Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18785 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18785 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
– PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO
– dalla parte civile COMUNE DI DESIO
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PONZONI MASSIMO nato il 16/11/1972 a SALO’

DUZIONI FILIPPO nato il 21/02/1962 a BERGAMO

BRAMBILLA ANTONINO ENRICO nato il 14/09/1946 a CARATE BRIANZA
nel procedimento a carico di questi ultimi z
RIVA FRANCO nato il 17/03/1953 a GIUSSANO

2-

PERRI ROSARIO nato il 21/09/1942 a SAN BIASE
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COMUNE

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GIUSSANO _

FALLIMENTO RMARINI SI
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avverso la sentenza dei 26/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

7

Data Udienza: 25/01/2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi depositati dal
ricorrente Brambilla e le memorie depositate per il ricorrente Brambilla e per
l’imputato Perri;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi del Procuratore
generale territoriale e della parte civile e per il rigetto dei ricorsi degli imputati,
previa rettifica della sentenza impugnata nel senso che dell’inclusione del capo
P19 fra le imputazioni dalle quali il Ponzoni veniva assolto;
udito il difensore della parte civile ricorrente avv. Enrico Maria Giarda, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Nerio Diodà e Elena Vedani per Antonino Enrico Brambilla,
avv. Paola Augusta Adele Cattaneo per Filippo Duzioni e avv.ti Sergio Spagnolo e
Dario Bolognesi per Massimo Ponzoni, che hanno concluso per l’accoglimento dei
ricorsi, e i difensori avv.ti Rosario Minniti per Franco Riva e avv. Anna Carrara in
sostituzione dell’avv. Raffaele Della Valle, per Rosario Perri, che hanno
rispettivamente concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi del
Procuratore generale territoriale e della parte civile;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Milano, la parte civile Comune di Desio e gli imputati Massimo Ponzoni, Filippo
Duzioni e Antonino Enrico Brambilla ricorrono avverso la sentenza del 26
settembre 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Monza del 18 aprile 2014, riteneva il Ponzoni, il
Duzioni ed il Brambilla responsabili del reato di corruzione, ed il Ponzoni
responsabile inoltre di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale e di ulteriori reati di corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. La
sentenza di primo grado era fra l’altro riformata, per ciò che qui rileva, con la
declaratoria di nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato nei
confronti del Ponzoni, per altro reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
per delitti di contraffazione di assegni ed appropriazione indebita, e di Franco
Riva per il reato di bancarotta documentale, e con l’assoluzione del Ponzoni, del
Duzioni, del Brambilla e di Rosario Perri per insussistenza del fatto da altre
imputazioni di corruzione.

7. L’affermazione di responsabilità era in particolare confermata:

2

t

2.1. nei confronti del Ponzoni, coordinatore del Partito delle Libertà per
Monza e la Brianza, del Duzioni, agente per conto della Antares s.r.l. tramite la
Mediaservice s.r.1, e del Brambilla, assessore all’urbanistica del Comune di Desio,
oltre che del Perri quale direttore dell’ufficio tecnico del predetto Comune, per il
reato di corruzione contestato nell’avere il Comune di cui sopra recepito, nella
formazione del piano attuativo relativo all’ambito di trasformazione ATR4
proposto dalla Antares con riguardo a un’area trasformata da agricola a
commerciale, le illegittime previsioni costituite dalla cessione al Comune di aree

individuazione di una superficie utile di pavimento superiore a quella consentita
dal piano in conseguenza del mancato computo di una galleria commerciale
indebitamente definita ad uso pubblico, dalla riduzione del contributo
straordinario per la realizzazione di opere di interesse pubblico e dall’adozione
del piano, dicembre 2009, nonostante la Antares non avesse la completa
disponibilità dell’area; ricevendo il Brambilla l’affidamento di tre incarichi di
consulenza dalla Mediaservice e un trattamento economico vantaggioso dalle
società II Pellicano s.r.l. e Arco Costruzioni s.r.I., la prima delle quali gestita dal
Ponzoni, nell’acquisto, da parte della figlia Gaia Francesca Brannbilla, di un’unità
immobiliare della quale la stessa veniva immessa in possesso in assenza di un
contratto preliminare e dopo il versamento di meri acconti del prezzo, ed il Perri
l’appoggio politico del Ponzoni nel conseguimento della carica di assessore alla
Provincia di Monza e Brianza (capo A nn. 2 e 3);
2.2. nei confronti del Ponzoni per il reato di bancarotta fraudolenta
contestatogli quale amministratore unico e poi di fatto della II Pellicano s.r.I.,
dichiarata fallita in Monza il 12 gennaio 2010, nella distrazione di assegni per
l’importo complessivo di C 60.000, pagati per l’acquisto di un terreno da Angela
Maria Mariani e in realtà incassati da Lucia Mariani, Angelo Cattaneo e Sergio
Pennati, di altre somme versate in pagamento di prestazioni inesistenti,
sovrafatturate o prive di utilità della Arco Costruzioni s.r.l. e di altri soggetti e di
compensi sproporzionati in favore di sé stesso e dell’altro amministratore
Pennati, e nella tenuta della contabilità da impedire la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari della fallita (capo I);
2.3. nei confronti del Ponzoni per il reato di bancarotta fraudolenta
contestatogli quale amministratore di fatto della Immobiliare Mais s.r.I.,
dichiarata fallita in Monza il 20 luglio 2010, nella distrazione di somme in
relazione ad operazioni inesistenti o prive di utilità e giustificazione, e nella
tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari della fallita (capo P);

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in misura inferiore a quelle previste dal Piano di governo del Territorio, dalla

2.4. nei confronti del Ponzoni per i reati di corruzione e rivelazione di segreti
di ufficio contestatigli nell’aver ottenuto in cambio di somme di denaro dal
Brigadiere dei Carabinieri di Seregno Sossio Moccia, in concorso con l’agente
della polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Monza
Vincenzo Battistelli, dal 6 al 20 ottobre del 2009, notizie relative all’esistenza di
indagini preliminari che lo riguardavano (capo U).

3. Le imputazioni per le quali era dichiarata la nullità del decreto di citazione

della sottoscrizione per girata di Angela Maria Mariani su sette assegni emessi
dalla II Pellicano dal 29 gennaio al 5 febbraio del 2004 (capo L), di bancarotta
per distrazione di somme nella gestione della SM Piermarini s.r.I., dichiarata
fallita in Monza il 17 gennaio 2012 (capo N), e di appropriazione indebita di
somme di denaro in danno della Immobiliare La Perla s.r.l. e della Serema
Immobiliare s.r.l. fino al 2009 (capo O) e della Piesse Studio s.r.l. fino all’ottobre
del 2007 (capo S), e per il Riva il reato di bancarotta per falsificazione della
contabilità della II Pellicano (capo M). La nullità era ritenuta in quanto, non
essendo stata richiesta l’applicazione di misure cautelari per i predetti reati, sugli
stessi gli imputati non era stati interrogati.

4. Le disposizioni assolutorie della sentenza impugnata riguardavano per il
Ponzoni, il Duzioni, il Brannbilla e il Perri il reato di corruzione contestato come
commesso fino al 20 aprile 2009 nella formazione del Piano del governo del
Territorio di Desio, relativamente al cambio di destinazione d’uso dell’area della
Antares (capo Al), e per il Ponzoni, il Brambilla e il Perri i reati di corruzione
dicembre 2009 negli ambiti di

contestati come commessi fino

trasformazione ATRI presentato dalla Cascina Americana s.r.l. e ATR2,
presentato dalla Geseta s.r.l. e dalla parco Blu s.r.l. (capo B) e ATR3, presentato
da Ornello Mariani (capo C), relativamente agli illegittimi cambi di destinazione
da agricola a residenziale.

5. Il Procuratore generale territoriale ricorrente deduce violazione di legge
sulla declaratoria di parziale nullità del decreto di citazione a giudizio immediato
nei confronti del Ponzoni e del Riva, osservando che i reati per i quali era
ritenuta la nullità, pur se non compresi fra quelli per i quali era stata richiesta la
misura cautelare, erano comunque illustrati nell’ordinanza applicativa della
misura ed erano stati di fatto contestati negli interrogatori.

