Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18789 del 25/01/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18789 Anno 2018

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile SS

nel procedimento a carico di:

CC

GG

BB

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE

FIMIANI

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’

Udito il difensore

L’avvocato Ramella si associa alla richiesta del PG.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.09.2016 la Corte d’appello di Milano confermava la -a – -3tE.

c’el

Tribunale di Monza del 6.11.2014, con la quale CC e BB Lie io autori

dell’articolo “Figli e nipoti giornalisti per finta, Ecco gli intrallazzl del giornale 1DV’

ul

:Di ‘SO

quotidiano “Il Giornale” del 27.5.2009 erano stati assolti dal delitto di diffamazione aga -avata

i tri:e

nei confronti di SS, giornalista di professione, dipendente Cc

Mario, direttore responsabile della testata

eii , :aelano

.1) cel

che aveva omesso il controllo sul te

ssolto

predetto articolo, necessario ad impedire il suddetto reato di diffarnazione- era

dal reato ex art. 57 c.p. per insussistenza del fatto.

1.1., Il contenuto diffamatorio dell’articolo era ravvisabile,

laddove

si ai:terii -u

rei

..per

contrarli della SS che: “…c’era pure una ex spogliarellista che poi Tonino cang„

a•)ion,- .7

ultima ‘.,in’altra aspirante giornalista, con credenziali diverse da quelle parentali; ler

nuda sulla rivista Blitz nel 1983, tra il diario erotico di Ilona Stai/6 , r e un mtnipos’o- te cab le

di

t i;

diva

Guida,

Gloria

; , t-c o fa

te rei

“tutti raccomandati, amici de/leader o figli di….SS imposta come pi

neonato

nel

partito

di

giornale

febbraio

•:ando,

La Corte d’appello di Milano, confermava la valutazione del Tribunale o Monza, (a;

I tà di

tra l’altro. che la tematica affrontata nell’articolo, sebbene non condivisibile nelle

i

espres5.ione, non poteva ritenersi diffamatoria, in quanto faceva riferimento a t,

o (divi,

emergenti ict-Li ocu/i, in relazione alla finalità informativa ed al pubblico interessa

essendo

la

SS

partito

ad

collegata

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la parte civile, SS GrazieH:i. ez«)

in

del sue difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la viola/ re ce’l’a

606. primo comma, lett. e) c.p.p., per carenza, contraddittorietà ed Ilu tu dela

moUvazione: in particolare, la sentenza impugnata risulta priva di valide, argom a ii

il,

le

riferimento alle molteplici e specifiche doglianze proposte in appello -in sostanza i – e v itate

dalla Corte territoriale – che si è limitata a disattenderle, confermando quanto

– i , da la

sentenza di primo grado, vanificando, in tal modo, il diritto ad un secondo grado

qiadizio;

inoltre, sussisterebbe una palese illogicità, contraddittorietà ed erroneità de He :e “- tm7a,

laddove si :egge:

‘lamenta l’appellante carente lccertarrentr.) della innal2. r e

e !il-à n

proprio carico, desunto dal Giudice di prime cure unicamente darle risultanz). dei/esame testimoniale degli agenti operanti; trattasi di deposizioni in::;t

p’zr

pronunciare sentenza”e l’oggettiva estraneità di tale assunto riferibile a fatti e s’ori;er le d versi

da (»eli nteressati al caso di specie fa emergere con evidenza la superficialità cor

Corte

d’appello è

pervenuta

ad

una

conferma

– ione

dell’assolu z

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricor;o è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondeao

1

(viale la

Mediterranea soc. coop. ari., con la formula perché il fatto non costituisce reato,

1. Ed invero, la ricorrente lamenta innanzitutto un’omessa risposta alle doglianziiJpate

in appello, ma non indica esattamente a quali censure la Corte territoriale non a , :i- c,C, Ipe dato

alcuna risposta, così incorrendo nel vizio di insuperabile genericità della

re in

questione. Sul punto, è sufficiente evidenziare come in terna di inammissibilite

ii:ore-,o

per cassazione„ i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultino irtrc ieni – e

indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni eiai;te a

fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n.28011 del 1.5/02/2013).

