Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18787 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18787 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELANT CARLO nato a CANEVA il 26/03/1953

avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Pasquale
Finniani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Pietro Tonchia, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la
condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di Celant Carlo per il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale, allo stesso ascritto quale amministratore, fino al 19
agosto 2008, della Nordelettrica s.r.I., società dichiarata fallita in data 20
settembre 2010.
L’imputato è stato ritenuto responsabile della distrazione della somma
complessiva di 30.000,00 euro (a fronte di una contestazione per euro 42.850,00),

titolo di rimborso credito, giustificati soltanto per l’importo di euro 12.850,00.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, per il tramite suo difensore,
articolando quattro motivi, con cui denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione.

2.1 Con il primo il ricorrente assume che la Corte di Appello avrebbe dato
credito alle dichiarazioni del curatore senza tenere conto degli elementi favorevoli
all’imputato.
Secondo il ricorrente la stessa sentenza di primo grado avrebbe ritenuto
esistenti crediti del Celant nei confronti della società.
In ogni caso sarebbe stato l’organo di accusa a dover provare l’assenza di
pretese creditorie, non l’imputato a doverne dimostrare la sussistenza.
2.2 Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di
motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. Censura inoltre l’erronea
qualificazione della condotta come bancarotta patrimoniale piuttosto che come
bancarotta preferenziale.
2.3 Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza
attenuante del fatto di particolare tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Anzitutto è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo afferente la
mancata valutazione degli elementi a favore dell’imputato, che il ricorso richiama
in maniera generica senza esplicitarli.
Inoltre è manifestamente infondata e non rispondente al vero l’affermazione
del ricorrente, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto
2

effettuata mediate prelievi di somme di denaro dai conti correnti della società, a

l’esistenza dei crediti dell’imputato nei confronti della società, pervenendo,
ciononostante, a un giudizio di colpevolezza in ordine alla condotta distrattiva.
In realtà, come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, i giudici di
merito hanno ritenuto provato il credito dell’amministratore verso la società, per
finanziamenti erogati, soltanto nei limiti della somma di euro 12.850,00.
Su tale presupposto di fatto, non oggetto di specifica doglianza, l’imputato è
stato ritenuto responsabile soltanto della distrazione di 30.000,00 euro, rispetto
al maggior importo di 42.850,00 euro, che gli veniva contestato in rubrica.

quei prelievi di denaro non assistiti da prova del relativo credito.

2. Il punto da ultimo indicato consente di dirimere agevolmente anche la
problematica relativa al reato di bancarotta preferenziale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, consolidatosi negli ultimi anni,
l’amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di
bancarotta preferenziale – non di bancarotta fraudolenta patrimoniale specificamente connotata dall’alterazione della par condicio creditorum (tra le altre
Sez. 5, n. 28077 del 15/04/2011, Landi, Rv. 250461; Sez. 5, n. 5186 del
02/10/2013, dep. 2014, Giamundo, Rv. 260196; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015,
Fenili, Rv. 266311).
L’operatività di tale principio richiede, però, che i crediti risultino sussistenti
(cfr. da ultimo Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rossi, Rv. 269639).
Nella specie invece i giudici di merito, in base a motivazione esente da vizi
logici, sono pervenuti alla conclusione che il credito dell’amministratore
ammontasse soltanto ad euro 12.850,00, e che quindi fossero privi di
giustificazione i prelievi effettuati per la somma eccedente, pari a 30.000,00 euro.
Il punto — espresso in maniera perspicua nella sentenza di primo grado —
viene ribadito anche nella sentenza di secondo grado laddove, dopo aver
richiamato l’orientamento giurisprudenziale contrario a quello sopra enucleato, si
rileva che, comunque, nel caso in esame difetta la prova circa l’attestazione di
conferimenti o finanziamenti da parte del Celant (pagina 5 della sentenza).
Discende che la condotta in rassegna ricade nell’ambito precettivo del reato
di bancarotta fraudolenta per distrazione.

3. Il ricorrente si duole di una pretesa inversione dell’onere della prova:
sarebbe stato il Pubblico Ministero a dover fornire prova dell’inesistenza dei crediti
dell’amministratore, non l’imputato a doverne dimostrare la sussistenza.
L’assunto è manifestamente infondato.
3

È evidente che la colpevolezza dell’imputato è stata affermata soltanto per

La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata
fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera
dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22
settembre 2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo
2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv.
262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n.
7048 del 27 novembre 2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la
consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare
pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al
patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni
contratte (Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).
Le doglianze del ricorrente sono generiche, in quanto — sulla scorta di un
isolato e superato precedente giurisprudenziale (sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012,
Corvetta, Rv. 253493) — fanno leva su elementi inconferenti rispetto al dolo come
sopra delineato.

5. Il motivo concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno
di particolare tenuità è inammissibile perché non proposto con l’atto di appello.
Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano
costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di
legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto
della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di
motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice
di appello (tra le tante Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
270316).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle

4

4. L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

ammende.
Così deciso il 25/01/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Morosini

Maria Vessichelli

Depositato in gan99110101
Roma, lì

Elisabetta M

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