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a giudizio immediato avevano ad oggetto per il Ponzoni i reati di contraffazione

6. La parte civile ricorrente propone tre motivi sull’assoluzione del Ponzoni,
del Duzioni, del Brambilla e del Perri dalle imputazioni di corruzione di cui ai capi
Al, B e C, deducendo complessivamente violazione di legge e vizio motivazionale
nella valutazione parcellizzata degli indizi a carico degli imputati, nell’omessa
considerazione di circostanze ulteriormente indizianti individuate nel ricorso e
comunque nella mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 318
cod. pen., una volta ritenuto insussistente il presupposto della contrarietà degli

7. Il ricorrente Ponzoni propone con un primo atto di impugnazione venti
motivi, integrati da ulteriori otto motivi proposti con un secondo atto.
7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione
di nullità del decreto di citazione a giudizio immediato in quanto emesso il 19
marzo 2012, precedentemente alla definizione del procedimento di riesame
dell’ordinanza cautelare con sentenza della Corte di cassazione pronunciata il 19
aprile 2012 sul ricorso avverso l’ordinanza cautelare del 4 gennaio 2012,
lamentando che la decisione reiettiva, per la quale la necessità della previa
definizione della procedura di riesame, prevista dall’art. 453, comma

1 ter, cod.

proc. pen. per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, non
sussisterebbe ‘br il ricorso immediato avverso l’ordinanza cautelare, era
sostenuta in base a precedenti giurisprudenziali sul diverso caso del ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del tribunale in sede di riesame, ed osservando
che rispetto alla finalità di stabilità del quadro cautelare posta alla base della
norma il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza cautelare deve
ritenersi equipollente all’istanza di riesame; aggiungendo il ricorrente che a
questi fini è irrilevante che il giudizio sul ricorso diretto sia di sola legittimità, nel
momento in cui nello stesso viene comunque verificata la logicità della
motivazione sulla gravità degli indizi, e che è d’altra parte significativo il rinvio
dell’art. 311 cod. proc. pen., per il ricorso diretto, ai termini previsti dal
precedente art. 309.
7.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul rigetto
dell’eccezione di nullità del giudizio a seguito dell’omesso deposito dei verbali di
esecuzione delle intercettazioni, lamentando che quanto osservato nella sentenza
impugnato, per cui l’omissione darebbe luogo all’inutilizzabilità dei verbali e non
all’eccepita nullità, non considerava che detta omissione impediva il consapevole
esercizio della scelta del rito, e rilevando in subordine l’illegittimità costituzionale
degli artt. 416, comma 2, 454, comma 2, e 552, comma 4, cod. proc. pen. ove
non prevedono la nullità.

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atti ai doveri di ufficio.

7.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione
di nutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento per reati
diversi, lamentando l’irrilevanza dell’argomentazione della sentenza impugnata
per la quale dalle intercettazioni disposte nei confronti di Sergio Pennati per altri
fatti erano scaturite le indagini per i reati contestati in questo procedimento, ove
determinante è la connessione fra i procedimenti e non la mera circostanza per
la quale l’uno abbia avuto origine dall’altro.
7.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, osservando che

inutilizzabili.
7.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla revoca, all’udienza dibattimentale di primo grado del 14 febbraio 2014
successivamente alla discussione della difesa, dell’acquisizione di
un’intercettazione ambientale eseguita in altro procedimento concernente la data
di redazione del manoscritto di Sergio Pennati, lamentando che la ritenuta non
indispensabilità dell’atto per la decisione era fondata su considerazioni attinenti
alla prova, in quanto relative alla natura indiretta e valutativa dei discorsi
registrati, che non superavano il dato della rilevanza della prova stessa.
7.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza del rapporto corruttivo contesto al capo A, lamentando l’omessa
valutazione delle prove indiziarie rispetto ai requisiti previsti dall’art. 192 cod.
proc. pen., l’illogicità delle argomentazioni della sentenza impugnata e la
mancata considerazione dei motivi di appello sui singoli indizi come illustrati nel
ricorso.
7.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza dello sviamento di potere nel reato di corruzione di cui al capo
A, lamentando l’omessa considerazione delle conclusioni dei consulenti della
difesa sull’impossibilità di includere l’area di transito della galleria nella superficie
di vendita e sulla normale qualificazione delle gallerie dei centri commerciali
come aree ad uso pubblico, a fronte della mancata giustificazione delle opposte
conclusioni del consulente dell’accusa, l’impossibilità di ritenere contraria ai
doveri d’ufficio la mera difformità del comportamento della Antares, proprietaria
del 99% dell’area, dalla prevista procedura di coinvolgimento dei proprietari
minoritari, l’illogicità dell’argomentazione della sentenza impugnata sulla
riduzione del contributo, rispetto all’incasso di somme superiori a quelle previste
per aree analoghe, e l’indebita valutazione del merito amministrativo.
7.8. Con l’ottavo motivo deduce violazione di legge nell’omessa motivazione
sull’elemento psicologico del reato di corruzione di cui al capo A.

6

l’omesso deposito dei verbali delle intercettazioni rendeva comunque gli stessi

7.9. Con il nono motivo deduce violazione di legge sulla conformità dei fatti
accertati a quelli addebitati al capo U, nel momento in cui, in assenza di prova
sulla contestata diffusione di notizie relative all’indagine Infinito, la ritenuta
rivelazione di notizie riguardanti l’assunzione di dipendenti presso la provincia di
Monza e Brianza e gli appalti di Desio integrava fatto diverso, costituendo il
riferimento dell’imputazione all’indagine cosiddetta «Infinito» una specificazione
e non una mera esemplificazione del fatto contestato.
7.10. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale

prova di indagini su assunzioni di dipendenti presso la provincia di Monza e
Brianza e sugli appalti di Desio rendeva impossibile il reato di violazione di
segreti di ufficio ed escludeva un elemento del sinallagma dell’accordo corruttivo.
7.11. Con l’undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio
motivazionale sul concorso dell’imputato nel reato di rivelazione di segreti di
ufficio di cui al capo U, ravvisabile nei confronti dell’estraneo solo nei casi di
istigazione o determinazione.
7.12. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio
motivazionale sulla significatività probatoria delle intercettazioni per il reato di
corruzione di cui al capo U, denunciandone il travisamento ove dalle stesse non
emergeva l’interesse del Ponzoni per l’acquisizione delle notizie.
7.13. Con il tredicesimo motivo, integrato dal quarto motivo del secondo
atto di impugnazione, deduce vizio violazione di legge e motivazionale sulla
qualificazione della posizione dell’imputato per i reati di bancarotta, oggetto di
una motivazione perplessa ove la stessa indicava l’imputato sia come
amministratore di fatto che come concorrente esterno, e per questo secondo
aspetto estranea all’imputazione che contestava la qualità di amministratore di
fatto.
7.14. Con il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo,
integrati dal primo, dal secondo e dal terzo motivo del secondo atto di
impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla prova della
qualifica soggettiva dell’imputato, ritenuta in base all’interesse dello stesso nelle
società fallite laddove dagli atti emergeva una coamministrazione di fatto
nell’ambito commerciale e i reati attenevano al settore contabile e finanziario,
curato da Sergio Pennati. Il ricorrente osserva che gli elementi valutati a carico
dell’imputato riguardavano le fasi finali della vita delle società, e che la
sussistenza di un accordo spartitorio con il Pennati era sostenuta unicamente in
base alle dichiarazioni di quest’ultimo, non valutate nella loro attendibilità
intrinseca, ma solo nell’esistenza di riscontri peraltro costituiti da risultanze
documentali sulle singole operazioni e da intercettazioni, prive di efficacia

7

sulla sussistenza dei fatti di cui al capo U, osservando che la mancanza della

individualizzante e comunque provenienti dallo stesso Pennati, e d’altra parte
smentiti da elementi contrari emergenti da atti indicati nel ricorso, da cui
risultava che il Pennati sottraeva denaro dalle casse sociali all’insaputa del
Ponzoni.
7.15. Con il diciassettesimo motivo, integrato dal quinto e dal sesto motivo
del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio
motivazionale sulle singole condotte distrattive, lamentando l’illogicità della
motivazione e l’omessa valutazione degli argomenti difensivi esposti nel ricorso,