della sentenza impugnata in merito all’assenza di responsabilità degli imputati

ettive

qualità. con sostanziale riproduzione delle argomentazioni nera se – nlenza di

g – add,

ebbene deve rilevarsi come tale censura- anch’essa del tutto generica- risulti sir ,..mti H da la

enunciazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale, nel condividere le iiaeta r i ccl

cl itto

primo ijiudice, ha ritenuto sussistente, in sostanza, la scriminante dell’esercizio

cronaca-critica ex art. 51 c.p., nell’enunciazione delle attività poste

in

essere ce

ie. la di

Va per inciso evidenziato che, il fatto che la sentenza impugnata abbia condi\i.

HI

primo grado, pervenendo alle medesime conclusioni, non determina alcuna

dein

,i•d a; la

sentenza di secondo grado, che ha condotto un autonomo ragionamento sulla

decisione è stata confermata in virtù di un riesame ed in forza di una nuova ler azione

integrabile con la precedente e riconducibile ad unità.

3.

n oarticolare, la sentenza impugnata ha messo in risalto come, sebbene e le riatiza

n i “Ialitn

affrontata nell’articolo giornalistico oggetto di giudizio non sia condivisibile quanta

e

di espressione, tuttavia, non possa ritenersi cliffamator a, facendo riferimento a

non essendo la finalità informativa connessa a mero intento scandalistico,

gr

dall’ineiudibile collegamento della SS con un partito politico„ ciò determinano ,

della collettività ad apprendere informazioni utili ai fini di un’ampia conoscenza

ti

Hi?.i -esae

c, , •’

fisica coinvolta; né l’articolo costruisce alcunche di artefatto, posto che, nel

cel

e

settimanale in esso richiamato, effettivamente la SS mostrava il proprio coi Y

nLhi

nella relativa intervista l’immagine di sé quale giovane desiderosa di entrare nel ,:ioricth dela

moda. Con tale valutazione i giudici d’appello hanno fatto applicazione dei princ p pH volte

affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa oi_in e ;sere

, cnista

riconosciuta l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, qualora vengano

rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicala sia vera; b) c e eaii”,ta tin

interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l’informazione venga i -rF.-igeot3 rei

limiti della obiettività. In particolare, quando la notizia dai cantenulo diframa’,0: H t esenti

profili di interesse pubblico all’informazione in relazione alla qualità dei soggetti ,- i a la

materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono res – ‘

cronaca prevale anche sul rispetto dell’altrui reputazione (Sez.

2

5,

n. 4009 del 16/1:

d

to ci

2. Quanto alla doglianza relativa alla presenza, comunque, di una motivazione apaa. -ente

La sentenza impugnata ha dato conto della ricorrenza di tutte le enunciate conciiílani serv_a

che la SS abbia seriamente e specificamente censurato tale valutazione, se nce. in t.?…mini

del tutto vaghi, senza alcun aggancio alle argomentazioni dei giudici di merito.

4. Quanto, poi, al riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla pg. 1, cle

testimoniale degli agenti operanti…”, esso appare all’evidenza un riferimento ultiee,

f7- titto

di un mero errore di battitura, che non si presenta in alcun modo idoneo ad inficiare Re -corso

motivazionale della sentenza impugnata, non legandosi ad alcuna ulteriore efú , iee)./rone

5. In definitiva, il ricorso della SS va dichiarato inammissibile e la rTcr

t

io

condannata al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi 1 u• cli

inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente al versamento, a favore della cass-, dele

ammende .. di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascere -) Euro

2000,03, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

dichiara nammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagemento delle spe; – c

nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.1.2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore

/

r

Mano V

‘Rosa Pezzu

cheili

i .

1,i il

Depositato in Cancelleria

Roma, lì

contenuta nella sentenza medesima.

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