Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18788 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18788 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STARA SALVATORE N. IL 14/05/1941
avverso l’ordinanza n. 37/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
20/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Scu.AL SiitAAALCA., J.9.,L. .Le/71D
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Uditi difensor Avv.; —

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Data Udienza: 27/03/2013

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RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 20.10.2011 la Corte di appello di Cagliari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava sedici incidenti di
esecuzione proposti in proprio dall’avv.Stara Salvatore, contro altrettante
intimazioni di pagamento, con le quali l’Ufficio Recupero Crediti della
Corte di appello di Cagliari richiedeva il pagamento di somme dovute alla

dichiaravano l’inammissibilità dei ricorsi proposti da Stara Salvatore.
Avverso l’ordinanza l’avv.Stara Salvatore propone ricorso per
cassazione per i seguenti motivi: preliminarmente eccepisce la violazione
e falsa applicazione dell’art.6 CEDU nella parte in cui l’ordinanza
impugnata non ha ammesso il ricorrente a difendersi personalmente
nell’udienza camerale di svolgimento dell’incidente di esecuzione; la
mancata indicazione negli avvisi di pagamento delle norme sui quali gli
stessi sono basati incide negativamente sul diritto alla difesa, dal
momento che non consente di intendere e verificare correttamente i
presupposti legittimanti l’azione della pubblica amministrazione, con
violazione quindi del precetto costituzionale di cui all’art.24 Cost.; reitera
l’eccezione di nullità delle intimazioni di pagamento per mancata
allegazione del titolo posto a fondamento. Con successive memorie di
replica ribadisce le ragioni per le quali chiede raccoglimento del proprio
ricorso e l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Questa Corte ha più volte ribadito il principio che la normativa
interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e
nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in
contrasto con l’art. 6 paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in quanto il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma
limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la
presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una
buona amministrazione della giustizia. (Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008 dep. 20/02/2008, Stara, Rv. 239237; conf. sent. nn. 7787, 7788, 7789
del 2008, non massimate).

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Cassa delle ammende a seguito di sentenze della Corte di Cassazione che

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2.1..a Corte di appello ha correttamente applicato il principio che, in
tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate alla
Cassa delle ammende, la competenza del giudice dell’esecuzione penale
resta limitata alle questioni relative all’esistenza del titolo esecutivo,
mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va
dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell’opposizione agli atti
esecutivi ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo
esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato
dell’estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell’opposizione
all’esecuzione ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare.
(Sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara, Rv. 242573).
Ciò premesso, la Corte di appello ha osservato che gli inviti al
pagamento emessi a norma dell’art.212 d.P.R.n.115 del 2002 contengono
uno specifico riferimento al titolo in base al quale i provvedimenti sono
stati emessi, costituito da distinte pronunce della Corte di cassazione
indicate con numero e data, e che la certa esistenza dei titoli esecutivi
determina la competenza del giudice civile per ogni altra questione
attinente alla procedura esecutiva.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Stara Salvatore deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27.3.2013.

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