Mais, la mancata considerazione della circostanza per la quale il Ponzoni era
creditore della società e aveva rilasciato fidejussioni in favore della stessa.
7.16. Con il diciottesimo motivo, integrato dal settimo motivo del secondo
atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sui fatti di
bancarotta documentale, lamentando l’omessa considerazione del rilievo
difensivo per il quale le anomalie contabili riguardavano il periodo in cui
l’amministrazione era curata dal Pennati, il travisamento di una missiva di posta
elettronica inviata da Laura Ponzoni al Pennati, che in realtà non conteneva
riferimenti ad un gruppo societario attribuibile anche al Ponzoni, e l’utilizzazione
di dichiarazioni del teste Buscemi riferite al periodo finale in cui emergevano le
irregolarità.
7.17. Con il diciannovesimo e il ventesimo motivo, integrati dall’ottavo
motivo del secondo atto di impugnazione, deduce violazione di legge e vizio
motivazionale sul trattamento sanzionatorio, lamentando la determinazione della
pena per il reato di cui al capo P in base al complesso dell’imputazione,
omettendo di considerare che per una delle condotte contestate l’imputato era
stato assolto, e in generale il rilievo attribuito ad elementi, quali la gravità dei
fatti e la pluralità delle violazioni, oggetto di specifiche aggravanti,
l’individuazione dell’intensità del dolo in base ad elementi estranei alla fattispecie
della bancarotta e l’omessa motivazione sull’esigua riduzione di pena per effetto
delle assoluzioni. Aggiunge che gli stessi elementi erano utilizzati sia per la
quantificazione della pena che per il diniego delle generiche, e che ai fini della
ravvisabilità di queste ultime non si teneva conto delle restituzioni di somme in
favore delle fallite, della fidejussione in favore della Immobiliare Mais, della
transazione con la Pellicano e del comportamento processuale.

8. Il ricorrente Duzioni propone tre motivi.
8.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul
diniego delle attenuanti generiche, denunciando l’illogicità degli argomenti

8

e rilevando in particolare, quanto alla distrazione in danno della Immobiliare

ostativi

indicati

nella

sentenza

impugnata

e

l’omessa

valutazione

dell’incensuratezza e del comportamento processuale dell’imputato.
8.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla determinazione della pena, lamentando l’omessa considerazione
dell’assoluzione dall’imputazione di cui al capo Al e la mancata determinazione
dell’aumento per la continuazione.
8.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sull’affermazione di responsabilità, in quanto fondata su elementi indizianti che,

9. Il ricorrente Brambilla propone cinque motivi con il ricorso principale e un
motivo aggiunto, ribaditi con la memoria successivamente depositata.
9.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla sussistenza del fatto corruttivo, lamentando contraddittorietà
nell’utilizzazione degli stessi criteri probatori sia per le condanne che per le
assoluzioni e nella ritenuta correttezza del procedimento per il piano del territorio
e non per quello dell’ambito di trasformazione che ne costituiva l’espressione,
equivocità negli indizi ed illogicità nella conclusione per la quale gli elementi
dell’accordo illecito erano contenuti solo nell’ambito di trasformazione.
9.2. Con il secondo e il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio
motivazionale sui vantaggi corruttivi, rilevando che quello relativo al trattamento
di favore per la figlia dell’imputato era ritenuto in base al travisamento degli atti,
dai quali risultava che anche altri acquirenti erano stati immessi in possesso di
appartamenti prima dei contratti preliminari, e ad ulteriori argomenti dei quali il
ricorrente lamenta l’illogicità, e che il vantaggio indicato nel conseguimento degli
incarichi di consulenza era individuato sulla scorta di elementi privi di efficacia
indiziante.
9.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale
sulla ritenuta contrarietà degli atti ai doveri di ufficio, osservando che la galleria
era correttamente ritenuta di uso pubblico, che la Antares, proprietaria del 99%
dell’area, non poteva consorziarsi con le marginali proprietà del Comune di Desio
e della azienda consortile della quale detto Comune faceva parte, e che sulla
determinazione del contributo vi erano errori.
9.4. Con il quinto motivo deduce violazione di legge sul trattamento
sanzionatorio, lamentando che ai fini della riconoscibilità delle attenuanti
generiche e della determinazione della pena non si teneva conto dell’assoluzione
dell’imputato da altre imputazioni, del venir meno dell’aggravante del numero
dei concorrenti e della risalenza dei precedenti penali.

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ove dettagliatamente analizzati, si rivelano privi dei requisiti previsti dalla legge.

9.5. Con il motivo aggiunto, integrato con la memoria successivamente
depositata, rileva l’intervenuta prescrizione del reato, evidenziando l’erroneità
dell’indicazione della data di commissione del reato all’I_ dicembre 2009 in base
alla realizzazione dell’ultimo atto contrario ai doveri di ufficio, laddove il reato si
consumava con l’ultimo dei vantaggi illeciti, conseguiti nel novembre del 2008
con l’utilizzazione dell’immobile da parte della figlia dell’imputato ed il 20 maggio
2009 con il pagamento al Brambilla degli incarichi di consulenza.

declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

I motivi dedotti dal Procuratore generale territoriale ricorrente sulla

declaratoria di parziale nullità del decreto di citazione a giudizio immediato nei
confronti del Ponzoni e del Riva sono inammissibili.
Il ricorrente non pone in discussione che i reati per i quali era dichiarata la
nullità del decreto non erano compresi fra quelli per i quali era stata richiesta
l’applicazione della misura cautelare; né oppone alcun rilievo a quanto affermato
nella sentenza impugnata sulla mancanza, nell’ordinanza applicativa della
misura, di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi per detti
reati. Ed allora, il riferimento del ricorso all’essere stati i reati in esame
comunque illustrati nell’ordinanza cautelare è generico, in quanto relativo ad un
dato estraneo alle condizioni di validità del decreto dispositivo del giudizio
immediato, le quali richiedono, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
che l’indagato sia stato specificamente interrogato sui fatti contestati e sugli
elementi dai quali emerga l’evidenza della prova degli stessi (Sez. 6, n. 27790
del 02/05/2017, Monte, Rv. 270162; Sez. 5, n. 14740 del 29/01/2014, Alfieri,
Rv. 258959); e l’ulteriore rilievo del ricorrente, per la quale i reati di cui si tratta
sarebbero stati di fatto contestati negli interrogatori di garanzia, si risolve in una
mera asserzione in fatto su quanto diversamente valutato dai giudici di merito in
ordine alla carenza del requisito dell’interrogatorio del Riva e del Ponzoni sui fatti
stessi.

2. I motivi dedotti dalla parte civile ricorrente sull’assoluzione del Ponzoni,
del Duzioni, del Brambilla e del Perri dalle imputazioni di corruzione di cui ai capi
Al, B e C sono inammissibili.

10

10. L’imputato Perri ha depositato memoria a sostegno della richiesta di

Il ricorso propone sul punto non consentite valutazioni di merito sulle
argomentazioni della sentenza impugnata, per le quali dalle emergenze
processuali, e in particolare dalle consulenze tecniche, emergevano la conformità
alle normative ed alle scelte urbanistiche dei mutamenti di destinazione relativi
agli ambiti ATRI., ATR2 e ATR3 e la mancanza di prova di alcun intervento del
Ponzoni che avesse condizionato tali operazioni; osservandosi altresì che la
corresponsione di utilità da parte di Giulio Mosca, per gli ambiti ATRI e ATR2,
era oggetto solo di un accenno nel memoriale del Pennati, generico e

e che sulle utilità che Ornello Mariani avrebbe fornito al Ponzoni per l’ambito
ATR3 le dichiarazioni del Pennati erano smentite da altri elementi accertati e non
trovavano conferma in intercettazioni equivoche.
E’ poi manifestamente infondata la censura di omessa valutazione della
possibilità di qualificare il fatto come violazione dell’art. 318 cod. pen.,
considerato come da quanto appena esposto risulti evidente che la Corte
territoriale non si limitava ad escludere l’elemento della contrarietà degli atti
contestati ai doveri di ufficio, ma rilevava la carenza di prova in ordine alle
stesse condotte corruttive contestate.

