiiiacartm del
ia;isisti
6.11.2015 del Tribunale di Foggia, riqualificava il fatto di cui al capo A, contestata ,
da
rapina aggravata
furto
i
pluriaggravato di cui agli artt. 624 – bis, 625 nn. 2 e 4 e 61 n. 5 C.;J. in canno
antino
Antonio e rideterminava la pena per ciascuno degli imputati in anni tre e mesi sei
i i, J.;ione
ed curo 2.800,00 di multa per tale reato, nonché Quanto al Carbone anche per qceH. ci cui al
capo E (porto e detenzione illegale di una pistola), e, quanto al Dassisti, oltre che
I capo
A per quello di cui al capo C (furto aggravato di una cassaforte ubicata negli ufH.H
con
conferma per quest’ultimo anche della condanna per H reato di cui al capo D ( fui
– -avato
di una pistola in danno di Sanza Gerardo) alla pena di mesi otni) di reclusione ed
i iiC 0,00
di multa.
2. Avverso tale pronuncia gli imputati, a mezzo dei
rispettivi difensori di ieic i. nanno
proposto distinti ricorsi per cassazione, lamentando,
2.1. Dassistl Michelangelo, con due motivi di ricorso:
2.1.1. con il primo motivo, la nullità della sentenza,. per illogicita della motivazione e i
bone
pari
di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio; in particolare, a Corte teri
riqualificando il fatto contestato all’imputato sub A) in quello meno grave previsto clliaEir i 624 bis cap., ha diminuito la relativa pena solo di un anno e quattro mesi risoetai a Quella
originariamente irrogata, senza partire dal minimo della pena base; all’uopo tale
1a asulta
priva di motivazione e la pena base si presenta vicino al massimo, specie con izE
;.:ione
delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi indubbiarnar e preferire i criter
Id i i dal
giudice di primo grado, considerato che l’appello e stato proposto unicamente dali
.it go a
non dalla Procura;
2.1.2. cori il secondo motivo, la nullità della sentenza, per illogicita della moHHoie e
violazione di legge, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione di norme penali
ra
; . ;l0i1E2
alla richiesta di assoluzione quanto al capo D; in particolare, non vi è prova della (
del fatto da parte dell’imputato, posto che l’unico elemento a sostegno cella
d
rappresentato dalle intercettazioni ambientali registrate nel novembre 2014, nei certe delle
quali si farebbe riferimento anche ai reati di cui ai capi C e D, commessi in epoca iArl, ciedenta;
tali conversazioni, tuttavia, oltre a non contenere alcun riferimento esplicito alla ciiii:iihreissione
dei fatti in questione, sono di oltre 18 mesi successive al fatto di cui ai capo D e e
r Divano
alcun ulteriore elemento di controprova, sicché da sole hori xssono rLeriers
identificare l’autore o, addirittura, attribuire il fatto al ricorrente;
2.2. Carbone Franco, con un unico motivo di ricorso, la carenza motiva onale in i e
mancata assoluzione per la detenzione della pistola
ex artt. 2, 4 e 7 L. Eais
particolare, la sentenza d’appello ricalca quella di primo grado nel porre ad unicc
1
elie alla
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Tento
Michelangelo e Carbone Franco, in concorso tra loro,
della colpevolezza dell’imputato le intercettazioni ambientali,
che,
non sole
t3nno
io
esplicito riferimento all’arma, ma altresì non hanno trovato conferma nella per
avvenuta in casa del Carbone subito dopo il fatto; invero, la Corte avrebbe dovutici motivare
circa l’impossibilità di altra interpretazione alle intercettazioni, nonostante gli est.
non abbiano portato alcun riscontro.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.
della
i
1.1. Il primo motivo di ricorso – relativo al trattamento sanzioaatorie iirogato a
)3k )
riqualificazione del capo A (dal più grave reato di rapina in quello di furto pluito
:or i
non si confronta con la congrua motivazione fornita in proposito dai giudici d’api:cilia
princip più volte affermati da questa Corte, in merito alla rideterminazione della pci
ala
la sentenza impugnata ha ritenuto di non dover partire dal minimo edittale della aene.
luce della particolare gravità ed odiosità delle condotte poste in essere dagli la – ft:i…Ai:ai, che
denotano una specifica inclinazione a delinquere, confermata da precedenti anche ei -P ‘,..)ghi e
tale
valutazione non risulta
nella
affatto assunta in violazione dei poteri del
neila
determinazione della pena, posto che, nei limiti stabiliti dalle norme incriminai •
discrezionalità del giudice, individuare il quantum sanzionatorio, adattandolo alli
‘atei arita
i dela
della fattispecie concreta, ciò al fine anche di esprimere al meglio la funzione lie( L i i.
in i :e di
sanzione stessa. Invero, la graduazione della pena rientra nella discrezional tà cc
iiein
mento, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderen/a ai pri1
negli att. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile ia censura che, r
i
i.:io di
non
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determii,n ir•
one,
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
come nella fattispecie (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013).
