Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1879 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1879 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VARIA UMBERTO N. IL 14/10/1988
avverso la sentenza n. 2332/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Varia Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Palermo in data 13-1-2012 , per i reati di cui agli artt 337 e 582585 cp commessi in Palermo il 5-1-2010.

applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa

Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 29-11- 12.

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