3. I motivi dedotti dal ricorrente Ponzoni sono infondati.
3.1. Sul rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio
immediato, non essendo in discussione che il decreto di cui sopra veniva emesso
in pendenza del giudizio sul ricorso per cassazione proposto direttamente dal
Ponzoni avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare, e posto che l’art.
453, comma 1-ter, cod. proc. pen. prevede che la richiesta di definizione del
giudizio con il rito immediato possa essere formulata «dopo la definizione del
procedimento di cui all’art. 309 cod. proc. pen. ovvero dopo il decorso dei
termini per la richiesta di riesame», si osservava nella sentenza impugnata che
la sequenza procedurale prescritta dalla norma appena citata impone, per
l’adozione del giudizio immediato, l’esaurimento della sola fase della procedura di
impugnazione del provvedimento cautelare che si svolge dinanzi al Tribunale in
sede di riesame, e non anche di quella dell’impugnazione del provvedimento
dinanzi alla Corte di cassazione, pur laddove quest’ultima sia direttamente adita
dal ricorrente omettendo la richiesta di riesame.
Tale decisione è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, ormai consolidatasi superando un’isolata e risalente pronuncia in
senso contrario (Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610), per i quali la
proposizione della richiesta di giudizio immediato deve senz’altro seguire la
conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame, ma può essere

11
,

contrastante con le dichiarazioni dello stesso e con i risultati delle intercettazioni,

presentata prima che la decisione sul riesame sia divenuta definitiva (Sez. 6, n.
47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265877; Sez. 6, n. 14039 del 15/01/2015,
De Salvo, Rv. 262952; Sez. 2, n. 35613 del 15/06/2012, Prezio, Rv. 253896;
Sez. 1, n. 3310 del 21/12/2011, dep. 2012, Liotti, Rv. 251842).
E’ ben vero che, come rilevato dal ricorrente, tali pronunce sono relative a
casi nei quali il ricorso per cassazione era proposto avverso una decisione del
tribunale a seguito di riesame; la situazione qui esaminata, nella quale il ricorso
veniva proposto immediatamente avverso l’ordinanza cautelare, è tuttavia

immediato anche laddove la fase del riesame sia superata con il ricorso diretto
per cassazione.
E’ in primo luogo significativo, in questa direzione, il dato letterale costituito
dall’espresso riferimento dell’art. 453, comma

1 ter,

cod. proc. pen. alla

definizione del procedimento di cui all’art. 309, e quindi all’esaurimento,
comunque avvenuto, della fase del riesame dinanzi al tribunale. Non è rilevante
in contrario il richiamo del ricorrente al rinvio dell’art. 311 cod. proc. pen., in
terna di disciplina del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale in
sede di riesame, ai termini previsti dall’art. 309; tale rinvio, in quanto limitato al
particolare profilo dei termini per l’impugnazione e diretto unicamente a definire
questi ultimi, quanto al ricorso per cassazione, in misura analoga a quella
prevista per la richiesta di riesame, inerisce esclusivamente alla disciplina della
distinta e successiva fase del giudizio di legittimità in materia cautelare, e non
può avere pertanto l’effetto di includere tale giudizio nell’oggetto del rinvio del
comma 1 ter dell’art. 453 alla precedente fase del giudizio di riesame.

A questo deve aggiungersi che la finalità di garantire la stabilità del quadro
cautelare, individuata dallo stesso ricorrente quale fondamento del divieto
normativo di richiedere il giudizio immediato prima dell’esaurimento della
procedura di riesame, risulta compiutamente garantita, laddove l’ordinanza
cautelare non sia più soggetta a riesame a seguito della scelta difensiva di
ricorrere direttamente per cassazione, in termini non dissimili da quanto si
verifica nel caso in cui l’ordinanza sia stata confermata con la decisione sulla
richiesta di riesame, impugnabile con ricorso per cassazione. In entrambe le
situazioni, infatti, la vicenda cautelare si trova ad essere sottoponibile
esclusivamente ad un giudizio di legittimità, e non più a valutazioni di merito; né
rileva quanto osservato dal ricorrente sulla cognizione del giudizio di cassazione
in ordine alla logicità della motivazione sui gravi indizi, esistente a prescindere
dall’essere scrutinata la motivazione dell’ordinanza pronunciata dal tribunale in
sede di riesame ovvero quella dell’ordinanza applicativa della misura, non

12

riconducibile agli stessi principi, nel senso della possibilità di richiedere il giudizio

emergendone pertanto, ancora una volta, alcuna differenziazione fra le due
ipotesi.

3.2. Sul rigetto dell’eccezione di nullità del giudizio a seguito dell’omesso
deposito dei verbali di esecuzione delle intercettazioni, la questione è infondata
alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali la
dedotta omissione non solo non comporta alcuna nullità, ma neppure è causa di
inutilizzabilità delle intercettazioni, nessuna di tali conseguenze essendo prevista
dalla legge (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265630; Sez. 6, n.

21/01/2004, Casali, Rv. 228040; Sez. 1, n. 6496 del 17/12/1998, dep. 1999, Di
Martino, Rv. 212812).
Nella sentenza impugnata si osservava, peraltro, come nessun concreto
pregiudizio per la difesa fosse stato indicato come conseguenza della lamentata
omissione; né un siffatto pregiudizio può essere ravvisato nel riferimento del
ricorso all’astratta possibilità per l’imputato di optare per un rito alternativo ove
vi Fosse stata tempestiva disponibilità dei verbali, considerato oltretutto quanto
già rilevato dalla Corte territoriale in ordine alla mancata allegazione di un
effettivo intento di valutare l’opportunità di tale scelta difensiva, anche mediante
la proposizione di un’istanza di rimessione in termini a questi fini. E l’assenza di
un’effettiva lesione dei diritti della difesa rende manifestamente infondata la
proposta eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 416, comma 2, 454,
comma 2, e 552, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono
alcuna sanzione di nullità per l’omissione denunciata.
3.3. Sul rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte
in altro procedimento, preliminare ed assorbente, rispetto alla questione posta
dal ricorrente sull’insussistenza di un’effettiva connessione fra i reati oggetto di
questo procedimento e quelli per i quali erano state disposte nel diverso
procedimento nei confronti di Sergio Pennati, è la considerazione della genericità
della deduzione di inutilizzabilità di dette intercettazioni. Il ricorso non adempie
infatti all’onere di precisare l’incidenza degli atti, dei quali si lamenta
l’inutilizzabilità, sul complesso probatorio, condizione questa necessaria, secondo
i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per consentire il controllo
in questa sede sulla decisività del vizio censurato rispetto all’apparato
motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009,
Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108).
3.4. Sull’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per l’omesso
deposito dei relativi verbali di esecuzione, non possono che ribadirsi i principi
giurisprudenziali indicati al precedente punto 3.2, i quali escludono non solo la
nullità, ma anche l’inutilizzabilità dalle conseguenze dell’omissione; non senza

13

49541 del 26/11/2009, Santagati, Rv. 245656; Sez. 4, n. 16890 del

rilevare anche per questo aspetto la genericità dell’eccezione per le ragioni
esposte al precedente punto 3.3.
3.5. Sulla revoca in primo grado dell’acquisizione di un’intercettazione
ambientale eseguita in altro procedimento concernente la data di redazione del
manoscritto di Sergio Pennati, la legittimità del provvedimento era ritenuta nella
sentenza impugnata con motivazione nella quale si osservava come, al di là del
fatto che la prova fosse stata precedentemente ritenuta necessaria, la stessa si
rivelasse ormai priva di decisività rispetto agli altri elementi acquisiti;