1.2.. In ogni caso non integra la violazione del divieto di reformatio /n peius la cie
) ,3/1011e
della pena ( a parte del giudice di appello che, pur riqualificando il fatto in uno meno 1, -ave,
non fissi la pena base partendo dal minimo edittale, ovvero non utilizzi propopieie-iiiiient( i
medesimi criteri adottati dal primo giudice. Questa Corte, infatti, ha evidenziato cle ei i vicla
il divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, riqualificancio il
ei alt_ra
meno grave imputazione, individui una pena base di entità maggiore rii;petto a ge
i ii’aailita
nel minimo edittale ed in misura proporzionalmente diversa rispetto ai criteri Ce
e i :e di
primo grado in relazione all’originaria imputazione, purché venga irrogata in (e «i D una
sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (arg. ex Sez. Il 14
t.
16, o.
33533, Rv. 267858). Invero, l’unico limite puntuale per il giudice di appello è prn ) 1. ne’
applicare, in concreto, una pena maggiore di quella irrogata nel primo grad-
(Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Rv. 264781; Sez. 5,
24474).
2
n. 40049 del 03/9–e’.(‘a9
1. I motivi di ricorso del Dassisti si presentano palesemente privi di fondamento.
1.2. Il secondo motivo di ricorso del Dassisti – circa il vizio di motivazione deoi sui itena
impugnata in ordine al delitto di cui al capo D) – si presenta completamente – iteilLo di
fondamento. Ed invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto (1:.’,1 ‘ente
ha dato compiutamente conto- con motivazione congrua immune da censure- delle reo r i per
le quali l’imputato debba ritenersi responsabile del delitto di furto della pistola di Sanza
Gerardo, in virtù delle emergenze univoche dei colloqui oggetto di capt„azione nell’auto , in uso
al Dassisti. Invero, nel corso di tali conversazioni il Dassisti, oltre ad attribuirsi il ferilo in
con dovizia di particolari, modalità queste del tutto corrisponderti all’ a cudrnert i tti; la
d il
descrizione, poi, dei luoghi teatro degli accadirnenti nel corso d lie converso
riferimento a dettagli, quali la presenza
sussisterti), sono stati
ritenuti senza
sul terrazzo di animali da cortile (efi’eti’v
illogicità indicativi della
riferibilità (2`:7′!j: T ente
all’imputatio dei fatti a lui ascritti sebbene risalenti a mesi addietro.
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Peraltro, il fatto che il compendio probatorio a carico dell’imputato si fondi sul co
i cei
conversazioni oggetto di captazione, non esclude in alcun modo l’idoneità d esr
giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, in presenza peraltro degli Coi
ad esse, come compiutamente enunciati nella sentenza impugnata.
•to di
2. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il ricorso del Carbone„ incentrato i
cui al capo B) circa la detenzione ed il porto di pistola da impiegare in relazione ei
(h Cl.h
al capo A) (furto pluriaggravato in danno del Valentino). Anche per tele ipotes
(sa il
compendio orobatorio si fonda sul contenuto di una conversazione oggetto
i. ‘rene
a i’ ‘a cli
ambientale, nel corso della quale, il Carbone, nel colloquiare con il Dassisti, i
“averla addosso”
ed il Dassisti, all’esito di tale affermazione, appariva hi o( iiilipato
evidenziando che nel caso in cui fossero stati fermati, sarebbero finiti in p s che
comunque era inutile portarla “addosso”, posto che “quello non ce l’ha più”.
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Riscontri al fatto che l’imputato portasse proprio una pistola sono stati ril=enut
senza illogicità sia il tempo della conversazione- essendo imminente la condotta u(?litt •osa
danno del Valentino- la preoccupazione per le conseguenze dell’evidente ceind —
tecita
derivante dal portare indosso la “cosa” e che era inutile portare “questa cosa’
be (la
p.o.„ Antonio Valentino) non ce l’aveva più addosso.
2.1. Nella fattispecie in esame, peraltro, giova richiamare i principi più
questa Corte, secondo cui in sede di legittimità è possibile prospettar-e una intei
ad da
r
.volte
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i
io’o
significato cli una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di mie
ci
dbLia
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in ali !i giudice di rrleH, ,:
indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti cz iea ed
incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013). Non pertinenti appaiono nella ce
ci
esame i richiami ai principi affermati da questa Corte in relazione all’onere moto
caso di cd. ‘droga parlata” atteso che, come già evidenziato, la Corte territionoi,.
adeguatamente conto, senza illogicità, delle ragioni per le quali l’oggetto della
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questione, ricostruiva le modalità del furto dell’arma da lui operato nell’abitazicsi Elia p.o.
tra il Carbone ed il Dassisti riguardava proprio la pistola, nonostante tale pistola nr)ti s a ;tato
rinvenuta.
3. In definitiva, i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili ed i ricot e• -iti vanno
condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi
O
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Ch
inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrenti al versamento, a favore della
delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascLi‘i
Euro
2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
proces!:;uali, nonché al versamento di euro 2000 in favore della Cassa delle ammen
Motiva:none semplificata.
Così deciso il 25.1.2018
Il Presidente
1.1 Consigliere estensore
Rosa 13
NI a reis ichelh
zullo
Depositato al ancetteria
Roma, lì …..
spese
P.Q.M.