Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18789 del 25/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18789 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile SS
nel procedimento a carico di:
CC
GG
BB
avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
L’avvocato Ramella si associa alla richiesta del PG.
Data Udienza: 25/01/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.09.2016 la Corte d’appello di Milano confermava la -a – -3tE.
c’el
Tribunale di Monza del 6.11.2014, con la quale CC e BB Lie io autori
dell’articolo “Figli e nipoti giornalisti per finta, Ecco gli intrallazzl del giornale 1DV’
ul
:Di ‘SO
quotidiano “Il Giornale” del 27.5.2009 erano stati assolti dal delitto di diffamazione aga -avata
i tri:e
nei confronti di SS, giornalista di professione, dipendente Cc
Mario, direttore responsabile della testata
eii , :aelano
.1) cel
che aveva omesso il controllo sul te
ssolto
predetto articolo, necessario ad impedire il suddetto reato di diffarnazione- era
dal reato ex art. 57 c.p. per insussistenza del fatto.
1.1., Il contenuto diffamatorio dell’articolo era ravvisabile,
laddove
si ai:terii -u
rei
..per
contrarli della SS che: “…c’era pure una ex spogliarellista che poi Tonino cang„
a•)ion,- .7
ultima ‘.,in’altra aspirante giornalista, con credenziali diverse da quelle parentali; ler
nuda sulla rivista Blitz nel 1983, tra il diario erotico di Ilona Stai/6 , r e un mtnipos’o- te cab le
di
t i;
diva
Guida,
Gloria
; , t-c o fa
te rei
“tutti raccomandati, amici de/leader o figli di….SS imposta come pi
neonato
nel
partito
di
giornale
febbraio
•:ando,
La Corte d’appello di Milano, confermava la valutazione del Tribunale o Monza, (a;
I tà di
tra l’altro. che la tematica affrontata nell’articolo, sebbene non condivisibile nelle
i
espres5.ione, non poteva ritenersi diffamatoria, in quanto faceva riferimento a t,
o (divi,
emergenti ict-Li ocu/i, in relazione alla finalità informativa ed al pubblico interessa
essendo
la
SS
partito
ad
collegata
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la parte civile, SS GrazieH:i. ez«)
in
del sue difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la viola/ re ce’l’a
606. primo comma, lett. e) c.p.p., per carenza, contraddittorietà ed Ilu tu dela
moUvazione: in particolare, la sentenza impugnata risulta priva di valide, argom a ii
il,
le
riferimento alle molteplici e specifiche doglianze proposte in appello -in sostanza i – e v itate
dalla Corte territoriale – che si è limitata a disattenderle, confermando quanto
– i , da la
sentenza di primo grado, vanificando, in tal modo, il diritto ad un secondo grado
qiadizio;
inoltre, sussisterebbe una palese illogicità, contraddittorietà ed erroneità de He :e “- tm7a,
laddove si :egge:
‘lamenta l’appellante carente lccertarrentr.) della innal2. r e
e !il-à n
proprio carico, desunto dal Giudice di prime cure unicamente darle risultanz). dei/esame testimoniale degli agenti operanti; trattasi di deposizioni in::;t
p’zr
pronunciare sentenza”e l’oggettiva estraneità di tale assunto riferibile a fatti e s’ori;er le d versi
da (»eli nteressati al caso di specie fa emergere con evidenza la superficialità cor
Corte
d’appello è
pervenuta
ad
una
conferma
– ione
dell’assolu z
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricor;o è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondeao
1
(viale la
Mediterranea soc. coop. ari., con la formula perché il fatto non costituisce reato,
1. Ed invero, la ricorrente lamenta innanzitutto un’omessa risposta alle doglianziiJpate
in appello, ma non indica esattamente a quali censure la Corte territoriale non a , :i- c,C, Ipe dato
alcuna risposta, così incorrendo nel vizio di insuperabile genericità della
re in
questione. Sul punto, è sufficiente evidenziare come in terna di inammissibilite
ii:ore-,o
per cassazione„ i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultino irtrc ieni – e
indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni eiai;te a
fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n.28011 del 1.5/02/2013).
della sentenza impugnata in merito all’assenza di responsabilità degli imputati
ettive
qualità. con sostanziale riproduzione delle argomentazioni nera se – nlenza di
g – add,
ebbene deve rilevarsi come tale censura- anch’essa del tutto generica- risulti sir ,..mti H da la
enunciazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale, nel condividere le iiaeta r i ccl
cl itto
primo ijiudice, ha ritenuto sussistente, in sostanza, la scriminante dell’esercizio
cronaca-critica ex art. 51 c.p., nell’enunciazione delle attività poste
in
essere ce
ie. la di
Va per inciso evidenziato che, il fatto che la sentenza impugnata abbia condi\i.
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primo grado, pervenendo alle medesime conclusioni, non determina alcuna
dein
,i•d a; la
sentenza di secondo grado, che ha condotto un autonomo ragionamento sulla
decisione è stata confermata in virtù di un riesame ed in forza di una nuova ler azione
integrabile con la precedente e riconducibile ad unità.
3.
n oarticolare, la sentenza impugnata ha messo in risalto come, sebbene e le riatiza
n i “Ialitn
affrontata nell’articolo giornalistico oggetto di giudizio non sia condivisibile quanta
e
di espressione, tuttavia, non possa ritenersi cliffamator a, facendo riferimento a
non essendo la finalità informativa connessa a mero intento scandalistico,
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dall’ineiudibile collegamento della SS con un partito politico„ ciò determinano ,
della collettività ad apprendere informazioni utili ai fini di un’ampia conoscenza
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Hi?.i -esae
c, , •’
fisica coinvolta; né l’articolo costruisce alcunche di artefatto, posto che, nel
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settimanale in esso richiamato, effettivamente la SS mostrava il proprio coi Y
nLhi
nella relativa intervista l’immagine di sé quale giovane desiderosa di entrare nel ,:ioricth dela
moda. Con tale valutazione i giudici d’appello hanno fatto applicazione dei princ p pH volte
affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa oi_in e ;sere
, cnista
riconosciuta l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, qualora vengano
rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicala sia vera; b) c e eaii”,ta tin
interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l’informazione venga i -rF.-igeot3 rei
limiti della obiettività. In particolare, quando la notizia dai cantenulo diframa’,0: H t esenti
profili di interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti ,- i a la
materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono res – ‘
cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione (Sez.
2
5,
n. 4009 del 16/1:
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2. Quanto alla doglianza relativa alla presenza, comunque, di una motivazione apaa. -ente
La sentenza impugnata ha dato conto della ricorrenza di tutte le enunciate conciiílani serv_a
che la SS abbia seriamente e specificamente censurato tale valutazione, se nce. in t.?…mini
del tutto vaghi, senza alcun aggancio alle argomentazioni dei giudici di merito.
4. Quanto, poi, al riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla pg. 1, cle
testimoniale degli agenti operanti…”, esso appare all’evidenza un riferimento ultiee,
f7- titto
di un mero errore di battitura, che non si presenta in alcun modo idoneo ad inficiare Re -corso
motivazionale della sentenza impugnata, non legandosi ad alcuna ulteriore efú , iee)./rone
5. In definitiva, il ricorso della SS va dichiarato inammissibile e la rTcr
t
io
condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi 1 u• cli
inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cass-, dele
ammende .. di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascere -) Euro
2000,03, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara nammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagemento delle spe; – c
nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25.1.2018
Il Presidente
Il Consigliere estensore
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Mano V
‘Rosa Pezzu
cheili
i .
1,i il
Depositato in Cancelleria
Roma, lì
contenuta nella sentenza medesima.