della Corte territoriale attenevano non alla natura della prova, ma alla rilevanza
della stessa nell’ambito del quadro probatorio complessivo, giustificando
adeguatamente la decisione di non acquisire un elemento non più significativo
alla luce dell’attività instruttoria svolta. D’altra parte, le censure del ricorrente
sono anche generiche, quanto all’attuale decisività della prova, nel momento in
cui nella stessa sentenza impugnata si osservava, nella parte relativa all’esame
delle dichiarazioni del Pennati sui reati di bancarotta, che il memoriale in
discussione, per la valutazione della cui attendibilità era richiesta l’acquisizione
dell’intercettazione, non veniva in realtà utilizzato.
3.6. Sulla sussistenza del rapporto corruttivo contestato al capo A, si
osservava nella sentenza impugnata che il contatto del Ponzoni con il Brambilla e
il Pero, e l’effettiva mediazione del Ponzoni fra il Duzioni ed il Brambilla,
trovavano conferma in quanto dichiarato dallo stesso Duzioni in ordine
all’ascendente politico del Ponzoni sugli amministratori di Desio, nella capacità di
influenza dei Ponzoni sul Brambilla, nell’opera di accreditamento del Duzioni
presso il Comune di Desio svolta dal Ponzoni e nella riconoscenza verso
quest’ultimo mostrata dal Duzioni; che i vantaggi derivanti da tali rapporti per il
Ponzoni erano dimostrati dal sostegno finanziario garantito allo stesso dal
Duzioni, emergente dai sequestri, dalle annotazioni contabili, dalle fatture, dalle
intercettazioni telefoniche e dalle ammissioni dello stesso Duzioni, e costituito dai
contratti preliminari stipulati da società su indicazioni di Duzioni che si
traducevano in realtà in finanziamenti per Ponzoni; e che i vantaggi ottenuti dal
Brambilla erano individuabili nel conferimento allo stesso di tre incarichi di
consulenza da parte della Mediaservice in un solo giorno, uno dei quali
costituente la duplicazione di altro incarico già ricevuto, significativamente
collocati, dal punto di vista temporale, fra l’adozione del piano generale e l’avvio
del piano attuativo, e nell’immissione della figlia del Brambilla nel possesso di un
appartamento un anno prima della stipula del contratto preliminare e in presenza
di contrasti sulla determinazione del prezzo.

14

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, le considerazioni

Le censure di omessa valutazione dei rilievi difensivi su tali elementi di
prova sono infondate, in quanto la Corte territoriale esaminava analiticamente
gli argomenti proposti con l’appello, evidenziando in particolare, quanto
all’asserita presenza di casi analoghi di anticipata immissione in possesso di
appartamenti, che la circostanza era dedotta in base al travisamento di quanto
dichiarato dal teste Tilatti, il quale si riferiva in realtà a persone che, a differenza
della figlia del Brambilla, avevano già stipulato i contratti preliminari. Per il resto,
le doglianze del ricorrente non pongono in luce vizi motivazionali rilevabili in

3.7. Sulla sussistenza dello sviamento di potere nel reato di corruzione di cui
al capo A, il tema della computabilità dell’area della galleria nella superficie utile
di pavimento, posto dal ricorrente, era oggetto nella sentenza impugnata di una
congrua motivazione, con la quale non solo si richiamavano le conclusioni in tal
senso del consulente del pubblico ministero, ma l’inclusione della galleria nella
superficie di vendita era specificamente argomentata con riguardo ai principi
stabiliti dalla giurisprudenza amministrativa, per i quali la qualificazione di
determinati spazi come superfici utili di pavimento richiede le condizioni
dell’avere detti spazi funzione servente rispetto a quelli commerciali e al non
essere gli stessi suscettibili di un’utilizzazione autonoma, ed alla sussistenza di
entrambe tali condizioni per la galleria in esame, che, pur essendo aperta al
puoblico, era sottoposta alle regole di apertura e chiusura del centro
commerciale, e si presentava di fatto come un atrio funzionale unicamente a
consentire l’accesso alla zona vendita dai parcheggi. Tanto esclude la fondatezza
della censura per la quale la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente aderito
alla posizione del consulente dell’accusa sul punto; ed il ricorrente si limita per il
resto a valutazioni di merito sulle diverse conclusioni dei consulenti della difesa,
le cui osservazioni erano peraltro motivatamente disattese nella sentenza
impugnata.
Nessuna illogicità è poi ravvisabile nella ritenuta contrarietà ai doveri
d’ufficio della mancata adozione della procedura di coinvolgimento dei proprietari
minori nella sottoscrizione della convenzione o nell’acquisizione coattiva
dell’area, imposta dalla normativa regionale, come osservata nella sentenza
impugnata, non venendo meno il relativo obbligo per il fatto che la maggiore
proprietaria Antares fosse titolare del 99% dell’area, anche in considerazione
della circostanza, segnalata dalla Corte territoriale, per la quale delle proprietà
minoritarie l’una era riconducibile al Comune di Desio e l’altra, quella della ALSI,
sovrastava il collettore di bonifica Alto Lambro-Seregno-Muggiò. Così come non
sussistono vizi logici nell’articolata motivazione della sentenza impugnata
sull’indebita decurtazione del contributo per la realizzazione di opere di interesse

15

questa sede, traducendosi in valutazioni di merito sulle risultanze processuali.

pubblico, pari ad euro 5.700.000 nell’impegno assunto dalla Antares e ridotto ad
euro 3.009.360, per effetto della destinazione di parte dello stesso a
compensazione dell’impatto ambientale, con una decisione passivamente
recepita dall’amministrazione comunale; alla quale il ricorrente si limita ad
opporre il generico riferimento all’incasso di una somma superiore rispetto a
quelle previste per aree analoghe, che non incide sulle considerazioni dei giudici
di merito in ordine all’irregolarità del computo con il quale il contributo veniva
determinato.

amministrativo rispetto all’esigenza di accertare i profili penalmente rilevanti
dell’operazione; mentre il ricorrente non si confronta con quanto ulteriormente
osservato nella sentenza impugnata sull’incongruenza del prezzo fissato per la
cessione dell’area occupata dalla vecchia strada comunale per Muggiò.
3.8. Sull’elemento psicologico del reato di corruzione di cui al capo A, il
motivo dedotto è inammissibile, non risultando la questione posta con i motivi di
appello; il che ne preclude l’esame in questa sede.
3.9. S-ila conformità dei fatti accertati a quelli addebitati al capo U, il
ricorrente lamenta che, a fronte di un’imputazione riferita alla rivelazione di
notizie segrete concernenti l’indagine di polizia giudiziaria denominata Infinito,
l’imputato sia stato ritenuto in concreto responsabile di fatti diversi, riguardanti
notizie sull’assunzione di dipendenti presso la provincia di Monza e Brianza e su
appalti del Comune di Desio.
Nell’imputazione è testualmente addebitata la rivelazione di «notizie segrete
relative in particolare all’esistenza di indagini preliminari nei confronti di Perri
Rosar,o», aggiungendovi, fra parentesi, l’espressione «nell’ambito dell’indagine
cosiddetta Infinito». Orbene, non si ravvisano illogicità nella ricostruzione della
sentenza impugnata, per la quale la contestazione riguardava l’acquisizione di
notizie intese in senso ampio come attinenti ad indagini preliminari in corso, e
non esclusivamente, come invece ritenuto nel ricorso, di notizie sull’indagine
Infinito, il riferimento alla quale nell’imputazione era da intendersi come
meramente esemplificativo; tanto più ove si consideri che l’individuazione della
condotta contestata era sufficientemente determinata dal riferimento alle fonti
delle notizie, indicate nel Brigadiere dei Carabinieri di Seregno Sossio Moccia e
nell’agente della polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica
di Monza Vincenzo Battistelli, e dalla delimitazione temporale dei fatti fra il 6 ed il
20 ottobre del 2009. Coerentemente, pertanto, la Corte territoriale riteneva non
esorbitante dai limiti dell’imputazione la rivelazione al Ponzoni, da parte del
Moccia, di informazione sulle indagini aventi ad oggetto le assunzioni e gli appalti
di cui sopra.

16

Altrettanto generica è la deduzione di indebita valutazione del merito

3.10. Sulla sussistenza dei fatti di cui al capo U, la censura relativa alla
dedotta carenza di un elemento costitutivo del reato, in conseguenza della
mancanza di prove sull’effettiva esistenza di indagini su assunzioni di dipendenti
presso la provincia di Monza e Brianza e sugli appalti di Desio, è generica a
fronte di quanto osservato nella sentenza impugnata sulla ricorrenza di tali
prove, individuate nelle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni fra il
Moccia, il Battistelli, il Ponzoni e il Perri in ordine alla precisazione che le notizie
di cui si parlava provenivano da una fonte qualificata, alle cautele con cui dette

colloqui.
3.11. Sul concorso dell’imputato nel reato di rivelazione di segreti di ufficio
di cui al capo U, l’affermazione del ricorrente, per la quale la condotta
concorsuale sarebbe ravvisabile nei confronti del soggetto estraneo, che riceve le
notizie segrete dal pubblico ufficiale, solo ove la stessa assuma le forme
dell’istigazione o della determinazione nei confronti di quest’ultimo, è in effetti
corretta alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6,
n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752; Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011,
Barranca, Rv. 249357). Nella sentenza impugnata, tuttavia, si poneva in rilievo
come la disponibilità del Moccia alla rivelazione delle informazioni fosse
manifestata contestualmente alla richieste di denaro; osservazione, questa, che
inserita nei più ampio accordo corruttivo in cui la rivelazione delle notizie si
collocava, come ulteriormente si vedrà al punto seguente, implica il chiaro e non
illogico riferimento ad un apporto quanto meno determinativo del Ponzoni alla
condotta di rivelazione di segreti di ufficio.
3.12. Sulla significatività probatoria delle intercettazioni per il reato di
corruzione di cui al capo U, il ricorrente, pur denunciando nominalmente un vizio
di travisamento della prova derivante dalle intercettazioni, nel lamentare che da
queste ultime non emergerebbe l’interesse del Ponzoni per l’acquisizione delle
notizie propone in realtà una diversa valutazione dell’elemento di prova. Il vizio
dedotto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve infatti cadere sul
dato significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto
dell’elemento di prova, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n.
18542 del 21/01/2011, Carone, P.v. 250168); e ricorre nei soli casi in cui il
giudice o, merito abbia fondato il propho convincimento su un determinato
elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento
impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato
un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del
giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi
valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto

17

notizie erano riferite ed agli appuntamenti che seguivano immediatamente i

di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez.
6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Ciò posto, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che
ricostruiva dettagliatamente i passaggi delle intercettazioni confutando
specificamente i rilievi difensivi, il ricorso si risolve nella prospettazione di una
diversa lettura delle intercettazioni stesse, la cui interpretazione, come pure
affermato dalla Corte Suprema, costituisce questione di fatto rimessa

legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n.
50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).
3.13. Sulla qualificazione della posizione dell’imputato per i reati di
bancarotta, è in primo luogo infondata la censura per la quale il punto sarebbe
oggetto nella sentenza impugnata di una motivazione perplessa fra le opzioni
che vedrebbero il Ponzoni come amministratore di fatto delle società fallite
ovvero come concorrente esterno nei reati. La Corte territoriale, invero, riteneva
che l’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto fosse
sostenuta da indizi tali da integrare una prova adeguata; ma osservava che, in
ogni caso, l’adesione ad un accordo di spartizione degli illeciti profitti con il
coimputato Pennati integrava gli estremi del concorso con quest’ultimo nella
commissione dei reati. Tanto non corrisponde agli estremi della motivazione
perplessa, e in quanto tale contraddittoria, rinvenuti dalla giurisprudenza di
iegittimità iaddove nella sentenza vengano formulate più ipotesi, conducenti ad
esiti processuali diversi, in termini dubitativi che non consentano di determinare
quale di esse sia stata posta alla base del convincimento del giudice (Sez. 2, n.
12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229); manifestandosi invece, nella
sentenza impugnata, l’adesione prioritaria ad una determinata ipotesi, quella
della qualificazione del Ponzoni come amministratore di fatto, accompagnata
dalla precisazione per la quale nei fatti era comunque ravvisabile l’ipotesi
subordinata, ma produttiva dello stesso risultato decisorio e quindi non
contraddittoria con la prima, del concorso esterno dell’imputato.
Che poi tale ipotesi subordinata sia estranea all’imputazione, come pure
dedotto dal ricorrente, è parimenti infondato. Il principio di correlazione fra
l’accusa e la sentenza di condanna non è violato, secondo i principi stabiliti dalla
giLrisprudenza di legittimità, ove la stessa condotta distrattiva contestata venga
ascritta ad un soggetto il cui contributo concorsuale, specificamente descritto
nell’imputazione, venga ritenuto come posto in essere da un amministratore di
fatto piuttosto che da un extraneus (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep.

18

all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile nel giudizio di

2015, Runca, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi,
Rv. 246100).
3.14. Sulla prova della qualifica soggettiva dell’imputato, la sentenza
impugnata era motivata in base alle dichiarazioni accusatorie del coimputato
Pennati, da cui emergeva come il Ponzoni, come del resto lo stesso Pennati,
attingesse risorse finanziarie dai conti sociali per le esigenze più svariate, e dai
riscontri emergenti in linea generale dalla documentazione prodotta dallo stesso
Pennati e da quella rinvenuta presso Laura Pennati, in ordine all’esistenza

dell’imputato di aver impiegato parte delle somme uscite dalle società per
finanziare la propria campagna elettorale. Si aggiungeva, quanto in particolare
alla società II Pellicano, che elementi indicativi dell’interesse dell’imputato nella
gestione della stessa erano le dichiarazioni del Pennati, per le quali il Ponzoni
partecipava alle decisioni di maggior rilievo, l’utilizzazione di risorse sociali per
esigenze personali dell’imputato e l’esaurirsi dell’attività della società nella
costruzione e nella vendita di appartamenti di una palazzina in Cabiate,
operazioni controllate dalla famiglia Ponzoni e seguite dal cognato dell’imputato
Argentino Cocozza come confermato dall’acquirente Giaffreda; osservandosi che
consulenti della difesa non avevano evidenziato elementi che escludessero una
gestione di fatto della società da parte dell’imputato. Con riferimento alla società
Immobiliare Mais, elementi nello stesso senso erano individuati in quanto riferito
dal Pennati sulla riferibilità all’imputato della quota detenuta da una fiduciaria, le
dichiarazioni dei promissari acquirenti sull’ingerenza del Ponzoni, le presenza sui
cantieri della ex-moglie dell’imputato Anna Maria Cocozza, le dichiarazioni del
venditore Marforio, confermate da una missiva, sulle trattative con il Ponzoni per
un appartamento che la Mais avrebbe dovuto costruire, le conversazioni
intercettate nelle quali il Ponzoni parlava dei problemi della Mais come propri e
l’incarico di verifica di tutte le società, compresa la Mais, che il Ponzoni nel 2008
dava al Riva; rilevandosi che anche in questo caso le argomentazioni difensive si
limitavano ad escludere la sussistenza di prove documentali positivamente
dimostrative della gestione di fatto dell’imputato, e non a segnalare elementi di
segno contrario.
La doglianza del ricorrente, per la quale l’attendibilità delle dichiarazioni del
Pennati sarebbe stata valutata solo in base in base ai riscontri, ma non dal punto

di vista intrinseco, è infondata. La questione della credibilità intrinseca delle
predette dichiarazioni veniva infatti esaminata dalla Corte territoriale, che
evidenziava come le imprecisioni segnalate dalla difesa non fossero determinanti,
avendo lo stesso Pennati ammesso l’approssimazione delle proprie stime
sull’entità delle distrazioni, e considerato altresì come una ricostruzione analitica

19

dell’accordo spartitorio fra il Pennati ed il Ponzoni, e dall’ammissione

delle somme prelevate fosse impossibile, attesa la confusione contabile esistente
nelle società.
La dettagliata esposizione degli elementi probatori ulteriori rispetto alle
dichiarazioni del Pennati, esaminati nella sentenza impugnata, evidenzia poi
come gli stessi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non derivino solo
da documenti prodotti dal Pennati. La significatività di tali elementi è oggetto di
censure che, soffermandosi sulle singole circostanze, trascura l’efficacia
dimostrativa della convergenza delle stesse, valutate non tanto come riscontri

comprendente anche dette dichiarazioni. Per il resto, il ricorrente propone mere
considerazioni in fatto sulla limitazione dell’attività del Ponzoni al settore
commerciale delle società ed alla fase finaie della vita delle stesse; mentre privo
di decisività è il riferimento ad elementi da cui risulterebbero prelievi effettuati
dal Pennati all’insaputa dell’imputato, non incompatibili con la posizione di
amministratore di fatto, e comunque di concorrente nelle condotte distrattive
specificamente contestate, attribuita al Ponzoni.
3.15. Sulle singole condotte distrattive, si osservava nella sentenza
impugnata, quanto alle distrazioni nella gestione della società Il Pellicano, che
per quelle effettuate con l’emissione di assegni apparentemente girati da Maria
Angela Mariani quest’ultima disconosceva la propria sottoscrizione, mentre i
rilievi difensivi avevano ad oggetto circostanze ininfluenti rispetto alla
destinazione delle somme a terzi non aventi ragioni di credito verso la società;
per gli assegni emessi dal Pennati in favore di terzi, il fatto che il Ponzoni ne
avesse beneficiato solo in parte era irrilevante, e la dedotta compensazione con
crediti dell’imputato non risultava dalla contabilità, era esclusa dall’avvenuto
rimborso dei crediti e comunque non era invocabile per la natura illecita del
debito compensato, proveniente da un’appropriazione; per gli effetti cambiari a
favore della ARCO Costruzioni s.r.I., società appartenente al cognato
deil’imputato Argentino Cocozza, gli stessi erano inerenti a sovrafatturazioni
riferite dal Pennati e valutate nella misura prudenziale nella quale esse erano
riscontrate dagli accertamenti del consulente tecnico e della Guardia di Finanza,
dalle intercettazioni e dalle conversazioni registrate dal Pennati, disattendendo
analiticamente le contrarie argomentazioni difensive; per i pagamenti in favore
delle ditte Alla Villa, Roberto Viganò e Cova Montenapoleone, le deduzioni
difensive si limitavano a rilevare la riferibilità degli stessi ad un periodo nel quale
la carica amministrativa era detenuta dal Pennati, irrilevante in considerazione
della posizione gestoria di fatto o concorsuale attribuita all’imputato, e a
richiamare la compensazione nei termini già in precedenza ritenuti insostenibili;
per il pagamento di una fattura emessa dalla Mistral, il carattere distrattivo

20
/

alle dichiarazioni del Pennati, quanto come componenti di un complesso indiziario

dell’operazione era confermata dalla mancanza di documentazione comprovante
l’effettiva esistenza del rapporto sottostante e di giustificazioni alternative; per i
compensi percepiti dal Ponzoni quale amministratore unico, la natura distrattiva
era ritenuta in base alla loro dimensione esorbitante; e per le ulteriori distrazioni
le argomentazioni difensive si limitavano ad addurre la loro riferibilità al periodo
di amministrazione del Pennati, superata da quanto detto precedentemente. La
Corte territoriale aggiungeva che ulteriori elementi di prova, in termini generali,
erano ravvisabili nel bilancio complessivo dell’operazione immobiliare, che

effettuati, e nella destinazione finale delle cambiali a soggetti riconducibili al
Pennati e al Ponzoni; e che la tesi difensiva della configurabilità dell’ipotesi della
bancarotta riparata era infondata nel momento in cui il debito asseritamente
pagato prima della dichiarazione di fallimento corrispondeva ad una minima
parte del valore complessivo delle distrazioni contestate.
Per quello che riguarda le distrazioni nella gestione della società Immobiliare
Mais, la sentenza impugnata era motivata in linea generale con le già esposte
considerazioni sull’irrilevanza della compensazione dedotta dalla difesa e con il
riferimento alla connessione di alcune uscite con la campagna elettorale del
Ponzoni, e più specificamente, quanto alle sovrafatturazioni in favore della ARCO,
richiamando quanto osservato le analoghe operazioni contestate per la

Il

Pellicano; quanto alla distrazione di caparre percepite, che le stesse non
risultavano entrate contabilmente nella disponibilità della Mais, il che superava i
rilievi difensivi; quanto ai compensi corrisposti all’agronomo Domenico Zenna,
che il carattere distrattivo dei pagamenti era evidenziato dall’importo esorbitante
degli stessi e dalla significativa circostanza della coincidenza temporale delle
relative fatture con la campagna elettorale del Ponzoni, alla quale lo Zema aveva
collaborato; e, quanto alle distrazioni in favore di debitori indicati nella
contabilità come «diversi», che la mancata identificazione degli stessi era
irrilevante alla luce dell’accordo spartitorio fra il Pennati ed il Ponzoni, e che
comunque le somme confluivano su un conto utilizzato come contenitore per
spese non documentate.
C2esta analitica motivazione è esente dai vizi di illogicità denunciati dal
ricorrente; e da quanto esposto risulta aitresì evidente come, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale abbia esaminato i rilievi
difensivi prospettati per le singole condotte contestate.
E’ altresì insussistente il lamentato vizio di carenza motivazionale sulla
posizione di creditore della Immobiliare Mais, assunta dall’imputato, e sulle
fidejussioni rilasciate dallo stesso in favore di detta società. La questione veniva
infatti esaminata nella sentenza impugnata discutendo i rilievi difensivi sulla

21

evidenziava il divario fra il prezzo stabilito contrattualmente e i pagamenti

compensazione delle uscite contestate all’imputato con i crediti dallo stesso
vantati verso la società, e concludendo correttamente, in conformità ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che essendo tale compensazione
invocabile solo in presenza di un debito maturato verso la società per cause
lecite (Sez. 5, n. 24324 del 15/04/2015, Ferri, Rv. 263910), la stessa non
poteva neila specie essere riconosciuta con riguardo a debiti derivanti da
operazioni distrattive.
3.16. Sui fatti di bancarotta documentale, la censura di omessa valutazione

l’amministrazione era curata dal Pennati è per un verso manifestamente
infondata, nel momento in cui la qualifica di amministratore di fatto grava il
soggetto agente di tutti i doveri incombenti sull’amministratore della società, con
la connessa responsabilità per i fatti illeciti commessi nel corso della sua gestione
(Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del
02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 dell’11/01/2008,
Salamida, Rv.239040); ed è per altro aspetto generica laddove non si confronta
con quanto osservato nella sentenza impugnata, per cui il coinvolgimento del
Ponzoni nelle condotte distrattive implicava come lo stesso non potesse che
essere al corrente delle irregolarità contabili finalizzate ad occultare tali
distrazioni. Tale essendo l’argomento determinante nella motivazione della
sentenza impugnata, le ulteriori doglianze del ricorso, relative al dedotto
travisamento di una missiva di posta elettronica inviata da Laura Ponzoni al
Pennati ed all’irrilevanza delle dichiarazioni del teste Buscemi, sono anch’esse
generiche in quanto riferite ad elementi non significativi nell’impianto logico del
ragionamento seguito dai giudici di merito.
3.17. Sul trattamento sanzionatorio, è in primo luogo manifestamente
infondata la censura di omessa considerazione, ai fini della determinazione della
pena-base per il più grave reato di cui al capo P, dell’assoluzione dell’imputato
da alcune delle condotte, laddove nella sentenza impugnata detta pena-base,
quantificata in primo grado in quattro anni e sei mesi di reclusione, era ridotta a
quattro anni e quattro mesi per l’appunto in ragione dell’assoluzione
dell’imputato da parte delle condotte distrattive.
E’ altresì infondato il rilievo sull’utilizzazione degli stessi elementi ai fini sia
della determinazione della pena che dei diniego delle attenuanti generiche,
essendo viceversa possibile, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di
legittimità, valutare in generale una stessa circostanza in relazione a diversi
istituti sanzionatori (Sez. 2, n. 24995 ciel 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378), ed
in particoiare attribuire rilievo a quanto valutato per la riconoscibilità delle
attenuanti generiche anche ai fini della determinazione della pena (Sez. 2, n.

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della collocazione temporale delle contestate anomalie contabili nel periodo in cui

933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/06/2002,
Martino, Rv. 222351).
Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato ove pone in discussione
l’individuazione degli elementi posti a sostegno della decisione impugnata e
lamenta la mancata considerazione di altre circostanze, rispetto ai principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali il giudice non è tenuto ad
esaminare tutti gli elementi, siano essi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ovvero la totalità di quelli menzionati dall’art. 133 cod.

3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,
Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959)
che della commisurazione della pena (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,
Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv.
258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211582); essendo
viceversa sufficiente, per i giudizi in questione, l’indicazione di uno o più dati
ritenuti rilevanti, che la sentenza impugnata evidenziava in particolare
nell’oggettiva gravità dei fatti, nel numero e nella reiterazione delle condotte e
nella disinvoltura mostrata dall’imputato nella loro esecuzione.

4. I motivi dedotti dal ricorrente Duzioni sono inammissibili.
4.1. Iniziando l’esame, per ragioni di ordine logico-giuridico, dal motivo
dedotto suli’affermazione di responsabilità, le censure del ricorrente, limitandosi
a denunciare l’assenza dei requisiti di legge nella valutazione degli indizi posti a
fondamento della motivazione, si rivelano generiche a fronte della motivazione
della sentenza impugnata, che per la sussistenza della materialità del reato
richiamava quanto esposto sul punto con riguardo alla posizione del Ponzoni, e
per il coinvolgimento del Duzioni nella vicenda era motivata osservando che la
riconducibilità all’imputato della Mediaservice, società agente per conto della
Antares, emergeva dalla documentazione in atti ed era peraltro desumibile anche
dall’ammissione dell’imputato di avere fra i propri compiti la gestione dei rapporti
con la stessa Antares e di essersi occupato di tutte le fasi del progetto.
4.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorso è manifestamente
infondato, in conformità ai principi richiamati al precedente punto 3.17, nel
momento in cui si limita a discutere l’individuazione degli elementi ritenuti
decisivi nella sentenza impugnata, in particolare l’insistenza dimostrata nella
ricerca del favore dei politici e il discredito per la pubblica amministrazione
derivante dal patto corruttivo con il Brambiiia.
Sa determinazione delia peno,

ricorso è manifestamente infondato

sia nelia censura di omessa valutazione dell’assoluzione del Duzioni per la

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pen., ai fini sia del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (Sez. 2, n.

condotta di cui al capo Al, avendo la Corte territoriale tenuto espressamente
conto di ciò nel ridurre la pena alla misura, ritenuta congrua, di due anni e sei
mesi di reclusione, che in quella di mancata determinazione dell’aumento per la
continuazione, insussistente ove l’imputato era ritenuto responsabile dell’unico
reato contestato al capo A.

5. I motivi dedotti dal ricorrente Brambilla sono inammissibili.
5.1. Sulla sussistenza del fatto corruttivo, le censure del ricorrente si

procedura relativa all’ambito di trasformazione rispetto a quanto diversamente
coriciuso per quella relativa al piano del territorio, che per un verso rivela la sua
manifesta infondatezza nel riferimento all’irrilevante aspetto del collegamento fra
le due procedure, e per altro non Si confronta con l’articolata motivazione della
sentenza impugnata, esposta trattando il ricorso del Ponzoni.
5.2. Sui vantaggi corruttivi, e con particolare riguardo al contestato
trattamento di favore per la figlia dell’imputato nell’immissione in possesso di un
appartamento, la denuncia di travisamento degli atti da cui risultava che altri
acquirenti avevano beneficiato di tali favori, oltre a non rispondere ai requisiti del
vzo iamenuato come indicati al punto 3.12 nel discutere il ricorso del Ponzoni, è
generica ove trascura quanto osservato nella sentenza impugnata, e riportato al
precedente punto 3.6 sempre per la posizione del Ponzoni, in ordine alle
dichiarazioni del teste Tilatti per le quali gli altri acquirenti, a differenza della
Brambilla, erano stati immessi in possesso degli appartamenti dopo aver quanto
meno stipulato i contratti preliminari. Per il resto, e con riguardo agli incarichi di
consulenza conseguiti dal Brambilla, il ricorso si esaurisce in non consentite
valutazioni di merito sugli elementi considerati dalla Corte territoriale.
5.3. Anche sulla ritenuta contrarietà degli atti ai doveri di ufficio, il ricorrente
si limita a proporre valutazioni alternative alla ricostruzione della sentenza
impugnata in ordine alla qualificazione della galleria come area ad uso pubblico,
alla possibilità per la Antares di consorziarsi con le proprietà minoritarie ed alla
determinazione del contributo, non confrontandosi peraltro con la dettagliata
motivazione esposta sul punto nel trattare il ricorso del Ponzoni.
5.4. Sul trattamento sanzionatorio, il ricorso è manifestamente infondato, in
conformità ai principi richiamati al precedente punto 3.17, nel momento in cui si
limita a discutere l’individuazione degli elementi ritenuti decisivi nella sentenza
impugnata, segnatamente la sistematica reiterazione delle condotte, la pluralità
di atti di favoritismo, il ruolo assessorile dell’imputato, il discredito per
l’amministrazione e i precedenti specifici dell’imputato.

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risolvono in una generica doglianza di illogicità della ritenuta irregolarità della

5.5. Sulla dedotta prescrizione del reato, posto che il momento consumativo
dello stesso deve senza dubbio essere individuato a questi fini, come stabilito
dalla giurisprudenza di legittimità, nella ricezione dell’utilità, ove la stessa faccia
seguito alla relativa promessa (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv.
246583; Sez. 6, n. 4105 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferroni, Rv. 269501), va
osservato in primo luogo che, anche tenendo conto di quanto sostenuto dal
ricorrente sulla necessità di identificare tale momento consumativo, nel caso di
specie, nel conseguimento degli incarichi di consulenza da parte del Brambilla nel

sospensione in primo grado, sarebbe decorso solo il 27 novembre 2016, e quindi
successivamente alla sentenza impugnata; essendo di conseguenza preclusa la
possibilità di esaminare il motivo sulla prescrizione per l’inammissibilità degli altri
motivi.
Lo stesso motivo Concernente la prescrizione è tuttavia di per sé
inammissibile in quanto manifestamente infondato. L’identificazione del
momento consumativo del reato nel conseguimento del vantaggio costituito dagli
incarichi di consulenza conferiti al Brambilla nel maggio del 2009 presuppone,
nell’argomentazione del ricorrente, che l’ulteriore vantaggio derivante
dall’immissione della figlia del Brambilla nell’anticipato possesso
dell’appartamento sia stato ottenuto nella precedente data del febbraio del 2009
con la consegna dell’unità immobiliare. Ma, considerato che la contestata
condizione di indebito favore si realizzava con il godimento del possesso
dell’immobiie prima che quanto meno il contratto preliminare fosse stato
stipulato, il relativo continuava a concretizzarsi con la protrazione del possesso
fino a tale stipula, avvenuta, come indicato nella sentenza impugnata, il 29
dicembre 2009; non essendo di conseguenza il termine prescrizionale decorso,
considerato che lo stesso è sospeso nei presente giudizio di cassazione dal 10
aprite 2017 per rinvii disposti in quella data per adesione dei difensori ad
astensione proclamata dall’organismo di categoria, e alla data della successiva
udienza del 5 dicembre 2017 per legittimo impedimento di uno dei difensori.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi della parte civile Comune di
Desio e degli imputati Duzioni e Brambilla segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo
determinare in euro 2000.
Il ricorso del Ponzoni deve essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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maggio del 2009, il termine prescrizionale, tenuto conto di sette giorni di

Il Ponzoni, il Duzioni e il Brambilla devono altresì essere condannati alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Desio, che
avuto riguardo alla dimensione dell’impegno processuale si liquidano in euro
5000 oltre accessori di legge.
Come richiesto dal pubblico ministero, il dispositivo della sentenza
impugnata deve essere rettificato con l’indicazione, fra i capi in ordine ai quali

P. Q. M.

Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l’assoluzione di
Ponzoni Massimo riguarda anche il capo P9.
Rigetta il ricorso di Ponzoni, che condanna al pagamento delle spese del
p roced i mento.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Dichiara inammissibili i residui ricorsi del Comune di Desio, nonché di Duzioni
Fiiippo e Brambilla Antonio Enrico, che condanna ciascuno al pagamento delle
spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro
2000,00.
Condanna Ponzoni, Duzioni e Brambilla in solido alla rifusione delle spese della
parte civile Comune di Desio liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre
accessori di legge.
Cosi deciso il 25/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

eatZ,4kza, _2

) /
/

//:—•

ditéacrqre
Depositato in Cancellerà
Roma, h

…………..

veniva pronunciata l’assoluzione del Ponzoni, del capo P9.

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